Cassazione Penale, Sentenza n. 8665/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Bari che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio di 911 kg di olio lubrificante per aeromobili (Exxon Mobil Jet OH IP) disposto dall'Ufficio ADM e dalla G.d.F. per omissione del versamento dell'imposta di consumo. Il Tribunale aveva ritenuto carente la descrizione della condotta nel decreto di convalida (richiamo ai verbali della P.G. ritenuto insufficiente) e aveva sostenuto l'assenza del fumus commissi delicti in ragione della documentazione che, a suo avviso, non dimostrava che il prodotto rientrasse nella tipologia soggetta ad imposta. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che: a) il rinvio ai verbali allegati al decreto è legittimo e fornisce adeguata descrizione della condotta; b) il prodotto è classificato con nomenclatura NC 3403 e, per tale classificazione, rientra nell'ambito dell'imposta di consumo indipendentemente dalla composizione, con conseguente fumus commissi delicti e legittimità del sequestro probatorio finalizzato ad accertamenti tecnici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto legittimo il rinvio per relationem al verbale di sequestro in quanto il verbale era allegato al decreto e consentiva all'indagato di conoscere la condotta contestata. Ha inoltre affermato che i prodotti classificati nella voce NC 3403 rientrano nella previsione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 e sono soggetti all'imposta di consumo; per quantità non inferiori a 100 kg l'omesso versamento integra l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 40 e 44. Poiché il sequestro aveva finalità probatorie (accertamenti tecnici sulla composizione del prodotto), la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari in diversa composizione, conformemente ai principi espressi.
Norme richiamate
art. 355, comma 2, cod. proc. pen.
Il decreto di convalida può validamente rinviare per relationem a verbali o atti del procedimento se tali atti sono allegati o comunque noti all'interessato; in tal caso la descrizione della condotta è adeguata quando il documento richiamato consente di comprendere l addebito e di esercitare la difesa.
art. 61, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504/1995
Norma richiamata nella contestazione penale relativa al mancato versamento dell'imposta di consumo per oli lubrificanti; collegata alle sanzioni previste per le violazioni dell'obbligo di pagamento.
art. 61, comma 4, d.lgs. n. 504/1995
Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44
Stabilisce che le violazioni dell'obbligo di pagamento dell'imposta sono punite con le sanzioni penali richiamate negli artt. 40 e 44 quando la quantità sottratta non è inferiore a 100 kg (diverso regime sanzionatorio per quantità minori).
art. 62, comma 1, lett. a) e comma 3, d.lgs. n. 504/1995
L'imposta sul consumo si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria
Include espressamente gli oli lubrificanti (nomenclatura NC 3403) tra i prodotti assoggettati all'imposta di consumo; la classificazione doganale NC 3403 costituisce presidio per l'applicazione dell'imposta, anche quando la composizione non è esclusivamente minerale.
art. 40, d.lgs. n. 504/1995
Chiunque sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa
Definisce la fattispecie penale che punisce la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali; combinata con art. 61 e 62 disciplina la rilevanza penale dell'omesso versamento per quantità significative.
art. 44, d.lgs. n. 504/1995
Prevede sanzioni complementari e misure amministrative/penali applicabili alle violazioni in materia di imposte sui consumi richiamate da art. 61 comma 4.
art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma formale richiamata per la requisitoria del Pubblico Ministero; non incide sul merito sostanziale ma regolamenta modalità procedurali introdotte dal decreto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. U., n. 17 del 21/06/2000 (Primavera e altri)
Principio che legittima la motivazione per relationem quando l'atto richiamato è congruamente motivato, conosciuto dall'interessato e il giudice dimostra di averne considerato il contenuto sostanziale.
Massime di principio
- Il rinvio per relationem a verbali o atti è legittimo se l'atto richiamato è allegato o comunque noto all'interessato e il giudice dimostra di averne realmente considerato il contenuto: in tali casi la descrizione della condotta è adeguata per la convalida del sequestro probatorio.
- La classificazione doganale NC 3403 costituisce elemento decisivo: prodotti classificati 3403 sono soggetti all'imposta di consumo ai sensi dell'art. 62, comma 3, indipendentemente dalla presenza di componenti sintetiche, e ciò legittima l'avvio di accertamenti fiscali e, se necessario, il sequestro probatorio.
- Per quantità di prodotto pari o superiori a 100 kg la mancata corresponsione dell'imposta di consumo integra la rilevanza penale richiamata dagli artt. 40 e 44 per effetto dell'art. 61, comma 4; sotto tale soglia può invece essere applicata una sanzione amministrativa.
- Se la natura o composizione del prodotto è contestata, il sequestro probatorio finalizzato ad accertamenti tecnici è strumentale e legittimo per acquisire elementi probatori sulla soggezione all'imposta; l'impossibilità di stabilire la natura senza analisi giustifica il vincolo cautelare.
- I controlli sulle banche dati fiscali (es. AIDA-accise) e l'assenza di registrazione o versamenti costituiscono indizi rilevanti a supporto del fumus commissi delicti, integrando il quadro indiziario che giustifica misure cautelari destinate ad accertamenti.
- La difesa che contesti la soggezione all'imposta deve proporre elementi tecnici o documentali (esami di laboratorio, certificazioni tecniche, documentazione doganale/di classificazione) per confutare la presunzione legata alla voce NC; in assenza di tali elementi il sequestro per approfondimenti è giustificato.
- Se il giudice di merito compie un errore di diritto nell'escludere la soggezione all'imposta o nella valutazione della motivazione per relationem, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare il provvedimento per nuovo esame.
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