Provvedimento del 10/05/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che, dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono pari al 3,01% annuo. La misura deriva dal tasso medio dei tassi bancari attivi rilevato dalla Banca d’Italia e sostituisce quella precedente del 3,50% applicata dal 15 maggio 2017.
Fissazione al 3,01% degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo
Fissazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate aggiorna la misura degli interessi di mora dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. La nuova misura decorre dal 15 maggio 2018 ed è fissata al 3,01% annuo.
Contenuto dispositivo
Il dispositivo del provvedimento dispone espressamente che:
- a decorrere dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,01 per cento in ragione annuale.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama la disciplina di riferimento che regola la determinazione degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo.
In particolare, l’articolo 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applichino gli interessi di mora dalla data di notifica della cartella fino alla data del pagamento. Il tasso è determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi.
L’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 stabilisce inoltre che il tasso di interesse sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Presupposti della nuova determinazione
Il provvedimento spiega che la precedente misura era stata fissata con provvedimento del 4 aprile 2017 al 3,50% annuo, con decorrenza dal 15 maggio 2017.
Per la nuova determinazione, l’Agenzia ha acquisito il parere della Banca d’Italia, che con nota del 23 marzo 2018 ha stimato la media dei tassi bancari attivi al 3,01% per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017. Su tale base viene confermata la misura del tasso al 3,01% annuo con effetto dal 15 maggio 2018.
Riferimenti normativi e attribuzioni
Il documento elenca anche le norme che legittimano il Direttore dell’Agenzia delle Entrate all’adozione del provvedimento, tra cui:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67 comma 1, 68 comma 1, 71 comma 3 lettera a), 73 comma 4;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, articoli 5 comma 1 e 6 comma 1;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, articolo 2 comma 1;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Sono inoltre richiamati, come disciplina di riferimento, il DPR 29 settembre 1973, n. 602, articolo 30, e il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, articolo 13.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il documento è datato Roma, 10 maggio 2018, ed è sottoscritto digitalmente dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.
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