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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25162/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/12/2024 resa ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) relativa al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Il difensore ha denunciato carenza di motivazione nell'ordinanza che aveva respinto una precedente istanza di patteggiamento con richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità, sostenendo che non fosse stata valutata l'applicabilità delle "opportune prescrizioni" previste dall'art. 58 L. 689/81 per arginare il pericolo di reiterazione criminosa. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il motivo principale è la tardività: il termine di 15 giorni previsto dagli artt. 544 comma 1 e 585 comma 1 lett. a) c.p.p. era scaduto (sentenza del 18/12/2024, termine 2/1/2025), mentre il ricorso è stato depositato il 31/1/2025. Inoltre, la censura era sostanzialmente diretta contro un'ordinanza (di rigetto della precedente istanza di patteggiamento) ormai superata dalla sentenza che ha deciso sull'istanza ex art. 444 c.p.p., e quindi la questione non rientrava fra le censure ammesse dall'art. 448 comma 2‑bis c.p.p. Per questi motivi la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo di prosecuzione (patteggiamento) con decisione motivata; nel caso ha dato luogo alla sentenza contestata che ha poi reso superflua l'ordinanza precedente sul medesimo tema.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90

    Norma penale sostanziale relativa a specifici reati in materia di stupefacenti, che costituisce il titolo del capo d'imputazione oggetto del patteggiamento.

  • art. 58 L. 689/81

    Prevede le "opportune prescrizioni" da applicare quando si sostituisce la pena con misure alternative; la censura del ricorrente lamentava che il giudice non avesse valutato l'applicabilità di tali prescrizioni per prevenire la reiterazione.

  • art. 544 comma 1 e art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Indicano il termine di impugnazione (15 giorni) decorrente dalla data di emissione della sentenza con motivazione contestuale; la Corte ha ritenuto il ricorso tardivo perché depositato oltre tale termine.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita le censure proponibili in cassazione avverso sentenze di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che la censura formulata non rientrasse fra quelle ammesse, trattandosi in sostanza di un attacco a un'ordinanza ormai superata dalla sentenza.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, la sanzione pecuniaria può essere esclusa solo se sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa; nel caso non è stata riscontrata assenza di colpa.

Massime di principio

  • Rispettare rigorosamente il termine di 15 giorni per proporre ricorso avverso sentenze con motivazione contestuale: il deposito oltre il termine comporta l'inammissibilità.
  • Non proporre ricorso per cassazione contro atti interlocutori ormai superati dalla sentenza finale: le censure devono rientrare nelle fattispecie ammesse dall'art. 448 c.p.p.; altrimenti sono inammissibili.
  • Quando si chiede la sostituzione della pena detentiva con misure alternative (es. lavori di pubblica utilità), è utile indicare e documentare proposte concrete di prescrizioni/garanzie (ex art. 58 L. 689/81) e spiegare in che modo esse contrastano il rischio di reiterazione.
  • Prima di proporre impugnazioni in cassazione verificare che il vizio denunciato sia effettivamente acquisito nella decisione definitiva impugnata e rientri tra le censure consentite dalla legge.
  • Le impugnazioni manifestamente tardive o inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria, che può essere evitata solo dimostrando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Se il giudizio di merito ha già deciso sull'istanza (es. art. 444 c.p.p.), eventuali critiche all'iter interlocutorio precedente devono essere rimodulate per incidere sulla decisione definitiva o impugnate con i rimedi e le censure ammessi dalla normativa processuale.

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