Regolamento (UE) 2023/607
Regolamento (UE) 2023/607 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via urgente per evitare carenze di dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro nell’Unione, prorogando e adattando i periodi transitori previsti dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746. La modifica consente, a determinate condizioni, la continuazione della validità di certificati rilasciati sotto il vecchio regime e la prosecuzione della messa sul mercato o in servizio di dispositivi che restano conformi alle direttive previgenti. Viene inoltre disciplinata la sorveglianza dei dispositivi nel periodo transitorio e l’estensione della messa a disposizione sul mercato dei dispositivi già immessi legalmente.
Proroga e rimodulazione delle disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, modificando i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746.
Ambito di applicazione
Si applica ai dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro disciplinati dal regolamento (UE) 2017/746, in particolare a quelli immessi sul mercato sulla base di certificati o dichiarazioni di conformità rilasciati ai sensi delle precedenti direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE. Rileva per fabbricanti, mandatari, organismi notificati, autorità competenti degli Stati membri e operatori economici coinvolti nella messa a disposizione sul mercato o nella messa in servizio. Le proroghe e condizioni riguardano soprattutto l’Unione europea e si applicano anche ai dispositivi già legittimamente immessi sul mercato prima delle date di riferimento; sono previste specifiche esclusioni/limitazioni per alcune categorie di dispositivi e per i cambiamenti significativi nella progettazione o nella destinazione d’uso.
Proroga delle disposizioni transitorie per dispositivi medici e IVD
Il regolamento (UE) 2023/607 modifica in via urgente i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per scongiurare carenze di dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro nell’Unione. La misura tiene conto della capacità ancora insufficiente degli organismi notificati e delle difficoltà di adeguamento dei fabbricanti ai nuovi requisiti, pur mantenendo invariati i livelli di qualità e sicurezza.
Ambito e logica dell’intervento
L’intervento riguarda, da un lato, i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e, dall’altro, i dispositivi medico-diagnostici in vitro disciplinati dal regolamento (UE) 2017/746. Il legislatore interviene sui regimi transitori per consentire una transizione più graduale al nuovo quadro normativo, con particolare attenzione ai dispositivi già coperti da certificati o dichiarazioni di conformità rilasciati sotto le direttive previgenti.
Modifiche al regolamento (UE) 2017/745: certificati e periodi di immissione sul mercato
L’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745 viene riscritto in parte per estendere la validità dei certificati rilasciati ai sensi delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. I certificati ancora validi al 26 maggio 2021 e non revocati restano efficaci fino alle nuove date transitorie; quelli scaduti prima del 20 marzo 2023 possono beneficiare della proroga solo se, prima della scadenza, il fabbricante e un organismo notificato hanno firmato un accordo scritto oppure se l’autorità competente ha concesso una deroga o ha imposto la procedura di conformità.
Per i dispositivi coperti da tali certificati, la possibilità di immissione sul mercato o messa in servizio è differenziata per classe di rischio:
- fino al 31 dicembre 2027 per tutti i dispositivi di classe III e per i dispositivi impiantabili di classe IIb, con esclusione di specifiche categorie di materiali e componenti;
- fino al 31 dicembre 2028 per i dispositivi di classe IIb diversi da quelli sopra indicati, per i dispositivi di classe IIa e per i dispositivi di classe I immessi in condizioni di sterilità o con funzione di misura.
Dispositivi che prima non richiedevano organismo notificato e dispositivi su misura impiantabili di classe III
Il regolamento estende il periodo transitorio anche ai dispositivi per i quali, sotto la direttiva 93/42/CEE, non era richiesto l’intervento di un organismo notificato, ma che nel nuovo regime lo richiedono: tali dispositivi possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino al 31 dicembre 2028, se la dichiarazione di conformità era stata redatta prima del 26 maggio 2021.
È inoltre prevista una disciplina specifica per i dispositivi su misura impiantabili di classe III, che possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino al 26 maggio 2026 senza certificato di organismo notificato, purché entro il 26 maggio 2024 sia stata presentata una domanda formale a un organismo notificato e, entro il 26 settembre 2024, sia stato concluso un accordo scritto.
Condizioni per beneficiare della proroga
Le proroghe non operano in modo automatico per qualsiasi dispositivo, ma solo se risultano soddisfatte condizioni cumulative. In particolare, i dispositivi devono continuare a essere conformi alle direttive previgenti, non devono presentare cambiamenti significativi nella progettazione o nella destinazione d’uso e non devono comportare un rischio inaccettabile per la salute o la sicurezza.
Sono inoltre previsti due adempimenti essenziali entro il 2024:
- entro il 26 maggio 2024, il fabbricante deve aver istituito un sistema di gestione della qualità conforme all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/745;
- entro il 26 maggio 2024, il fabbricante o il mandatario deve aver presentato domanda formale a un organismo notificato e, entro il 26 settembre 2024, deve essere stato firmato l’accordo scritto di cui all’allegato VII, punto 4.3.
Sorveglianza post-commercializzazione e responsabilità degli organismi notificati
Per i dispositivi che beneficiano del periodo transitorio, il regolamento precisa che si applicano le regole del regolamento (UE) 2017/745 in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza e registrazione degli operatori economici e dei dispositivi. Ciò significa che, pur restando temporaneamente sul mercato in base al vecchio regime, tali dispositivi sono progressivamente assoggettati agli strumenti di controllo del nuovo quadro normativo.
La sorveglianza resta, in linea di principio, in capo all’organismo notificato che ha rilasciato il certificato originario, salvo che il fabbricante convenga con un organismo notificato designato ai sensi dell’articolo 42 che sia quest’ultimo a svolgere la sorveglianza. Entro il 26 settembre 2024, l’organismo notificato che ha firmato l’accordo scritto diventa responsabile della sorveglianza dei dispositivi oggetto dell’accordo; il nuovo organismo non risponde però delle attività di valutazione della conformità svolte in precedenza dal vecchio organismo.
Continuità della messa a disposizione sul mercato
Una volta immessi legittimamente sul mercato, i dispositivi rientranti nelle disposizioni transitorie possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio senza un limite temporale ulteriore. Il regolamento elimina dunque il rischio che dispositivi sicuri debbano essere ritirati o smaltiti solo perché ancora presenti nella catena di fornitura al termine del periodo transitorio.
Modifiche al regolamento (UE) 2017/746
Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, l’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/746 viene sostituito per consentire la prosecuzione della messa a disposizione sul mercato o della messa in servizio dei dispositivi immessi legittimamente ai sensi della direttiva 98/79/CE prima del 26 maggio 2022, nonché di quelli immessi dal 26 maggio 2022 in base alle disposizioni transitorie del regolamento.
L’articolo 112 è modificato per chiarire che la direttiva 98/79/CE continua ad applicarsi, nella misura necessaria, ai dispositivi di cui all’articolo 110, paragrafi 3 e 4, ai soli fini dell’attuazione delle disposizioni transitorie.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in considerazione dell’urgenza derivante dal rischio di carenze e dalle possibili ripercussioni sulla sanità pubblica. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità e contesto della modifica
Il regolamento nasce per far fronte al rischio imminente di carenze di dispositivi, conseguente alla limitata capacità degli organismi notificati e alla non piena preparazione di molti fabbricanti, in particolare PMI, ad adeguarsi ai requisiti dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746. L’intervento mira a garantire continuità di approvvigionamento, elevata protezione della salute pubblica e certezza del diritto, senza ridurre i livelli di qualità e sicurezza.
Proroga della validità dei certificati e dei periodi transitori per i dispositivi medici
L’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745 è modificato per estendere la validità di determinati certificati rilasciati ai sensi delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE. I certificati validi al 26 maggio 2021 restano validi fino alle date previste dal nuovo paragrafo 3 bis; quelli scaduti prima del 20 marzo 2023 sono considerati validi fino a tali date solo se, prima della scadenza, è stato firmato un accordo scritto con un organismo notificato oppure se un’autorità competente ha concesso una deroga o imposto la procedura di conformità.
Date di immissione sul mercato per classi di rischio
Per i dispositivi coperti da certificato valido in virtù dell’articolo 120, paragrafo 2, è consentita l’immissione sul mercato o la messa in servizio fino al 31 dicembre 2027 per i dispositivi di classe III e per i dispositivi impiantabili di classe IIb, con esclusione di specifici materiali e componenti elencati dalla norma. È consentita fino al 31 dicembre 2028 per i dispositivi di classe IIb diversi da quelli sopra indicati, per i dispositivi di classe IIa e per i dispositivi di classe I immessi in condizioni di sterilità o con funzione di misura.
Dispositivi per i quali prima non interveniva un organismo notificato
Per i dispositivi che, sotto la direttiva 93/42/CEE, non richiedevano l’intervento di un organismo notificato e per i quali è stata redatta una dichiarazione di conformità prima del 26 maggio 2021, ma che oggi richiedono tale intervento ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, è prevista la possibilità di immissione sul mercato o messa in servizio fino al 31 dicembre 2028.
Condizioni cumulative per beneficiare della proroga
I dispositivi possono beneficiare delle nuove scadenze solo se: continuano a essere conformi alle direttive 90/385/CEE o 93/42/CEE; non presentano cambiamenti significativi nella progettazione o nella destinazione d’uso; non presentano un rischio inaccettabile per salute o sicurezza; entro il 26 maggio 2024 il fabbricante ha istituito un sistema di gestione della qualità conforme all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/745; entro il 26 maggio 2024 il fabbricante o il mandatario ha presentato domanda formale a un organismo notificato e, entro il 26 settembre 2024, è stato firmato l’accordo scritto previsto dall’allegato VII, punto 4.3.
Sorveglianza, vigilanza e registrazione nel periodo transitorio
Per i dispositivi rientranti nelle proroghe, si applicano in via sostitutiva i requisiti del regolamento (UE) 2017/745 in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza e registrazione degli operatori economici e dei dispositivi. Restano quindi applicabili le corrispondenti norme del nuovo regolamento e non quelle delle direttive previgenti, nella misura necessaria all’attuazione delle disposizioni transitorie.
Trasferimento della sorveglianza tra organismi notificati
L’organismo notificato che ha rilasciato il certificato continua, in linea di principio, a essere responsabile dell’appropriata sorveglianza dei requisiti applicabili ai dispositivi certificati, salvo accordo diverso con un organismo notificato designato ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2017/745. Entro il 26 settembre 2024, l’organismo notificato che ha firmato l’accordo scritto diventa responsabile della sorveglianza dei dispositivi oggetto dell’accordo. Il nuovo organismo notificato non risponde delle attività di valutazione della conformità già svolte dal precedente organismo.
Dispositivi su misura impiantabili di classe III
In deroga all’articolo 5, i dispositivi su misura impiantabili di classe III possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fino al 26 maggio 2026 senza certificato di organismo notificato, a condizione che entro il 26 maggio 2024 sia stata presentata una domanda formale a un organismo notificato e che entro il 26 settembre 2024 sia stato firmato un accordo scritto conforme all’allegato VII, punto 4.3.
Continuità della circolazione dei dispositivi già immessi
I dispositivi già immessi legittimamente sul mercato prima del 26 maggio 2021 ai sensi delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché quelli immessi legittimamente dal 26 maggio 2021 in base alle nuove disposizioni transitorie, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio senza limitazioni temporali ulteriori.
Modifiche al regime di abrogazione delle direttive del settore dispositivi medici
L’articolo 122 del regolamento (UE) 2017/745 è modificato per precisare che l’abrogazione delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE opera dal 26 maggio 2021, ma fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie dell’articolo 120, paragrafi da 3 a 3 sexies e paragrafo 4, e gli obblighi residui di vigilanza e documentazione. Le direttive continuano ad applicarsi nella misura necessaria per dare attuazione a tali paragrafi.
Modifiche al regime dei dispositivi medico-diagnostici in vitro
Per il regolamento (UE) 2017/746, l’articolo 110, paragrafo 4, è sostituito per consentire che i dispositivi legittimamente immessi sul mercato ai sensi della direttiva 98/79/CE prima del 26 maggio 2022, nonché quelli immessi dal 26 maggio 2022 in base alle disposizioni transitorie del regolamento, possano continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio.
Applicazione residua della direttiva 98/79/CE
L’articolo 112 del regolamento (UE) 2017/746 è modificato per stabilire che la direttiva 98/79/CE continua ad applicarsi, nella misura necessaria, ai dispositivi di cui all’articolo 110, paragrafi 3 e 4, ai fini dell’attuazione delle disposizioni transitorie.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza legata al rischio di carenze. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 mar 2023Regolamento (UE) 2023/583
- Regolamento · 15 mar 2023Regolamento (UE) 2023/584
- Regolamento · 15 mar 2023Regolamento (UE) 2023/585
- Regolamento · 15 mar 2023Regolamento (UE) 2023/588
- Regolamento · 15 mar 2023Regolamento (UE) 2023/606
- Regolamento · 15 mar 2023Regolamento (UE) 2023/657
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →