Regolamento (UE) 2023/606
Regolamento (UE) 2023/606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda gli obblighi relativi alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine e il novero delle attività di investimento ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio e l’assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2023/606 riforma in modo sostanziale il quadro degli ELTIF introdotto dal regolamento 2015/760, con l’obiettivo di convogliare più capitali verso investimenti a lungo termine nell’economia reale, inclusi Green Deal europeo e altri settori prioritari. Vengono ampliate le attività ammissibili, alzati o rimodulati alcuni limiti di portafoglio e di leva, semplificati gli obblighi di commercializzazione, e introdotte regole più articolate per rimborsi, matching sul mercato secondario, strutture master-feeder e trasparenza. La riforma distingue in modo più netto tra ELTIF destinati al retail e quelli commercializzati solo a investitori professionali.
Modifica la disciplina degli ELTIF per renderli più flessibili, attrattivi e accessibili, ampliando attività ammissibili, regole di portafoglio, leva, rimborso, commercializzazione e trasparenza.
Ambito di applicazione
Si applica ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) e ai rispettivi gestori, autorità competenti, depositari, distributori e investitori, sia professionali sia al dettaglio, nell’Unione e, per taluni investimenti/attività ammissibili, anche in paesi terzi non inclusi in liste di rischio o di non cooperazione fiscale. Incide anche sulle strutture master-feeder, sugli ELTIF feeder e master, sugli ELTIF autorizzati prima del 10 gennaio 2024 (con regime transitorio fino all’11 gennaio 2029 se conformi alla disciplina previgente) e sui nuovi ELTIF autorizzati o commercializzati dopo tale data. Sono previste esclusioni o discipline differenziate per gli ELTIF commercializzati esclusivamente presso investitori professionali e per specifiche ipotesi di coinvestimento, rimborsi, trasferimenti e investimenti indiretti tramite altri organismi di investimento collettivo.
Regolamento (UE) 2023/606 sulla riforma degli ELTIF
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2015/760 con una revisione ampia e strutturale della disciplina dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF). La ratio dichiarata è facilitare la mobilitazione di capitali verso l’economia reale e aumentare l’attrattiva del prodotto, anche in funzione del Green Deal europeo e di altri obiettivi prioritari dell’Unione.
Finalità e contesto della riforma
Il legislatore europeo evidenzia che il mercato ELTIF era rimasto contenuto, con pochi fondi autorizzati, masse nette limitate e una concentrazione geografica e tipologica degli investimenti. Da ciò deriva la scelta di ampliare le attività ammissibili, ridurre alcuni vincoli di portafoglio e rendere più efficiente la commercializzazione, distinguendo in modo più netto tra investitori al dettaglio e investitori professionali.
Ambito e struttura delle modifiche
La riforma modifica il regolamento 2015/760 in numerosi punti: definizioni, autorizzazione, registro pubblico, perimetro degli investimenti, requisiti delle imprese target, conflitti di interesse, portafoglio, leva, rimborso, matching sul mercato secondario, trasparenza, strutture master-feeder e distribuzione agli investitori retail. Sono inoltre introdotti obblighi di riesame per la Commissione e alcuni mandati all’ESMA per la predisposizione di norme tecniche di regolamentazione.
Definizioni e perimetro degli attivi ammissibili
La nozione di "attività reale" è ricondotta a qualunque attività con valore intrinseco per natura e caratteristiche. Sono introdotte le definizioni di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata e di gruppo, oltre alle definizioni di ELTIF feeder e ELTIF master. Il novero degli investimenti ammissibili viene significativamente ampliato e comprende, oltre a equity, quasi-equity, debito e prestiti, anche attività reali, quote/azioni di altri OIC con determinate condizioni, cartolarizzazioni STS legate a esposizioni di lungo termine e obbligazioni verdi europee emesse da imprese di portafoglio ammissibili.
Requisiti delle imprese di portafoglio ammissibili
Un’impresa di portafoglio ammissibile deve, al momento dell’investimento iniziale, non essere un’impresa finanziaria, salvo il caso di imprese finanziarie innovative autorizzate o registrate da meno di cinque anni e non costituite in forma di holding finanziaria o mista. Se quotata, la società deve avere una capitalizzazione di mercato non superiore a 1.500.000.000 EUR, soglia verificata solo al momento dell’investimento iniziale. Gli investimenti in paesi terzi restano subordinati all’assenza di classificazione del paese come ad alto rischio ai fini AML e alla sua non inclusione nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
Portafoglio, diversificazione e concentrazione
L’ELTIF deve investire almeno il 55% del capitale in attività di investimento ammissibili. Sono previsti limiti specifici: 20% per singola impresa di portafoglio ammissibile o singola attività reale, 20% per singolo OIC ammissibile e 10% per talune attività finanziarie; le cartolarizzazioni STS non possono eccedere il 20% del capitale. Il portafoglio resta soggetto a una regola di concentrazione sulle esposizioni verso un’unica controparte derivanti da derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli, fissata al 10%. Le obbligazioni bancarie assistite da vigilanza pubblica possono beneficiare di un limite più elevato, fino al 25%.
Differenziazione tra ELTIF retail e ELTIF professionali
Il regolamento introduce un trattamento differenziato per gli ELTIF commercializzati esclusivamente presso investitori professionali. Per tali fondi non si applicano alcuni limiti di diversificazione, concentrazione e leva, e il limite di leverage è innalzato fino al 100% del valore patrimoniale netto. La scelta è motivata dalla maggiore tolleranza al rischio e dalla diversa capacità di analisi degli investitori professionali rispetto ai retail.
Leva finanziaria e gestione della liquidità
L’indebitamento è reso più flessibile: per gli ELTIF retail il limite è fissato al 50% del valore patrimoniale netto; per quelli destinati solo a professionali al 100%. Il prestito deve servire a investimenti o a fornire liquidità, avere scadenza non oltre il ciclo di vita del fondo e, se contratto in valuta diversa, l’esposizione deve essere adeguatamente coperta. Il prospetto deve indicare l’intenzione di indebitarsi e i limiti applicabili, che producono effetti solo dalla data prevista nei documenti del fondo, comunque non oltre tre anni dall’inizio della commercializzazione.
Rimborso, durata del fondo e gestione del ciclo di vita
Il principio resta quello del blocco dei rimborsi fino alla fine del ciclo di vita dell’ELTIF, ma la disciplina è resa più articolata. È possibile prevedere rimborsi durante la vita del fondo solo a precise condizioni: periodo minimo di detenzione, strumenti di gestione della liquidità adeguati, politica di rimborso compatibile con la strategia long-term, limiti quantitativi ai rimborsi e meccanismi di riparto proporzionale. Il rimborso in natura è consentito solo se previsto e richiesto per iscritto, senza restrizioni al trasferimento delle attività. L’ELTIF deve inoltre informare l’autorità competente, almeno un anno prima della scadenza, della liquidazione ordinata del portafoglio.
Mercato secondario e meccanismo di matching
Per favorire la circolazione secondaria delle quote/azioni, il regolamento consente la previsione di un meccanismo di matching tra investitori uscenti e potenziali nuovi investitori, ma solo se il gestore adotta una politica dettagliata che disciplini trasferimenti, ruoli, finestre temporali, prezzo, riparto proporzionale, informativa e costi. Per gli investitori al dettaglio deve essere fornito un avviso scritto chiaro che il matching non garantisce liquidità né un diritto di uscita o rimborso.
Commercializzazione agli investitori al dettaglio
La disciplina retail viene profondamente rivista. La commercializzazione è subordinata a una valutazione di adeguatezza ex MiFID II e alla consegna della dichiarazione di adeguatezza. Se il prodotto è considerato non adatto, l’investitore può comunque procedere solo con consenso esplicito. Vengono soppressi sia l’investimento minimo iniziale di 10.000 EUR sia il limite del 10% del portafoglio finanziario dell’investitore retail. Restano invece obblighi di avviso scritto, di registrazione e di trattamento dei reclami nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’investitore.
Strutture master-feeder e trasparenza informativa
Il regolamento disciplina espressamente le strutture master-feeder, imponendo contenuti informativi specifici nel prospetto dell’ELTIF feeder e nella relazione annuale, inclusa l’indicazione delle spese aggregate del feeder e del master. Il master deve fornire al feeder tutta la documentazione necessaria, e se i depositari sono diversi deve esistere un accordo di scambio di informazioni. Anche il registro pubblico centrale dell’ESMA viene potenziato con dati più completi e tempestivi.
Coerenza con altri atti UE e vigilanza
La riforma si coordina con MiFID II per la product governance e l’adeguatezza, con il regolamento sul prospetto, con la normativa sulla sostenibilità finanziaria, con il quadro AML e con la disciplina sulle giurisdizioni fiscali non cooperative. Sono inoltre attribuiti all’ESMA poteri per elaborare norme tecniche di regolamentazione su rimborso e matching. La Commissione dovrà riesaminare l’applicazione del regolamento e presentare una relazione entro il 10 aprile 2030; entro l’11 gennaio 2026 dovrà inoltre valutare la fattibilità di un’etichetta facoltativa di ELTIF verde o ecosostenibile.
Entrata in vigore e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 10 gennaio 2024. Gli ELTIF già autorizzati secondo la disciplina previgente e conformi ad essa sono considerati conformi fino all’11 gennaio 2029; in alternativa, possono optare per il nuovo regime informando l’autorità competente. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità del regolamento ELTIF
L’articolo 1 del regolamento 2015/760 viene sostituito per precisare che lo scopo degli ELTIF è mobilitare e convogliare capitali verso investimenti a lungo termine nell’economia reale, inclusi investimenti che promuovono il Green Deal europeo e altri ambiti prioritari.
Definizioni e nuove categorie di attività
Sono ridefinite la nozione di "attività reale" e introdotte le definizioni di "cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata", "gruppo", "ELTIF feeder" ed "ELTIF master"; tra le imprese di portafoglio ammissibili viene inclusa anche l’impresa di riassicurazione in specifici casi.
Registro pubblico centrale e autorizzazione
Le autorità competenti informano trimestralmente l’ESMA sulle autorizzazioni, revoche e modifiche dei dati; l’ESMA mantiene un registro pubblico centrale elettronico con informazioni più granulari, tra cui LEI, ISIN, autorità competente, Stato membro d’origine, Stati di commercializzazione, categoria retail/professional, data di autorizzazione e avvio della commercializzazione. La decisione sull’autorizzazione deve essere comunicata entro due mesi dalla domanda completa.
Attività di investimento ammissibili
L’articolo 10 è riscritto ampliando il novero degli investimenti: equity e quasi-equity, debito, prestiti a imprese di portafoglio ammissibili, quote/azioni di altri ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM e FIA UE gestiti da GEFIA UE (con limiti di look-through), attività reali, cartolarizzazioni STS con esposizioni a lungo termine e obbligazioni verdi europee emesse da imprese di portafoglio ammissibili. Sono previste regole di aggregazione delle esposizioni e dei limiti con gli OIC nelle quali l’ELTIF investe.
Requisiti delle imprese di portafoglio ammissibili
L’articolo 11 consente investimenti in imprese non finanziarie e, in deroga, in imprese finanziarie innovative autorizzate o registrate da meno di cinque anni, purché non siano holding finanziarie o miste. Le imprese possono essere quotate solo se con capitalizzazione di mercato non superiore a 1.500.000.000 EUR al momento dell’investimento iniziale. Per i paesi terzi sono richieste assenza di classificazione ad alto rischio AML e di inclusione nella lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative.
Conflitti di interessi e coinvestimenti
Si conferma il divieto di investire in attività nelle quali il gestore abbia un interesse diretto o indiretto, ma si consente a GEFIA UE, società del gruppo e personale di coinvestire con l’ELTIF nella stessa attività, a condizione che siano adottati meccanismi organizzativi e amministrativi di prevenzione, gestione, monitoraggio e comunicazione dei conflitti.
Composizione, diversificazione e concentrazione del portafoglio
L’ELTIF deve investire almeno il 55% del capitale in attività di investimento ammissibili; si introducono limiti del 20% per singola impresa, singola attività reale e singolo OIC e del 10% per alcune attività ex articolo 9, par. 1, lett. b). Le cartolarizzazioni STS non possono superare il 20% del capitale; l’esposizione verso una controparte derivante da derivati OTC, repo e reverse repo è limitata al 10%. Per obbligazioni di enti creditizi soggetti a vigilanza pubblica il limite del 10% può salire al 25%. Per gli ELTIF commercializzati solo a professionali alcuni limiti non si applicano.
Rettifica delle violazioni di portafoglio e limiti di concentrazione
Se gli obblighi di composizione/diversificazione o i limiti di leverage sono violati per cause non controllabili dal gestore, questi deve rettificare la posizione entro un congruo periodo, tenendo conto degli interessi degli investitori. È previsto inoltre che un ELTIF non possa detenere più del 30% delle quote/azioni di un singolo OIC, salvo eccezioni, e che si applichino le regole di concentrazione della direttiva OICVM per determinate attività, con esenzione per gli ELTIF destinati solo a professionali.
Assunzione in prestito di liquidità
La leva è rimodulata: fino al 50% del valore patrimoniale netto per ELTIF retail e fino al 100% per ELTIF commercializzati esclusivamente a professionali. Il prestito deve servire a investimenti o liquidità, essere nella stessa valuta dell’attività o coperto dal rischio di cambio, e avere scadenza non oltre il ciclo di vita dell’ELTIF. Il prospetto deve indicare se e con quali limiti l’ELTIF intende indebitarsi; i limiti decorrono non oltre tre anni dall’avvio della commercializzazione e possono essere sospesi fino a 12 mesi in caso di raccolta o riduzione di capitale.
Rimborso, durata e strumenti di liquidità
Il rimborso prima della fine del ciclo di vita resta in linea di principio vietato, ma può essere previsto se rispettate condizioni stringenti su holding period minimo, strumenti di gestione della liquidità, politica di rimborso, limitazione proporzionale dei rimborsi e trattamento equo. Il rimborso in natura è ammesso solo se previsto e richiesto per iscritto, senza vincoli specifici al trasferimento. L’ESMA deve adottare RTS su compatibilità del ciclo di vita, holding period, informazioni all’autorità, requisiti di rimborso e criteri sulla percentuale rimborsabile.
Mercato secondario, matching e uscita anticipata
Il regolamento consente l’uscita anticipata degli investitori tramite un meccanismo di matching tra richieste di trasferimento in uscita e potenziali investitori, disciplinato da una politica dettagliata del gestore. L’ESMA deve specificare con RTS le circostanze di utilizzo e le informazioni da comunicare. Agli investitori retail deve essere dato un avviso scritto chiaro che il matching non garantisce liquidità o diritto di uscita/rimborso.
Liquidazione ordinata e chiusura del ciclo di vita
L’ELTIF deve informare l’autorità competente almeno un anno prima della fine del ciclo di vita della liquidazione ordinata delle attività; il programma dettagliato viene fornito solo su richiesta dell’autorità. È inoltre possibile ridurre il capitale su base proporzionale in caso di liquidazione di un’attività durante il ciclo di vita, se ciò è nell’interesse degli investitori.
Trasparenza, prospetto e struttura master-feeder
Sono rafforzati gli obblighi informativi, inclusa l’indicazione nel prospetto del coefficiente dei costi complessivi e, per gli ELTIF feeder, informazioni dettagliate sulla struttura master-feeder, sui costi aggregati e sull’accesso alla documentazione del master. L’ELTIF master deve mettere a disposizione del feeder i documenti necessari e, se i depositari sono diversi, questi devono stipulare un accordo di scambio informazioni.
Distribuzione al retail e tutela degli investitori
Per la commercializzazione al dettaglio è obbligatoria una valutazione di adeguatezza ex MiFID II e la relativa dichiarazione di adeguatezza; se l’ELTIF è ritenuto non adatto, l’operazione può proseguire solo con consenso esplicito dell’investitore. Vengono eliminati l’investimento minimo iniziale di 10.000 EUR e il limite aggregato del 10% del portafoglio finanziario dell’investitore retail. È abolito l’obbligo di consulenza in materia di investimenti e sostituita la procedura di valutazione interna con il richiamo alle regole di product governance MiFID II.
Regime transitorio, entrata in vigore e riesami futuri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 10 gennaio 2024. Gli ELTIF autorizzati secondo la disciplina previgente e conformi a essa sono considerati conformi fino all’11 gennaio 2029; quelli già autorizzati possono optare per il nuovo regime informando l’autorità competente. La Commissione deve svolgere un riesame generale e presentare una relazione entro il 10 aprile 2030; inoltre entro l’11 gennaio 2026 deve valutare l’eventuale introduzione di una denominazione facoltativa di ELTIF sostenibile/verde e il possibile allineamento al principio di non arrecare un danno significativo.
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