Cassazione Penale, Sentenza n. 37460/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra delitti giudicati con quattro diverse sentenze e aveva determinato la pena complessiva. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) omesso scorporo dei reati già riuniti in continuazione e errata individuazione della pena base; 2) mancanza di motivazione e di indicazione separata degli aumenti per ciascun reato satellite; 3) omissione della riduzione prevista per il rito abbreviato con riferimento a una delle sentenze considerate; 4) indicazione errata della pena applicata in una sentenza (sei anni invece di cinque per effetto dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p.); 5) errata applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. in relazione all'ordine di applicazione della riduzione per il rito abbreviato e del criterio moderatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei primi quattro motivi e lo ha respinto sul quinto. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato al G.i.p. del Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, per un nuovo calcolo della pena. Il rinvio impone al giudice dell'esecuzione di: scorporare i reati già riuniti nelle singole sentenze, individuare il reato più grave tra tutti i reati posti in continuazione e adottare tale pena come pena base; calcolare e motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite; tener conto delle riduzioni per il rito abbreviato anche ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., e correggere l'errata indicazione della pena definitiva di una delle sentenze. Sul punto relativo all'ordine di applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. la Corte ha invece confermato l'orientamento consolidato secondo cui, in sede esecutiva, la riduzione per il rito abbreviato opera prima dell'applicazione del criterio moderatore.
Norme richiamate
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
In sede esecutiva il giudice deve scorporare i reati già uniti dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave tra tutti quelli posti in continuazione e assumere la pena relativa quale pena base per il nuovo computo.
art. 81 cod. pen.
Limite e criteri del cumulo delle pene; la Corte richiama il principio della proporzionalità e il divieto di trasformare surrettiziamente la continuazione in un cumulo materiale, controllando che gli aumenti rispettino i limiti di legge.
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore che pone il limite massimo di 30 anni di reclusione per il cumulo materiale. La Corte conferma che, in sede esecutiva, la riduzione per il rito abbreviato deve essere applicata prima di verificare l'eventuale superamento del limite di 30 anni previsto dall'art. 78.
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Riduzione della pena prevista a favore del rito abbreviato e di altri benefici premiali che il giudice dell'esecuzione deve considerare come pena definitiva ai fini della determinazione della pena complessiva nella continuazione.
articoli 3, 13, 24 e 27 Cost.
Citati in relazione alla possibile questione di legittimità costituzionale; la Corte ritiene che la differenza di trattamento tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione sia giustificata e non contrasti con i principi costituzionali richiamati.
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando si riconosce la continuazione tra delitti giudicati con più sentenze, il giudice deve scorporare tutti i reati già uniti nelle singole sentenze e individuare, tra l'insieme, il reato più grave da assumere come pena base.
- Per ciascun reato satellite il giudice dell'esecuzione deve calcolare ed esplicitare l'aumento di pena separatamente e motivare l'entità dell'aumento in modo da consentire il controllo sulla proporzionalità e sul rispetto dei limiti di cumulo.
- Le riduzioni premiali concesse con il rito abbreviato (comprese quelle operate ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p.) vanno considerate nella determinazione della pena definitiva e devono essere tenute in conto dal giudice dell'esecuzione nel nuovo calcolo.
- In sede esecutiva, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, la riduzione per il rito abbreviato si applica prima della verifica del limite di 30 anni posto dall'art. 78 c.p., quindi l'ordine di applicazione può differire rispetto a quello del giudizio di cognizione.
- L'accuratezza nell'indicare le pene definitive risultanti dalle singole sentenze è essenziale: errori di trascrizione o omissioni possono portare all'annullamento dell'atto esecutivo e al rinvio per nuovo calcolo.
- Il giudice dell'esecuzione deve rispettare, nei limiti del possibile, il principio di intangibilità del giudicato espresso dai giudici della cognizione, ma ha autonomia valutativa nel riequilibrare le pene tramite lo scorporo e la motivazione degli aumenti.
- In caso di dubbio sull'applicazione di riduzioni o sull'entità dei singoli aumenti, la parte interessata può ottenere l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame; pertanto gli operatori devono documentare chiaramente ogni operazione di calcolo.
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