Regolamento (UE) 2017/1450
Regolamento (UE) 2017/1450 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo di pesca della molva nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd per le navi battenti bandiera danese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2017 per la molva assegnato alla Danimarca e impone conseguentemente un divieto temporaneo di pesca. La misura riguarda le navi danesi nelle zone IIIa e IIIbcd dell’Unione e vieta non solo la cattura, ma anche la detenzione, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco del prodotto pescato dopo la data di chiusura. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento sul controllo della PCP e del regolamento annuale sulle possibilità di pesca.
Divieto temporaneo di pesca della molva per le navi battenti bandiera danese nelle zone IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera danese o immatricolate in Danimarca, limitatamente allo stock di molva (Molva molva) identificato come LIN/3A/BCD nelle zone IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd. Il regolamento opera dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dispone la chiusura delle attività di pesca a decorrere dal 1 luglio 2017, data indicata nell’allegato come data di chiusura. Non disciplina altri Stati membri né altri stock.
Divieto temporaneo di pesca della molva per la Danimarca
Il regolamento interviene per dare attuazione alla gestione dei contingenti ittici dell’Unione, constatando l’esaurimento del contingente 2017 relativo alla molva assegnato alla Danimarca. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca e richiama il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2017.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera danese o immatricolate in Danimarca e si riferisce allo stock LIN/3A/BCD di molva (Molva molva) nelle zone IIIa e nelle acque dell’Unione della zona IIIbcd. L’allegato precisa il contingente interessato, identificato come 10/TQ127, e fissa la data di chiusura al 1 luglio 2017.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca 2017 assegnato alla Danimarca per lo stock indicato si considera esaurito dalla data prevista nell’allegato. La conseguenza giuridica è la chiusura immediata della possibilità di esercitare pesca su tale stock oltre il limite autorizzato.
Divieti conseguenti alla chiusura
Ai sensi dell’articolo 2, dalla data di chiusura è vietata ogni attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi danesi o immatricolate in Danimarca. Il divieto si estende anche alle operazioni successive alla cattura, comprendendo la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposti
La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il considerando richiama il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissa per il 2017 i contingenti di pesca. In base alle informazioni ricevute, le catture dello stock indicato hanno determinato l’esaurimento del contingente 2017 assegnato alla Danimarca.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Danimarca per lo stock indicato nell’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Divieto di pesca e operazioni connesse
L’articolo 2 vieta, a decorrere dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock da parte di navi battenti bandiera danese o immatricolate in Danimarca. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Dati dello stock e data di chiusura
L’allegato identifica il contingente 10/TQ127, lo Stato membro Danimarca, lo stock LIN/3A/BCD, la specie molva (Molva molva), le zone IIIa e le acque dell’Unione della zona IIIbcd, e indica come data di chiusura il 1 luglio 2017.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1432
- Regolamento · 7 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1433
- Regolamento · 7 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1434
- Regolamento · 7 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1448
- Regolamento · 7 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1449
- Regolamento · 7 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1451
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →