Cassazione Penale, Sentenza n. 10407/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110 e 628 c.p. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando in particolare la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (non era stata sentita l'amica a conferma, non si era proceduto a identificazione fotografica) e il brevissimo arco temporale dei fatti, che secondo la difesa avrebbe reso inattendibile la dichiarante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse motivato in modo adeguato, condividendo la ricostruzione del Gip e richiamando elementi quali l'inseguimento ininterrotto della persona offesa, l'arrivo delle forze dell'ordine e la corrispondenza dell'abbigliamento segnalato al 112. La Corte ha inoltre affermato che la valutazione della gravità indiziaria attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi specifici della motivazione, non riscontrati. Perciò il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato disposto inoltre l'adempimento di quanto previsto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; non è derivata dalla sentenza la remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma che disciplina il concorso di persone nel reato; indicazione dell'imputazione in combinazione con l'art. 628 c.p.
art. 628 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato (rapina): la misura cautelare è stata disposta in relazione a questo reato.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come parametro di censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che non fosse stata violata: la motivazione del Tribunale è stata considerata adeguata e priva di vizi logico-giuridici.
art. 616 cod. proc. pen.
Articolo invocato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti da eseguire in caso di permanenza della custodia cautelare dopo il provvedimento di legittimità (cioè quando il provvedimento non determina la remissione in libertà).
Massime di principio
- In Cassazione l'esame è, di regola, limitato alla legittimità del procedimento e della motivazione: non è consentito un nuovo apprezzamento del merito o della valutazione di attendibilità delle fonti, salvo vizi specifici e rilevanti nella motivazione.
- Le censure generiche o meramente confutative sulla gravità indiziaria sono spesso inammissibili: il ricorso deve indicare in modo specifico i profili di vizio logico-giuridico della motivazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire elemento valido per la misura cautelare anche senza immediati riscontri esterni, purché il giudice valuti e motivi la loro attendibilità; l'assenza di riscontri non determina automaticamente la nullità della misura.
- La mancata esecuzione di accertamenti complementari (es. audizione di testimoni aggiuntivi o identificazione fotografica) va valutata nel contesto complessivo degli elementi: la loro mancanza non è di per sé decisiva se esistono altri indizi concreti e motivati.
- Un ricorso alla Corte che si limiti a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate dai giudici di merito e senza indicare specifici vizi di motivazione incorre nel vizio di aspecificità e può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.
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