Regolamento (UE) 2025/2169
Regolamento delegato (UE) 2025/2169 della Commissione, del 16 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un aumento della dimensione minima di maglia nella pesca del calamaro nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per adeguare le dimensioni minime di maglia applicabili alla pesca diretta dei calamari in alcune acque del Mare del Nord e delle acque nordoccidentali. L’intervento, fondato su raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e sul parere del CSTEP, mira a migliorare la selettività degli attrezzi, ridurre le catture di taglie inferiori e rendere più efficace l’applicazione delle regole tecniche. Le modifiche operano tramite sostituzione e integrazione delle tabelle contenute negli allegati V e VI. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica le misure tecniche del regolamento (UE) 2019/1241 aumentando in talune zone la dimensione minima di maglia per la pesca diretta dei calamari nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della pesca dell’Unione che esercitano pesca diretta di calamari (Loliginidae, Ommastrephidae) nelle aree CIEM interessate dal regolamento (UE) 2019/1241, in particolare nella sottozona CIEM 4 e nelle divisioni CIEM 3a, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h e 7k, con riferimento agli attrezzi trainati indicati nelle tabelle degli allegati V e VI. Prevede un regime differenziato per alcune zone e attrezzi, mantenendo in specifici casi la soglia di 40 mm. Si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è pertinente anche nel contesto del SEE e senza pregiudizio delle misure applicabili nelle acque del Regno Unito.
Aumento della dimensione minima di maglia per la pesca del calamaro nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali
Il regolamento delegato (UE) 2025/2169 modifica il regolamento (UE) 2019/1241, che disciplina le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini. L’intervento è motivato dall’esigenza di migliorare la selettività degli attrezzi, proteggere novellame e riproduttori e ridurre le catture di specie sotto taglia, sulla base di raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati e delle valutazioni del CSTEP.
Contesto e base normativa
La Commissione richiama l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 come base per la modifica delle misure tecniche regionali contenute negli allegati V e VI. I considerando precisano che gli Stati membri del Mare del Nord e quelli operanti nelle acque nordoccidentali hanno formulato raccomandazioni comuni nel giugno 2024, poi esaminate dai pertinenti consigli consultivi e dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.
Ambito territoriale e soggetti interessati
Le modifiche riguardano le acque del Mare del Nord e le acque nordoccidentali dell’Unione, con riferimento alle aree CIEM indicate nelle tabelle degli allegati. In particolare, sono interessate la sottozona CIEM 4 e le divisioni CIEM 3a, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h e 7k. Le misure si applicano alla pesca diretta di calamari (Loliginidae, Ommastrephidae) e, in un caso specifico, anche alla pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura quando i calamari sono compresi fra le specie catturate.
Nuove dimensioni minime di maglia
L’allegato modifica le tabelle delle misure tecniche regionali introducendo o elevando le dimensioni minime di maglia:
- almeno 80 mm nella sottozona CIEM 4 per la pesca diretta di calamari;
- almeno 80 mm nelle divisioni CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h e 7k per la pesca diretta di calamari mediante reti a strascico e sciabiche;
- almeno 80 mm nelle divisioni CIEM 7d e 7e per la pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura, compresi i calamari, mediante reti a strascico.
Eccezioni e mantenimento della soglia di 40 mm
Il regolamento conserva in alcuni casi la dimensione minima di 40 mm:
- nelle sottozone CIEM 5 e 6 per la pesca diretta di calamari mediante qualunque tipo di attrezzo trainato;
- nella divisione CIEM 7e per la pesca diretta di calamari mediante reti da traino pelagiche a divergenti (OTM) entro 12 miglia nautiche dalla costa francese, misurate dalle linee di base;
- nella divisione CIEM 7j per la pesca diretta di calamari mediante reti a strascico e sciabiche.
Valutazione scientifica e finalità della misura
La Commissione rileva che, pur in presenza di dati non sempre sufficienti per quantificare con precisione gli effetti, lo CSTEP ha ritenuto in linea di principio che l’aumento della maglia migliori la selettività. Nella motivazione si richiama anche il fatto che in acque limitrofe di paesi terzi è già applicato un aumento da 40 mm a 80 mm per la pesca dei calamari. Sulla base di tali elementi, la Commissione conclude che sono soddisfatti i requisiti degli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) 2019/1241.
Rapporti con l’accordo UE-Regno Unito
I considerando precisano che le misure applicabili alle acque dell’Unione mirano agli obiettivi dell’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito, tenendo conto dei principi del paragrafo 3. È altresì chiarito che il regolamento non pregiudica le misure applicabili nelle acque del Regno Unito.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’impatto diretto sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulle attività economiche dei pescherecci dell’Unione. È espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/1241
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/1241 conformemente all’allegato del regolamento delegato. La base giuridica richiamata è l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.
Aumento a 80 mm nella sottozona CIEM 4
Nell’allegato V, parte B, la tabella è modificata sostituendo la sesta voce dopo il punto 1.4 con la previsione di una dimensione minima di maglia di almeno 80 mm per la pesca diretta di calamari (Loliginidae, Ommastrephidae) nella sottozona CIEM 4.
Aumento a 80 mm in talune divisioni CIEM 7 per la pesca diretta di calamari
Nell’allegato VI, parte B, la tabella è sostituita o integrata in modo da prevedere almeno 80 mm per la pesca diretta di calamari mediante reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 7h e 7k.
Aumento a 80 mm per altre attività di pesca in 7d e 7e
Nell’allegato VI, parte B, la quarta voce della tabella è sostituita prevedendo almeno 80 mm nelle divisioni CIEM 7d e 7e per la pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura, compresi i calamari, e non contemplate altrove nella tabella, mediante reti a strascico.
Mantenimento di 40 mm in specifiche eccezioni
Sono aggiunte tre voci che mantengono almeno 40 mm: nelle sottozone CIEM 5 e 6 per la pesca diretta di calamari mediante qualunque attrezzo trainato; nella divisione CIEM 7e per la pesca diretta di calamari mediante reti da traino pelagiche a divergenti (OTM) entro 12 miglia nautiche dalla costa della Francia, misurate dalle linee di base; nella divisione CIEM 7j per la pesca diretta di calamari mediante reti a strascico e sciabiche.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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