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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21493/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva rideterminato la pena per i delitti di rapina e di lesioni aggravate. Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione e mancanza di prova in ordine all'individuazione dell'imputato quale autore (si duole dell'inattendibilità e della mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento in udienza); 2) vizio di motivazione per mancata esclusione dell'aggravante del "nesso teleologico" (art. 61, comma 1, n. 2 c.p.), invocando il principio di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p.; 3) violazione di legge per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 529 c.p.p. per difetto della condizione di procedibilità (querela) rispetto al capo relativo alle lesioni (art. 582 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ragioni principali: 1) il primo motivo è inammissibile perché si risolve in valutazioni di merito già esaminate in appello; il riconoscimento in udienza della persona offesa è identificazione diretta utilizzabile e le censure sull'attendibilità delle dichiarazioni sono valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità salvo palese contraddittorietà, che non sussiste; le dichiarazioni testimoniali non richiedono necessariamente riscontri esterni per essere utilizzate se credibili e di diretta cognizione; 2) il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte ha distinto la rapina propria (art. 628, comma 1) dalla rapina impropria (comma 2) e ha ritenuto che l'aggravante teleologica non sia assorbibile nel caso di rapina propria poiché gli elementi intenzionali sono differenti; è stato affermato un principio di diritto in tal senso; 3) il terzo motivo è manifestamente infondato perché, una volta contestata l'aggravante teleologica, il delitto di lesioni commesso per eseguire la rapina è procedibile d'ufficio e non a querela. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    Distinzione tra rapina propria (comma 1) e rapina impropria (comma 2): la possibilità di assorbimento dell'aggravante teleologica riguarda tipicamente la rapina impropria per coincidenza dell'elemento intenzionale, mentre non si applica alla rapina propria.

  • art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen. (aggravante teleologica)

    Aggravante che punisce il fatto commesso 'per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato'; la Corte ha ritenuto che tale aggravante non venga automaticamente assorbita nella rapina propria.

  • art. 15 cod. pen. (principio di specialità)

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che il principio imponga l'assorbimento dell'aggravante teleologica nella rapina propria, sulla base della diversità degli elementi intenzionali.

  • art. 582 cod. pen. (lesioni personali)

    Prevista la procedibilità a querela salvo che ricorra una delle aggravanti previste; la Corte ha ritenuto che se è contestata l'aggravante teleologica (art. 61 n.2) le lesioni commesse per eseguire la rapina sono procedibili d'ufficio.

  • art. 585 cod. pen. (aumento di pena per alcune aggravanti)

    Collega le aggravanti di cui all'art. 576 con l'aumento di pena; utilizzato per spiegare la procedibilità d'ufficio delle lesioni quando è contestata l'aggravante teleologica.

  • art. 576 cod. pen. (circostanze aggravanti speciali)

    Contiene talune circostanze aggravanti richiamate dall'art. 585; l'aggravante teleologica è rilevante ai fini della procedibilità e della determinazione della pena.

  • art. 529 cod. proc. pen. (omessa pronuncia)

    Richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia su condizione di procedibilità; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata alla luce dell'avvenuta contestazione dell'aggravante e della relativa procedibilità d'ufficio.

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese e sanzioni per ricorso inammissibile)

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma equitativa (euro 3.000) alla cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento dell'imputato effettuato in udienza dalla persona offesa costituisce identificazione diretta validamente utilizzabile e non richiede le formalità della ricognizione personale per essere valutato.
  • Le censure sull'attendibilità della persona offesa e su fatti di prova costituiscono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione, salvo palese contraddittorietà o uso di mere congetture.
  • Le dichiarazioni testimoniali di diretta cognizione, se credibili, possono essere utilizzate anche senza riscontri esterni; l'eventuale ricerca di riscontri è funzionale al vaglio di credibilità ma non sempre necessaria.
  • L'aggravante teleologica di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p. non si assorbe automaticamente nel reato di rapina propria (art. 628, comma 1): l'assorbimento può operare in ipotesi di rapina impropria quando gli elementi intenzionali coincidono.
  • Quando è contestata l'aggravante teleologica, il reato di lesioni commesso per eseguire la rapina è procedibile d'ufficio e non richiede querela della persona offesa.
  • In Cassazione non è ammessa la semplice reiterazione di censure già esaminate e disattese in grado d'appello; i motivi devono essere specifici e dimostrare vizi non già argomentati dalla corte di merito.

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