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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/657

Regolamento (UE) 2023/657 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 recante le modalità d’esercizio dei diritti dell’Unione ai fini dell’attuazione e dell’applicazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra

Normativa europea32023R0657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina il quadro procedurale con cui l’Unione esercita i propri diritti nei confronti del Regno Unito quando devono essere adottate misure previste dall’accordo di recesso o dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L’obiettivo è consentire una risposta rapida, proporzionata ed efficace, anche mediante restrizioni commerciali o la sospensione di obblighi, nel rispetto dei criteri previsti dai due accordi e con il coinvolgimento degli Stati membri. La Commissione riceve ampi poteri di esecuzione, mentre il Consiglio e il Parlamento europeo devono essere informati in modo costante e tempestivo. È inoltre previsto un riesame della disciplina entro il 12 aprile 2026.

Stabilisce le modalità e le procedure per l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’attuazione e applicazione dell’accordo di recesso del Regno Unito e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, inclusi gli accordi integrativi, prevedendo misure autonome dell’Unione e il relativo potere di esecuzione della Commissione.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure adottate dall’Unione per dare attuazione o reagire a situazioni disciplinate dall’accordo di recesso, dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE, Euratom e Regno Unito, nonché dagli accordi integrativi dello stesso. Copre in particolare sospensioni di obblighi, misure correttive, di riequilibrio, di salvaguardia, contromisure, restrizioni commerciali, sugli investimenti o su altre attività, nonché misure relative a trasporti, pesca, programmi UE e meccanismi arbitrali. Non si applica a Gibilterra, in linea con l’articolo 774, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento (UE) 2023/657 sulle modalità di esercizio dei diritti dell’Unione nei confronti del Regno Unito

Il regolamento istituisce un quadro procedurale unitario per consentire all’Unione di reagire in modo rapido ed efficace alle ipotesi in cui, nell’ambito dell’accordo di recesso e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito, sia necessario adottare misure autonome o di ritorsione/compensazione previste dai medesimi accordi. Il testo risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di assicurare coerenza, proporzionalità e tempestività dell’azione dell’Unione, salvaguardando al contempo il ruolo di informazione e controllo del Consiglio e del Parlamento europeo.

Contesto e finalità

Il regolamento si colloca nel quadro successivo alla conclusione dell’accordo di recesso (in vigore dal 1º febbraio 2020) e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (provvisoriamente applicato dal 1º gennaio 2021 ed entrato in vigore il 1º maggio 2021). I considerando evidenziano che tali accordi consentono l’adozione di misure unilaterali in casi specifici e secondo procedure predeterminate, che possono arrivare fino alla sospensione di taluni obblighi. L’Unione deve quindi disporre di uno strumento che consenta di attivare tali misure in modo celere, efficace e flessibile, specie quando la risoluzione delle controversie risulti di fatto impraticabile per mancata collaborazione del Regno Unito.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita l’ambito materiale del regolamento alle misure connesse all’attuazione dell’accordo di recesso, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e degli accordi integrativi di quest’ultimo. Il catalogo delle misure è ampio e comprende, tra l’altro:

  • sospensioni temporanee del trattamento preferenziale;
  • misure correttive, di riequilibrio, compensative, di salvaguardia e contromisure;
  • restrizioni e sospensioni in materia di trasporti, autorizzazioni, permessi e operazioni dei vettori del Regno Unito;
  • misure su programmi e attività dell’Unione;
  • misure adottate in esecuzione di lodi arbitrali o nell’ambito di procedure arbitrali e di gruppi di esperti;
  • restrizioni commerciali, agli investimenti o ad altre attività quando il meccanismo di risoluzione delle controversie non sia operativo per mancata cooperazione britannica.

Il regolamento ricorda inoltre che l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non si applica a Gibilterra. Sul piano temporale, il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Poteri della Commissione e misure di esecuzione

L’articolo 2 attribuisce alla Commissione il potere di adottare le misure rientranti nell’articolo 1 mediante atti di esecuzione. La Commissione può anche imporre restrizioni agli scambi, agli investimenti o ad altre attività quando ciò sia necessario per dare effetto alla sospensione di un obbligo previsto dagli accordi. Gli atti di esecuzione possono stabilire un periodo di validità e possono essere modificati, sospesi o abrogati successivamente.

Le misure devono rispettare due criteri sostanziali: proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito ed efficacia nell’indurre il Regno Unito a conformarsi agli accordi interessati. Devono inoltre essere coerenti con gli specifici criteri previsti dagli stessi accordi.

Ruolo degli Stati membri e clausola di revisione

Il regolamento prevede un coinvolgimento degli Stati membri su due piani. In primo luogo, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare le misure previste; se la Commissione non dà seguito alla richiesta, deve informare tempestivamente il Consiglio delle ragioni del diniego. In secondo luogo, se le misure di riequilibrio di cui all’articolo 411 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione permangono per oltre un anno a causa di ampie divergenze, gli Stati membri possono sollecitare la Commissione ad attivare la clausola di revisione prevista dallo stesso articolo, con valutazione della possibile rimessione della questione al consiglio di partenariato.

Procedura di comitato e urgenza

La Commissione è assistita dal comitato "Regno Unito" ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Per gli atti di esecuzione ordinari si applica la procedura d’esame; nei casi di urgenza debitamente motivata, la Commissione può adottare atti immediatamente applicabili. Parlamento europeo e Consiglio mantengono in ogni momento il diritto di controllo previsto dal regolamento sulla comitatologia.

Informazione istituzionale e controllo politico

Un elemento centrale del regolamento è il flusso informativo verso le istituzioni. Il Consiglio deve essere costantemente, permanentemente e regolarmente informato sull’attuazione dell’accordo di recesso e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, comprese le difficoltà applicative, le eventuali violazioni e le possibili risposte dell’Unione. Il Parlamento europeo deve essere informato immediatamente e pienamente, in coerenza con l’articolo 218, paragrafo 10, TFUE, per poter esercitare le proprie prerogative istituzionali.

Rapporto con il diritto dell’Unione e obblighi di reporting

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento si applica a prescindere da altre disposizioni del diritto dell’Unione adottate in virtù del TFUE che disciplinino la stessa materia. Inoltre, nelle relazioni annuali sull’attuazione e sull’applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la Commissione deve inserire anche una panoramica dei reclami ricevuti, del seguito loro dato e delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2.

Riesame ed entrata in vigore

Entro il 12 aprile 2026 la Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione del regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, eventualmente accompagnata da proposte legislative. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e misure coperte

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento e individua le misure dell’Unione cui si applica: sospensione temporanea del trattamento preferenziale ex articolo 34 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; misure correttive e sospensione di obblighi ex articoli 374, 469, 506 dell’accordo; misure di riequilibrio e contromisure ex articoli 411 e 773; misure su autorizzazioni e permessi dei vettori del Regno Unito ex articoli 434, paragrafo 4, e 435, paragrafo 12; sospensione di obblighi di accettazione ex articolo 457; misure compensative ex articolo 501; sospensione o cessazione del protocollo I ex articoli 718 e 719; compensazione temporanea o sospensione degli obblighi in caso di arbitrato ex articolo 749; restrizioni degli scambi, investimenti o altre attività quando la risoluzione delle controversie non sia praticabile per mancata cooperazione del Regno Unito; sospensione degli obblighi ex articolo 178 dell’accordo di recesso nel contesto dell’esecuzione di un lodo arbitrale; misure correttive e misure di salvaguardia/riequilibrio ex articoli 13 e 16 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Poteri di esecuzione della Commissione

L’articolo 2 attribuisce alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le misure dell’articolo 1, paragrafo 2, con l’eccezione della sospensione totale o parziale dell’accesso delle navi del Regno Unito alle acque dell’Unione per attività di pesca. Quando la misura consiste nella sospensione di un obbligo, la Commissione può imporre restrizioni agli scambi, agli investimenti o ad altre attività che tale obbligo avrebbe altrimenti impedito. Gli atti possono indicare il periodo di validità e la Commissione può modificarli, sospenderli o abrogarli con ulteriori atti di esecuzione.

Criteri sostanziali e proporzionalità

Le misure devono essere proporzionate agli obiettivi perseguiti, efficaci nell’indurre il Regno Unito a conformarsi agli accordi e coerenti con gli specifici criteri previsti nei medesimi accordi. In caso di sospensione dell’accesso delle navi del Regno Unito alle acque dell’Unione, il Consiglio deve applicare gli stessi criteri e tener conto dell’efficacia della sospensione nel promuovere la conformità del Regno Unito.

Richiesta degli Stati membri e clausola di revisione

Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare le misure previste. Se la Commissione non accoglie la richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle motivazioni. Se le misure di riequilibrio ex articolo 411 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione restano in vigore per oltre un anno a causa di ampie divergenze persistenti, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di attivare la clausola di revisione prevista da tale articolo; la Commissione valuta rapidamente se rinviare la questione al consiglio di partenariato.

Procedura di comitato e urgenza

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011, con l’assistenza del comitato "Regno Unito". Nei casi di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza del regolamento (UE) n. 182/2011. Parlamento europeo e Consiglio possono esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

Informazione del Consiglio e del Parlamento europeo

L’articolo 4 impone un flusso informativo costante, permanente e regolare verso il Consiglio sull’attuazione dell’accordo di recesso e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, incluse difficoltà, violazioni e possibili risposte dell’Unione. Il Parlamento europeo deve essere informato immediatamente e pienamente per poter esercitare le proprie prerogative istituzionali.

Rapporto con altre norme UE

Il regolamento prevale su qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione che disciplini la stessa materia e che sia adottata in virtù del TFUE. La Commissione deve includere nelle relazioni annuali sull’attuazione e applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione anche una panoramica dei reclami ricevuti e del seguito dato, nonché delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2.

Riesame e revisione periodica

Entro il 12 aprile 2026 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’applicazione del regolamento, con eventuali proposte legislative pertinenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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