Sentenza n. 5933/2026 - Napoli, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla selezione interna per progressione verticale alla categoria D, nonché atti della procedura e graduatorie definitive approvate con deliberazione n. 912 del 30 dicembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (azienda pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente ARPAC, contestava l’esclusione dalla procedura interna per la progressione verticale alla categoria D, profilo tecnico, perché la commissione aveva ritenuto non attinente al profilo la laurea in Scienze delle attività motorie e sportive conseguita nel 2001. Deduceva violazione e falsa applicazione dell’avviso di selezione, degli artt. 3, 33 e 97 Cost. e dell’allegato 1 al CCNL 7 aprile 1999, sostenendo che l’esclusione fosse apodittica e illogica; denunciava inoltre erroneità dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione di trasparenza e buona fede e carenza o contraddittorietà della motivazione. Contestava altresì il diniego parziale di accesso agli atti, richiamando l’art. 116 c.p.a. e il d.P.R. 184/2006. Chiedeva l’annullamento degli atti, l’ammissione e l’attribuzione del punteggio che riteneva spettante, pari a 21 punti e idoneo a collocarlo all’undicesimo posto, nonché il risarcimento del danno. Dopo avere ottenuto nel 2026 una diversa progressione, dichiarava di conservare interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori e, con memoria tardiva e non notificata, formulava in subordine una domanda per perdita di chance. ARPAC eccepiva l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria definitiva e, nel merito, sosteneva che la laurea non fosse pertinente al profilo tecnico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, rilevando che il ricorrente non aveva impugnato la graduatoria definitiva approvata con deliberazione del 30 dicembre 2022. L’eventuale annullamento dell’esclusione non avrebbe potuto incidere sulla graduatoria ormai inoppugnabile; l’atto conclusivo richiedeva inoltre nuove valutazioni e coinvolgeva gli interessi dei partecipanti che avrebbero potuto subire una postergazione. Il richiamo alle graduatorie nei motivi aggiunti, senza specifiche censure, costituiva anche un ulteriore profilo di inammissibilità. Il TAR ha aggiunto che, comunque, la censura di merito era infondata: l’avviso richiedeva una laurea attinente al profilo e la valutazione della commissione non era sindacabile in assenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o errore di fatto. La domanda risarcitoria originaria è stata dichiarata improcedibile in conseguenza della sorte del ricorso e, comunque, non risultavano illegittimità degli atti; la domanda per perdita di chance è stata dichiarata inammissibile perché proposta con memoria tardiva e non notificata. La precedente istanza di accesso endoprocessuale era stata dichiarata improcedibile con distinta ordinanza, dopo la consegna della documentazione. Spese compensate per la peculiarità e la risalenza della vicenda.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a.
Peraltro occorre considerare che il ricorrente nei motivi aggiunti richiama “le graduatorie di merito”, senza articolare motivi specifici di gravame con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità ex art. 40 c. 1 d) e c. 2, c.p.amm.
I motivi aggiunti che menzionano la graduatoria senza formulare specifiche censure non soddisfano i requisiti di specificità del ricorso e sono inammissibili sotto tale profilo.
Con memoria tardiva non notificata del 20.10.2026 il ricorrente deduce che: - nonostante la sopravvenuta progressione ottenuta nel 2026 alla qualifica di Collaboratore tecnico, conserva interesse alla decisione sulle domande già proposte, sia in ordine alla legittimità dell’esclusione, sia in relazione alle eventuali conseguenze giuridiche ed economiche della mancata progressione nella procedura del 2022; - insiste, nei limiti dell’art. 34, comma 3, c.p.a., nell’accertamento dell’illegittimità ai fini della domanda risarcitoria già introdotta;
Il ricorrente ha invocato l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. per conservare l’interesse in funzione risarcitoria; il TAR ha tuttavia definito improcedibile la domanda principale per la mancata impugnazione della graduatoria e ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria.
Con ordinanza n.5565/2026 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’istanza di accesso endo-processuale agli atti della procedura selettiva, come richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a..
L’istanza di accesso endoprocessuale è stata definita con separata ordinanza per sopravvenuta carenza di interesse, dopo che l’amministrazione aveva consegnato la documentazione richiesta.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, la mancata impugnazione della graduatoria finale determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro l’esclusione, quando l’eventuale annullamento dell’esclusione non possa più incidere sulla graduatoria divenuta inoppugnabile.
- La graduatoria finale, pur collocandosi nella stessa sequenza procedimentale dell’atto di esclusione, non ne costituisce conseguenza inevitabile: la sua approvazione comporta nuove valutazioni e può coinvolgere interessi di partecipanti terzi, che devono essere considerati nell’impugnazione.
- La valutazione della commissione sulla pertinenza dei titoli rispetto al profilo concorsuale non è sindacabile dal giudice amministrativo in assenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o errori di fatto.
- La domanda di risarcimento per perdita di chance proposta con memoria tardiva e non notificata è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 544/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1833/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1834/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1835/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1836/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 26 ott 2026Sentenza n. 1837/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →