Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2296

Regolamento (UE) 2017/2296 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione della zona IV per le navi battenti bandiera danese

Normativa europea32017R2296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2017 assegnato alla Danimarca per la molva nelle acque dell'Unione della zona IV. Di conseguenza dispone il divieto di proseguire la pesca di tale stock per le navi danesi a partire dalla data indicata nell'allegato, con estensione anche alle operazioni di conservazione, trasbordo, trasferimento e sbarco delle catture. Il provvedimento è adottato sulla base del regime di controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca della molva (Molva molva) nelle acque dell'Unione della zona IV per le navi battenti bandiera danese, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera danese o immatricolate in Danimarca che esercitano attività di pesca sullo stock LIN/04-C di molva (Molva molva) nelle acque dell'Unione della zona IV. L'effetto è territoriale e settoriale, limitato allo stock e alla zona indicati nell'allegato, con divieto operativo decorrente dal 10.10.2017. Non disciplina altri stock o Stati membri.

Divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione della zona IV per le navi danesi

Il regolamento interviene nel quadro della gestione annuale dei contingenti ittici e prende atto che il contingente 2017 assegnato alla Danimarca per la molva nelle acque dell'Unione della zona IV è stato esaurito. La misura ha natura esecutiva e mira a prevenire ulteriori catture oltre il limite consentito, in coerenza con il sistema unionale di controllo della pesca.

Contesto normativo e presupposto del divieto

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, quale base giuridica per adottare misure conseguenti all'esaurimento di un contingente. Nei considerando si precisa che il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ha fissato i contingenti per il 2017 e che, sulla base delle informazioni pervenute, le catture dello stock in questione da parte di navi danesi hanno determinato l'esaurimento della quota assegnata.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il provvedimento riguarda esclusivamente:

  • la Danimarca, quale Stato membro indicato nell'allegato;
  • le navi battenti bandiera danese o immatricolate in Danimarca;
  • lo stock LIN/04-C di molva (Molva molva);
  • le acque dell'Unione della zona IV.

Non contiene discipline generali sulla pesca, ma una misura puntuale di chiusura del contingente per uno stock specifico.

Esaurimento del contingente

L'articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Danimarca per lo stock indicato nell'allegato si ritiene esaurito dalla data stabilita nell'allegato stesso, ossia il 10.10.2017. Da tale data il margine residuo di cattura è considerato inesistente ai fini della normativa unionale.

Divieti operativi

L'articolo 2 stabilisce che, dalla medesima data, le attività di pesca dello stock sono vietate per le navi interessate. Il divieto non si limita alla cattura, ma comprende anche le principali operazioni a valle della pesca:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

La portata del divieto è quindi ampia e volta a impedire ogni utilizzazione commerciale di catture effettuate dopo la chiusura del contingente.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Constatazione dell'esaurimento del contingente

L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Danimarca per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito dalla data fissata nello stesso allegato, ossia dal 10.10.2017.

Divieto di pesca e operazioni connesse

L'articolo 2 vieta, dalla data indicata nell'allegato, le attività di pesca dello stock LIN/04-C di molva (Molva molva) da parte di navi battenti bandiera danese o immatricolate in Danimarca nelle acque dell'Unione della zona IV. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo unionale della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2017, come fonte dell'assegnazione iniziale e del successivo esaurimento del contingente.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse biologiche marinequote e contingenticontrollo della pesca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.