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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1451

Regolamento (UE) 2017/1451 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32017R1451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2017 assegnato al Belgio per il merluzzo bianco nella zona VIIa e dispone la chiusura temporanea della pesca di tale stock. Da una data precisa, le navi belghe non possono più esercitare attività di pesca né mantenere a bordo, trasbordare o sbarcare le catture interessate. Il provvedimento è adottato in applicazione del sistema di controllo della politica comune della pesca ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Divieto temporaneo di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell’esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate, limitatamente alle attività di pesca dello stock di merluzzo bianco (Gadus morhua) identificato come COD/07A nella zona VIIa. L’effetto è territoriale/settoriale circoscritto alla gestione del contingente unionale per il 2017 e decorre dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 21 giugno 2017. Rilevano le operazioni di conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture effettuate dopo tale data. Non disciplina altri stock o altri Stati membri.

Divieto temporaneo di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi belghe

Il regolamento attua la chiusura di un contingente ittico 2017 per il Belgio, sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione circa l’esaurimento delle quantità disponibili. La misura è adottata in forza del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, e si collega al regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissava le possibilità di pesca per il 2017.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che il contingente assegnato per il 2017 allo Stato membro indicato nell’allegato è stato consumato dalle catture dello stock interessato. Ne consegue la necessità di vietare le attività di pesca per evitare ulteriori prelievi oltre il limite autorizzato.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L’oggetto è lo stock COD/07A, cioè merluzzo bianco (Gadus morhua), nella zona VIIa. Il provvedimento non contiene una disciplina generale della pesca, ma una misura puntuale di chiusura del contingente per un singolo Stato membro e una singola risorsa.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 si intende esaurito dalla data indicata nell’allegato. Nel caso di specie, la data di chiusura è il 21 giugno 2017.

Divieti operativi

L’articolo 2 introduce il divieto di pesca dello stock interessato a decorrere dalla stessa data. Il divieto copre anche le attività connesse alle catture già effettuate dopo la chiusura, in particolare:

  • conservazione a bordo;
  • trasferimento;
  • trasbordo;
  • sbarco.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2017

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dal 21 giugno 2017, data di chiusura riportata nell’allegato.

Divieto temporaneo di pesca e operazioni correlate

Dal 21 giugno 2017 le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio non possono svolgere attività di pesca dello stock COD/07A (merluzzo bianco) nella zona VIIa. È altresì vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e forza obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione dei contingenticontrollo e vigilanzarisorse ittiche

Testo integrale

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