Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1221

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1221 della Commissione, del 16 giugno 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32025R1221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione uniforme di una specifica bevanda alcolica gassata aromatizzata al ribes nero nella nomenclatura combinata, individuandola nel codice NC 2208 90 69. La Commissione motiva la classificazione richiamando le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e chiarendo perché il prodotto non rientra nella voce 2206 relativa alle bevande fermentate. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo inquadramento.

Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di una bevanda alcolica gassata aromatizzata al ribes nero nel codice NC 2208 90 69.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione tariffaria, ai fini doganali e statistici, delle merci descritte nell’allegato al regolamento, e in particolare della bevanda alcolica gassata indicata nel caso concreto. Produce effetti nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Rileva anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) rilasciate per merci interessate che risultino non conformi al regolamento, le quali possono continuare a essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non disciplina, invece, aspetti autorizzativi o fiscali diversi dalla classificazione in NC.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1221 della Commissione mira a garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata per una specifica bevanda alcolica gassata aromatizzata al ribes nero. La Commissione interviene ai sensi del codice doganale dell’Unione e del regolamento sulla nomenclatura tariffaria e statistica, precisando la classificazione da attribuire al prodotto e le conseguenze per le ITV non conformi.

Finalità e base giuridica

La misura è adottata per assicurare l’uniformità di trattamento doganale nell’Unione, evitando difformità interpretative tra Stati membri. La base giuridica richiamata è costituita dal regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, mentre il contesto tecnico è quello del regolamento (CEE) n. 2658/87, che stabilisce le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.

Ambito materiale della classificazione

Il caso riguarda una bevanda gassata alcolica di colore rosso scuro, con sapore e aroma di ribes nero, avente un titolo alcolometrico volumico del 14,5 % e venduta al minuto in bottiglie di plastica da 0,5 litri. Il prodotto è descritto come ottenuto dalla miscelazione di:

  • un liquido alcolico, composto da succo di mela fermentato, alcole etilico rettificato, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido citrico e acqua;
  • un liquido non alcolico gassato, contenente acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, anidride carbonica, acido citrico, aroma di ribes nero, conservanti e coloranti.

La componente di alcole fermentato rappresenta il 54 % del titolo alcolometrico totale, mentre l’alcole rettificato rappresenta il 46 %.

Ragioni della classificazione nel codice NC 2208 90 69

La Commissione chiarisce che il liquido alcolico impiegato nel prodotto finale è privo del sapore e dell’odore di una bevanda ottenuta da un particolare frutto o prodotto naturale e non conserva quindi le caratteristiche di una bevanda che rientra nella voce 2206. Di conseguenza, il prodotto non può essere qualificato come bevanda fermentata, né come miscuglio di bevanda fermentata e bevanda non alcolica ai sensi della voce 2206.

Applicando le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e il testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69, il prodotto è classificato come "altra bevanda alcolica presentata in recipienti di capacità pari o inferiore a due litri" nel codice NC 2208 90 69.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

Il regolamento tutela le ITV già rilasciate per merci interessate che non siano conformi alla nuova classificazione, consentendo al titolare di continuare a invocarle per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il regime transitorio opera espressamente in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e portata generale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si tratta quindi di un atto di esecuzione a efficacia immediata e uniforme, destinato a vincolare le autorità doganali e gli operatori per la classificazione della merce descritta nell’allegato.

Disposizioni principali

Classificazione della merce nell’allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nel caso esaminato, una bevanda gassata alcolica di colore rosso scuro, aromatizzata al ribes nero e con titolo alcolometrico volumico pari al 14,5 %, è classificata nel codice NC 2208 90 69.

Motivazione tecnico-doganale della classificazione

Dal considerando e dall’allegato emerge che il prodotto è ottenuto mescolando un liquido alcolico e un liquido non alcolico gassato; il liquido alcolico non conserva le caratteristiche di una bevanda fermentata a base di succo di mela e il prodotto finale non può essere ricondotto alla voce 2206. La classificazione è effettuata in applicazione delle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatascambi di merci

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.