L.R. Puglia 30/2007
Disciplina del regime di deroga in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157) e dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Puglia i prelievi in deroga previsti dalla normativa UE e nazionale sulla tutela degli uccelli selvatici, consentiti solo per specifiche finalità e per periodi non superiori a un anno. La Giunta adotta le deroghe con motivazione, limiti quantitativi, controlli e soggetti abilitati; i prelievi vanno annotati su tesserino e possono essere modificati o sospesi in caso di variazioni negative delle popolazioni.
Disciplina delle deroghe al prelievo di fauna selvatica nella Regione Puglia
Disciplina delle deroghe al prelievo di fauna selvatica
La legge regionale disciplina, per la Regione Puglia, l’attuazione del regime di deroga previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione degli uccelli selvatici. Il provvedimento regola i casi eccezionali in cui è consentito il prelievo di specie protette, definendo finalità ammesse, contenuti delle deroghe, controlli e meccanismi di correzione o sospensione.
Ambito di applicazione e quadro di riferimento
La disciplina riguarda i prelievi in deroga previsti dall’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE, nell’ambito della legge statale sulla fauna selvatica e delle ulteriori fonti richiamate dalla norma regionale. La Regione Puglia esercita tale disciplina in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221, che integra la legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Presupposti per il ricorso alla deroga
Le deroghe possono essere adottate solo quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e devono avere durata non superiore a un anno. Le finalità ammesse sono limitate a:
- tutela della salute e della sicurezza pubblica;
- sicurezza aerea;
- prevenzione di gravi danni a colture, bestiame, boschi, pesca e acque;
- protezione della flora e della fauna;
- ricerca, insegnamento, ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni.
Le deroghe devono essere adeguatamente motivate secondo quanto previsto dalla normativa statale richiamata. Inoltre, non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una significativa diminuzione della consistenza numerica.
Procedura di adozione e contenuti obbligatori delle deroghe
La Giunta regionale adotta le deroghe sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale e sulla base del parere dell’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto, ovvero dell’INFS, al quale il parere viene trasmesso. Il provvedimento di deroga deve indicare almeno:
- le specie interessate;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione;
- il numero complessivo dei capi prelevabili nel periodo di riferimento, in rapporto alla consistenza delle popolazioni;
- i controlli e le forme di vigilanza;
- l’autorità abilitata a verificare la sussistenza delle condizioni richieste;
- i soggetti autorizzati al prelievo in deroga.
Per l’esercizio del prelievo può essere autorizzato anche l’uso dei mezzi previsti dalla legge regionale sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione dell’attività venatoria.
Registrazione dei prelievi e adempimenti dei soggetti autorizzati
I prelievi in deroga devono essere annotati su un tesserino predisposto dalla Regione e rilasciato ai soggetti autorizzati tramite i comuni di residenza. L’annotazione dei capi prelevati va fatta al momento della raccolta.
Il tesserino deve essere restituito ai comuni di residenza entro il 20 marzo di ogni anno; i comuni lo trasmettono all’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto entro il 31 marzo.
Autorità competente per la verifica delle condizioni
L’Osservatorio faunistico regionale, ovvero l’INFS, è individuato come autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 79/409/CEE.
Modifica e sospensione dei prelievi
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e in considerazione di eventuali richieste motivate dell’Osservatorio faunistico regionale o dell’INFS, può adottare provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi autorizzati. Tali interventi sono previsti in caso di variazioni negative dello stato delle popolazioni interessate e quando l’entità dei prelievi complessivi monitorati si discosti dalla “piccola quantità” richiesta dalla disciplina europea e dalla relativa guida interpretativa della Commissione europea.
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