Sentenza del 06/02/2023 n. 3507 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ADM aveva rettificato la classificazione doganale di fotocamere digitali compatte importate, qualificandole come 'videocamere digitali: altri' (action cam) soggette a dazio al 14% anziché come 'fotocamere digitali' in esenzione; analogamente riclassificava gli accessori (treppiede, fissaggi casco, custodie, supporti) come lavori in materie plastiche (aliquota 6,5%) e irrogava sanzioni. I contribuenti impugnavano gli atti; la CTP e la CTR avevano dato ragione ai contribuenti ritenendo le apparecchiature fotocamere digitali e gli accessori 'parti' serventi. ADM ricorre in Cassazione denunciando errata applicazione delle regole di classificazione e del Reg. di esecuzione n. 876/2014/UE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ADM, ritenendo che la CTR abbia errato nell'interpretazione delle norme tariffarie. Ha affermato il principio che, per le macchine a doppia funzione (foto e video), l'elemento discriminante tra fotocamere e videocamere è la qualità e la durata della registrazione video: la capacità di registrare con risoluzione 800×600 pixel (o più) a 23 fps (o più) per almeno 30 minuti ininterrotti è requisito essenziale per la qualificazione come videocamera; inoltre, tra videocamere e 'action cam' la caratteristica discriminante è la possibilità di registrare file video/audio da fonti esterne all'obiettivo. Ha inoltre ritenuto che il Reg. n. 876/2014/UE sia inapplicabile per effetto della pronuncia della Corte di giustizia che ne ha dichiarato l'invalidità. Sulla qualificazione degli accessori la Corte ha stabilito che per essere considerate 'parti' occorre dimostrare che siano indispensabili e che condizionino il funzionamento meccanico o elettrico dell'apparecchio; in mancanza si deve classificare gli accessori in base alla materia costitutiva. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovi accertamenti tecnici e giuridici.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 (nomenclatura combinata / TARIC) e Regole generali di interpretazione
Principio di classificazione basato sul testo delle voci e sulle note; applicazione delle Regole 1-3 per scelta tra voci concorrenti; valutazione della funzione principale e delle caratteristiche oggettive del bene.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014
Reg. n. 876/2014/UE dell'8 agosto 2014
Il Regolamento era richiamato dall'Ufficio per ricondurre i prodotti alle sottovoci relative alle action cam, ma la Corte ha rilevato l'inapplicabilità del Regolamento perché la Corte di giustizia ne ha dichiarato l'invalidità (sent. GROFA).
Regolamento (UE) n. 458/2014
Usato come riferimento per distinguere analiticamente videocamere e action cam; supporta il rilievo sulla capacità di registrare da fonti esterne come discrimine.
Note esplicative della Nomenclatura Combinata (NC) 2015/C 076/01 e modifiche 2016/C 214/89/UE
Le fotocamere restano classificate nella sottovoce a meno che siano in grado di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video.
Le note esplicative forniscono i criteri tecnici (qualità e durata) necessari per discriminare fotocamere da videocamere; la funzione principale va valutata con riferimento al consumatore e alle caratteristiche oggettive.
Note esplicative del Sistema Armonizzato (SA), voce pertinente
Confermano che fotocamere e videocamere registrano su memoria interna o supporti esterni e che bisogna considerare anche la funzione primaria percepita dall'utente.
Regole di interpretazione TARIC: Regola 3 e nota 2 della Sezione XVI
Regola 3 applicabile per prodotti composti o accessori; la nota 2 della Sezione XVI stabilisce i criteri per classificare le parti: una parte deve essere destinata esclusivamente o principalmente a una macchina e, per essere considerata 'parte', deve essere indispensabile e condizionare il funzionamento meccanico o elettrico.
Giurisprudenza della Corte di giustizia (esempi citati: GROFA C-435/15 e C-666/15; Vario Tek C-178/14; DHL Logistics C-810/18; GROFA e altri)
La Corte di giustizia ha precisato i criteri di classificazione: funzione principale, caratteristica tecnica essenziale (durata/risoluzione video), rilevanza della capacità di registrare da fonti esterne per distinguere camcorder/action cam, e l'inidoneità delle modifiche regolamentari che estendano impropriamente le sottovoci.
Massime di principio
- Per prodotti con più funzioni (foto + video) classificare secondo la funzione principale valutata sul consumatore e sulle caratteristiche oggettive tecniche.
- Per distinguere fotocamere da videocamere utilizzare i criteri tecnici: capacità di registrare almeno 800×600 pixel a 23 fps per almeno 30 minuti ininterrotti (se presenti, orientano verso videocamere); la durata della registrazione è criterio preminente rispetto alla risoluzione.
- Lo zoom ottico non è elemento essenziale per la qualificazione come videocamera: la sua assenza non esclude automaticamente la classificazione nella voce videocamere.
- Per distinguere videocamere 'camcorder' da 'action cam' valutare la capacità di registrare da fonti esterne (input video/audio esterni) in modo autonomo: se presente, rileva per la classificazione come camcorder/‘altri’; se assente, può rientrare nelle sottovoci delle action cam.
- Gli accessori sono classificabili come 'parti' solo se indispensabili e se condizionano il funzionamento meccanico o elettrico dell'apparecchio; se non sussiste tale indispensabilità, classificare in base alla materia costitutiva (Regola 3 e nota 2 Sez. XVI).
- In casi dubbii presentare specifica prova tecnica (schede tecniche, certificazioni, test di registrazione continua) e chiarimenti del fabbricante sull'uso principale; le ITV possono essere utili ma la classificazione si basa sulle regole NC e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia.
- Se una norma di esecuzione comunitaria è stata dichiarata invalida dalla Corte di giustizia, non può essere applicata come parametro vincolante per la classificazione.
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