Regolamento (UE) 2023/588
Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento crea un nuovo programma dell’Unione per una connettività satellitare sicura, con una componente pubblica governativa e una commerciale, in continuità e integrazione con il programma spaziale dell’Unione, in particolare GOVSATCOM ed EuroQCI. L’obiettivo è garantire servizi di comunicazione resilienti, sicuri, globali e a bassa latenza per usi governativi, difesa, gestione delle crisi e protezione delle infrastrutture critiche, sostenendo al contempo l’ecosistema spaziale europeo e la partecipazione di PMI e start-up. Il testo disciplina bilancio, governance, sicurezza, appalti, partecipazione di paesi terzi, monitoraggio e valutazione, nonché la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027, volto a realizzare un’infrastruttura satellitare multi-orbitale per servizi governativi e commerciali sicuri, integrando GOVSATCOM ed EuroQCI.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al programma dell’Unione per una connettività sicura per la restante durata del QFP 2021-2027, dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Riguarda la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di comunicazione satellitare per utenti governativi autorizzati e, tramite infrastruttura commerciale, anche di servizi commerciali o destinati a utenti governativi. Possono partecipare Stati membri, Consiglio, Commissione, SEAE, agenzie e organismi dell’Unione, e, su accordi specifici, paesi terzi, organizzazioni internazionali e membri EFTA/SEE; l’infrastruttura terrestre EuroQCI resta di proprietà degli Stati membri. Sono esclusi da obblighi di contributo o ospitalità gli Stati membri, che non sono tenuti a finanziare il programma o a ospitarne infrastrutture, salvo le loro scelte di partecipazione e autorizzazione degli utenti.
Regolamento (UE) 2023/588 sul programma dell’Unione per una connettività sicura
Il regolamento istituisce un programma unionale per realizzare una connettività satellitare sicura, resiliente e autonoma, destinata anzitutto agli usi governativi e, in parallelo, a consentire servizi commerciali basati su infrastruttura privata. Il contesto è quello del rafforzamento della sicurezza, della resilienza digitale e della sovranità tecnologica dell’Unione, con integrazione progressiva della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell’Unione e dell’iniziativa EuroQCI.
Finalità e contesto politico-normativo
Il programma risponde alle esigenze di comunicazioni satellitari affidabili, a bassa latenza e copertura globale per missioni e operazioni pubbliche, protezione delle infrastrutture critiche, gestione delle crisi, azioni esterne e sicurezza/difesa. I considerando insistono sulla necessità di evitare dipendenze da paesi terzi, sostenere l’ecosistema spaziale europeo, favorire l’innovazione, la partecipazione di PMI e start-up, e assicurare sostenibilità ambientale e spaziale.
Oggetto, definizioni e durata
L’articolo 1 chiarisce che il regolamento istituisce il programma per la restante durata del QFP 2021-2027 e ne disciplina bilancio e regole di attuazione. L’articolo 2 richiama alcune definizioni del regolamento (UE) 2021/696 e introduce nozioni proprie rilevanti, tra cui ecosistema spaziale, EuroQCI, polo GOVSATCOM, ICUE e operazione di finanziamento misto. La durata finanziaria va dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.
Obiettivi generali e specifici
L’articolo 3 articola gli obiettivi in due piani. Sul piano generale, il programma deve garantire servizi satellitari governativi sicuri, autonomi, affidabili ed efficienti, e consentire al settore privato di offrire servizi commerciali o destinati agli utenti governativi su base di mercato. Sul piano specifico, il programma deve: integrare GOVSATCOM; rafforzare resilienza, sicurezza e autonomia; sviluppare EuroQCI; assicurare diritti su slot orbitali e frequenze; migliorare ciberresilienza e protezione contro minacce informatiche ed elettromagnetiche; favorire servizi non di comunicazione; promuovere innovazione e competitività industriale; migliorare la connettività in aree strategiche; e incrementare la sicurezza e la sostenibilità delle attività spaziali.
Attività del programma e architettura dell’infrastruttura
L’articolo 4 prevede un’attuazione per fasi: definizione, progettazione, sviluppo e convalida delle infrastrutture necessarie ai primi servizi entro il 2024; realizzazione progressiva per i servizi avanzati con piena capacità operativa entro il 2027; sviluppo e realizzazione di EuroQCI; attività operative di gestione, manutenzione, rinnovo, obsolescenza e protezione; sviluppo delle future generazioni di infrastruttura e servizi. L’articolo 5 precisa che il sistema è multi-orbitale e modulare, composto da infrastruttura governativa e commerciale. La componente governativa include satelliti, payload, EuroQCI, monitoraggio della sicurezza e segmento di terra, mentre la componente commerciale è distinta e finanziata integralmente dai contraenti.
Proprietà dei beni, frequenze e priorità d’uso
Ai sensi dell’articolo 6, l’Unione è proprietaria dei beni materiali e immateriali dell’infrastruttura governativa, salvo l’infrastruttura terrestre EuroQCI che appartiene agli Stati membri. La Commissione deve garantire il diritto d’uso delle frequenze necessarie, nel quadro delle notifiche messe a disposizione dagli Stati membri, e il diritto di dare priorità ai servizi governativi rispetto a quelli commerciali. In caso di diritti di proprietà intellettuale, essi vanno gestiti preservando protezione, valorizzazione, continuità del servizio e corretta concorrenza.
Ecosistema spaziale, innovazione e sostenibilità
L’articolo 7 impone misure per favorire un ecosistema spaziale innovativo e competitivo, in particolare tramite criteri di gara che massimizzino la partecipazione di start-up e PMI, piani dei contraenti per integrare nuovi operatori, accesso di questi ultimi ai servizi finali, uso di standard aperti, open source e interoperabilità, e sviluppo di tecnologie critiche nell’Unione. L’articolo 8 rafforza la dimensione ambientale e spaziale: riduzione e compensazione delle emissioni, riduzione dell’inquinamento luminoso/radiazioni, tecnologie anticollisione, piano di riduzione dei detriti spaziali e obbligo di condividere dati SST. La Commissione deve mantenere una banca dati delle risorse spaziali del programma, disciplinabile con atti delegati.
Servizi governativi e portafoglio servizi
L’articolo 9 stabilisce che i servizi governativi sono forniti ai partecipanti al programma e, di regola, gratuitamente agli utenti autorizzati dai governi. La Commissione adotta, con atti di esecuzione, le norme dettagliate di fornitura, basate su domanda consolidata, assegnazione dinamica delle risorse e priorità tra partecipanti. In caso di necessità, può introdurre una politica di determinazione dei prezzi per evitare squilibri tra domanda e offerta, senza distorsioni della concorrenza o sovracompensazioni. L’articolo 10 istituisce il portafoglio servizi, che comprende almeno servizi ad alta sicurezza su infrastruttura governativa, servizi quantistici come QKD e servizi su infrastruttura commerciale, con le relative specifiche tecniche e requisiti operativi da adottare con atti di esecuzione.
Partecipanti, autorità competenti e utenti
L’articolo 11 individua i partecipanti al programma: Stati membri, Consiglio, Commissione e SEAE, oltre ad agenzie e organismi dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali secondo le condizioni applicabili. Ogni partecipante deve designare un’autorità competente per la connettività sicura, salvo equipollenza con la partecipazione GOVSATCOM già esistente. Questa autorità deve garantire conformità alle regole di sicurezza, gestione dei diritti di accesso, uso corretto delle apparecchiature utente e istituzione di un punto di contatto centrale per rischi e minacce. L’articolo 12 limita gli utenti ai soggetti pubblici dell’Unione o degli Stati membri, o a persone che agiscono per loro conto e sotto il loro controllo.
Finanziamento e fonti di copertura
L’articolo 13 assegna al programma 1,65 miliardi di EUR a prezzi correnti per il 2023-2027, più 0,75 miliardi di EUR provenienti da altri strumenti UE correlati. Le spese coprono le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi, l’acquisto di servizi, studi, comunicazione, reti informatiche e assistenza tecnica/amministrativa. Sono previsti finanziamenti cumulativi a condizione di non duplicare i costi e la possibilità di trasferire risorse di gestione concorrente al programma. L’articolo 15 ammette contributi finanziari o in natura da agenzie UE, Stati membri, paesi terzi partecipanti e organizzazioni internazionali, mentre l’articolo 17 pone a carico dei contraenti privati il finanziamento integrale dell’infrastruttura commerciale.
Modalità di attuazione e appalti
L’articolo 18 consente gestione diretta o indiretta e tutte le forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, inclusi strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. L’articolo 19 è centrale: l’attuazione avviene mediante contratti multipli, eventualmente graduali, e può assumere forma di concessioni o altri appalti. La Commissione deve garantire concorrenza ampia, continuità del servizio e salvaguardia degli interessi essenziali dell’Unione. Sono previste garanzie contro sovracompensazioni, distorsioni concorrenziali, conflitti di interesse e discriminazioni, anche attraverso separazione contabile e accesso non discriminatorio alle infrastrutture commerciali.
Subappalto, concorrenza e sicurezza economica
L’articolo 21 introduce un obbligo di subappalto finalizzato ad aprire la catena del valore a nuovi operatori, start-up e PMI: per gli appalti superiori a 10 milioni di EUR, almeno il 30 % del valore deve essere subappaltato a società esterne al gruppo dell’offerente, tramite procedure competitive. L’articolo 22 consente limiti di ammissibilità e partecipazione, quando necessari, per proteggere sicurezza, integrità e resilienza dei sistemi operativi dell’Unione. L’articolo 23 impone ai paesi terzi partecipanti di garantire i diritti e l’accesso necessari a Commissione, OLAF e Corte dei conti.
Governance istituzionale e ruoli operativi
Il capo V distribuisce le funzioni tra gli attori del programma. La Commissione conserva la responsabilità generale, definisce priorità ed evoluzione, indice e firma gli appalti e può affidare compiti all’Agenzia e all’ESA. Gli Stati membri contribuiscono con competenze, infrastrutture, protezione delle frequenze e coordinamento con i piani nazionali di ripresa e resilienza. L’Agenzia gestisce l’accreditamento di sicurezza e può ricevere la gestione operativa dell’infrastruttura governativa, la fornitura dei servizi e la gestione dei contratti; l’ESA supervisiona sviluppo, convalida e aspetti tecnici, oltre a EuroQCI. La Commissione può inoltre affidare compiti specifici a organizzazioni nazionali designate dagli Stati membri.
Sicurezza del programma e accreditamento
Il capo VI rinvia ai principi di sicurezza del regolamento (UE) 2021/696 e disciplina una governance di sicurezza specifica. La Commissione, con l’ausilio dell’Agenzia, deve garantire protezione fisica e informatica, controllo dei trasferimenti tecnologici, conservazione delle competenze nell’Unione e protezione di informazioni sensibili e classificate. Per EuroQCI la Commissione consulta Consiglio e Stati membri, e i prodotti crittografici per ICUE devono essere approvati nel rispetto delle rispettive competenze. L’Agenzia, tramite il suo comitato di accreditamento di sicurezza, è l’autorità di accreditamento per l’infrastruttura governativa e i servizi connessi; tale comitato esamina la documentazione di sicurezza, approva le valutazioni dei rischi e formula osservazioni sui testi degli atti di esecuzione.
Relazioni internazionali e accesso di paesi terzi
Il capo VII apre il programma a partecipanti esterni mediante accordi specifici conclusi a norma dell’articolo 218 TFUE. Gli accordi devono assicurare equilibrio tra contributi e benefici, definire i contributi finanziari, escludere poteri decisionali dei partecipanti terzi e proteggere gli interessi finanziari dell’Unione. L’accesso ai servizi governativi da parte di paesi terzi e organizzazioni internazionali richiede un accordo ad hoc e il rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal regolamento.
Sorveglianza, valutazione, audit e dati personali
L’articolo 41 prevede programmi di lavoro annuali o pluriennali, indicatori di performance e obblighi di rendicontazione proporzionati. L’allegato elenca indicatori per tutti gli obiettivi, inclusi tempi di avvio dei servizi, piena capacità operativa, disponibilità, latenza, partecipazione di paesi terzi, coinvolgimento di PMI, impatto ambientale e numero di detriti spaziali. L’articolo 42 impone una prima informativa al Parlamento e al Consiglio entro il 21 marzo 2024, una valutazione completa entro il 30 giugno 2026 e una relazione di mercato periodica dell’Agenzia. Gli audit e la protezione dei dati personali sono regolati rispettivamente dagli articoli 43 e 44, con rinvio al regolamento finanziario e ai regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725.
Entrata in vigore e prosecuzione oltre il 2027
L’articolo 50 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. L’articolo 49 consente, se necessario, di iscrivere stanziamenti anche dopo il 2027 per completare le azioni non concluse e garantire la continuità delle attività operative critiche e dei servizi.
Disposizioni principali
Istituzione del programma e obiettivi
L’articolo 1 istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027, fissandone obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di attuazione. L’articolo 3 distingue obiettivi generali e specifici: garantire accesso continuo e sicuro a servizi satellitari governativi a livello UE e globale; consentire al settore privato di offrire servizi commerciali; completare l’integrazione di GOVSATCOM; sviluppare EuroQCI; assicurare diritti d’uso di frequenze e slot orbitali; rafforzare resilienza, cibersicurezza, autonomia strategica, innovazione e sostenibilità spaziale.
Ambito tecnico e infrastruttura del sistema
L’articolo 5 definisce un’infrastruttura multi-orbitale composta da infrastruttura governativa e commerciale. Quella governativa include satelliti, payload, EuroQCI, infrastrutture di monitoraggio della sicurezza e segmenti di terra, compresi i poli GOVSATCOM potenziati; quella commerciale resta separata e interamente finanziata dai contraenti. I centri di terra sono ubicati, di regola, nel territorio degli Stati membri, con possibili eccezioni motivate per membri EFTA/SEE o paesi terzi previa convenzione di accoglienza. I lanci delle risorse spaziali devono avvenire, per quanto possibile, dal territorio dell’Unione, con eccezioni limitate.
Proprietà dei beni e diritti di uso
L’articolo 6 stabilisce che l’Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali dell’infrastruttura governativa, ad eccezione dell’infrastruttura terrestre EuroQCI, di proprietà degli Stati membri. La Commissione deve assicurare i diritti d’uso delle frequenze e la priorità dei servizi governativi rispetto a quelli commerciali, oltre a gestire i diritti di proprietà intellettuale in modo da proteggere i beni, garantire continuità del servizio e, se necessario, trasferimento o licenza a terzi.
Servizi governativi, portafoglio servizi e utenti
Gli articoli 9, 10, 11 e 12 disciplinano i servizi governativi: sono forniti ai partecipanti al programma e, in via ordinaria, gratuitamente agli utenti autorizzati dai governi. La Commissione adotta atti di esecuzione per regolare in dettaglio la fornitura, i requisiti operativi e il portafoglio servizi, che comprende almeno servizi ad alta sicurezza sulla base dell’infrastruttura governativa, servizi quantistici come QKD e servizi basati sull’infrastruttura commerciale. Possono essere utenti solo autorità pubbliche dell’Unione o degli Stati membri, o soggetti che agiscono per loro conto e sotto il loro controllo.
Bilancio, finanziamento e contributi aggiuntivi
L’articolo 13 fissa la dotazione finanziaria del programma in 1,65 miliardi di EUR a prezzi correnti per il 2023-2027, ripartiti indicativamente in 1 miliardo sulla rubrica 1, 0,5 miliardi sulla rubrica 5 e 0,15 miliardi sulla rubrica 6. Il programma è integrato da 0,75 miliardi di EUR provenienti da Orizzonte Europa, GOVSATCOM e NDICI, con importi indicativi massimi rispettivamente di 0,38, 0,22 e 0,15 miliardi di EUR. Sono ammessi contributi aggiuntivi o in natura da agenzie UE, Stati membri, paesi terzi partecipanti e organizzazioni internazionali, trattati come entrate con destinazione specifica esterna.
Attuazione tramite appalti e modelli contrattuali
L’articolo 19 prevede un’attuazione graduale mediante più contratti, anche di concessione, fornitura, servizi, lavori o misti, nel rispetto del regolamento finanziario e dei principi specifici del programma. La Commissione può ricorrere ad appalti diretti o indiretti, anche interistituzionali con l’Agenzia, e deve garantire continuità del servizio se il contraente non adempie. I contratti devono preservare interessi essenziali dell’Unione, evitare sovracompensazioni e conflitti di interesse, assicurare separazione contabile tra attività governative e commerciali e accesso aperto, equo e non discriminatorio alle infrastrutture commerciali.
Appalti, subappalto e condizioni di ammissibilità
L’articolo 20 enuncia i principi di aggiudicazione: più ampia partecipazione possibile di operatori, start-up e PMI, concorrenza effettiva, pluralità di fornitori quando possibile, trasparenza, tutela della sicurezza e dell’autonomia tecnologica, nonché pari opportunità e integrazione della dimensione di genere. L’articolo 21 impone il subappalto a soggetti esterni al gruppo dell’offerente: per gli appalti oltre 10 milioni di EUR, almeno il 30 % del valore deve essere subappaltato tramite gare competitive, con obbligo di motivazione in caso di scostamento. L’articolo 22 consente condizioni di ammissibilità e partecipazione quando necessarie per preservare sicurezza, integrità e resilienza dei sistemi operativi dell’Unione.
Governance e ruoli istituzionali
Gli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 ripartiscono responsabilità tra Commissione, Stati membri, Agenzia ed ESA. La Commissione ha la responsabilità generale del programma e indice gli appalti; gli Stati membri contribuiscono con competenze, infrastrutture e supporto, cooperano sulla diffusione dei servizi e sulla protezione delle frequenze; l’Agenzia svolge il ruolo centrale per l’accreditamento di sicurezza, la gestione operativa dell’infrastruttura governativa, la fornitura dei servizi governativi e la gestione dei contratti; l’ESA supervisiona sviluppo, convalida, aspetti tecnici ed EuroQCI. Il programma prevede anche autorità competenti nazionali per la connettività sicura.
Sicurezza, accreditamento e protezione delle informazioni
Il capo VI disciplina la sicurezza del programma. La Commissione, con il supporto dell’Agenzia, assicura un elevato livello di sicurezza per infrastrutture, trasferimenti tecnologici, competenze e protezione di informazioni sensibili e classificate. Sono previsti analisi del rischio e della minaccia, requisiti generali di sicurezza adottati con atti di esecuzione, applicazione della decisione (PESC) 2021/698 quando necessario, e un regime di accreditamento di sicurezza affidato al comitato di accreditamento di sicurezza dell’Agenzia. Le informazioni classificate UE seguono le regole del regolamento 2021/696 e la partecipazione di osservatori ai lavori del comitato è fortemente limitata.
Partecipazione di paesi terzi e accesso ai servizi
L’articolo 39 apre la partecipazione al programma, su accordi specifici ex articolo 218 TFUE, a membri EFTA/SEE, paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati, paesi della politica di vicinato e altri paesi terzi, nonché a organizzazioni internazionali. Gli accordi devono garantire equilibrio tra contributi e benefici, definire condizioni e costi, escludere poteri decisionali ai partecipanti terzi e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. L’articolo 40 consente l’accesso ai servizi governativi ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali solo in base a un accordo e nel rispetto delle regole di sicurezza del regolamento 2021/696.
Monitoraggio, valutazione e indicatori
L’articolo 41 stabilisce la programmazione mediante programmi di lavoro, il sistema di rendicontazione e gli indicatori di risultato contenuti nell’allegato. La Commissione può modificare gli indicatori e integrare il quadro di sorveglianza mediante atti delegati. L’articolo 42 prevede una relazione iniziale entro il 21 marzo 2024 e poi annuale, una valutazione complessiva entro il 30 giugno 2026 e una relazione di mercato biennale dell’Agenzia dopo il raggiungimento della piena capacità operativa. La valutazione considera prestazioni, governance, domanda, sinergie, innovazione, partecipazione di start-up e PMI, impatto ambientale e rispetto di costi e tempi.
Entrata in vigore e durata
L’articolo 50 dispone l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri. Il considerando finale chiarisce che il programma è istituito per un periodo di cinque anni, in coerenza con il QFP 2021-2027, e che possono essere iscritti stanziamenti anche dopo il 2027 per completare azioni non concluse e garantire continuità dei servizi critici.
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