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Ordinanza

Ordinanza n. 1210/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del diniego implicito - silenzio rigetto - e, conseguentemente, del provvedimento negativo ai sensi del recente orientamento della Cass. S.U. n. 1781/2022, emesso dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino e dal Centro Autismo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, relativo alla mancata presa in carico del ricorrente, affetto da Autismo di grado 3, mediante erogazione del trattamento ABA per 15 ore settimanali domiciliari e nei contesti di vita, specifico per la patologia di cui è affetto il minore, prescritto ripetutamente dagli Ospedali Riuniti Marche Nord/Centro Regionale per l’Autismo, oggi AST Pesaro Urbino, a partire dal 2022 nonché dal Policlinico Gemelli e mai erogato dal SSR; - del silenzio inadempimento dell’AST Pesaro Urbino sull’istanza formulata dai ricorrenti, in ultimo a mezzo pec del 17.07.24 per il tramite del loro procuratore, finalizzata ad ottenere l’erogazione del trattamento intensivo ABA ripetutamente prescritto dall’Amministrazione sanitaria resistente dal 2022; - nonché avverso ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria dell’AST Pesaro Urbino e del Centro Regionale Autismo di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivi degli interessi del minore; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 dicembre 2024: - del Piano Terapeutico formulato dall’AST PU in data 4 ottobre 2024; - del diniego implicito dell’AST PU di erogazione del trattamento ABA per 15 ore settimanali a favore del minore ricorrente presso il domicilio e nei contesti di vita, oltre supervisioni e parent training; - di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il PDTA autismo dell’AST PU, in quanto lesivo degli interessi del minore; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 febbraio 2026 : in estensione dell’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo e con il successivo ricorso per motivi aggiunti - del Piano Terapeutico del -OMISSIS-, depositato in giudizio dall’AST PU il 26.01.2026 ; - del diniego implicito dell’AST PU all’ erogazione del trattamento ABA per 15 ore settimanali in regime domiciliare e nei contesti di vita, oltre supervisioni e parent training; - nonché di ogni altro atto, anche di natura regolamentare e programmatoria, ancorch di estremi non conosciuto, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso il PDTA e le relazioni cliniche depositate dalla stessa AST PU unitamente al nuovo piano terapeutico, in quanto lesivi degli interessi del minore Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 aprile 2026 : -del PDTA autismo depositato in giudizio dall’AST PU in data 26.02.26, in parte qua

Giustizia amministrativa202400417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego implicito di erogazione del trattamento ABA intensivo per 15 ore settimanali in ambito domiciliare e nei contesti di vita, nonché piani terapeutici e PDTA dell’AST Pesaro Urbino

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il minore, affetto da autismo di grado 3, ha impugnato il diniego, anche implicito, della presa in carico e dell’erogazione del trattamento ABA per 15 ore settimanali, prescritto ripetutamente dal 2022 e richiesto nuovamente con PEC del 17 luglio 2024. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il piano terapeutico del 4 ottobre 2024, i successivi piani terapeutici depositati dall’AST nel gennaio 2026 e, in parte qua, il PDTA autismo depositato nel febbraio 2026, contestando la mancata erogazione del trattamento nelle modalità e nella quantità prescritte, comprese supervisioni e parent training. L’ordinanza in esame non decide tali censure: tratta esclusivamente la richiesta del CTU di prorogare di 15 giorni il termine per trasmettere la relazione peritale, con conseguente rimodulazione dei termini successivi.

La decisione

Il TAR accoglie, in assenza di opposizione delle parti, la richiesta del CTU e proroga i termini istruttori: trasmissione dello schema di relazione alle parti entro il 16 ottobre 2026; osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte entro il 2 novembre 2026; deposito della relazione finale entro il 17 novembre 2026, con specifica presa di posizione sulle osservazioni. Conferma allo stato l’udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Nessuna decisione è assunta sulla domanda di annullamento o sulle contestazioni relative al trattamento sanitario.

Norme richiamate

  • artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    Il provvedimento dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in ogni ipotesi di diffusione, sulla base delle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata a fondamento dell’ordine alla Segreteria di oscurare, in caso di diffusione del provvedimento, le generalità e i dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La norma è posta a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie nella diffusione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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