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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10853/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per ottenere la revoca della confisca disposta con sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 luglio 1998 nel procedimento contro il de cuius per il reato di lottizzazione abusiva. L'erede contesta: 1) l'omesso accertamento, in primo grado e in appello, degli elementi oggettivi e soprattutto soggettivi del reato prima di disporre la confisca; 2) l'illegittima estensione della confisca a tutti i beni caduti in sequestro anziché solo ai terreni abusivamente lottizzati; 3) la mancata considerazione della natura negoziale della lottizzazione e della proporzionalità della misura ablativa (richiamando principi CEDU e giurisprudenza), nonché il mancato rispetto del contraddittorio vista la morte dell'imputato e il subentro dell'erede; 4) vizi motivazionali sul punto dell'adeguatezza e proporzionalità della confisca rispetto all'entità dell'illecito e delle possibili misure ripristinatorie alternative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato la legittimazione dell'erede ad agire in sede di esecuzione e ha censurato la mancata valutazione, sia in fatto sia in diritto, della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di lottizzazione abusiva e della proporzionalità della confisca. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà, ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p., accertare gli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione e verificare la proporzionalità della misura ablativa, valutando anche eventuali misure meno afflittive o ripristinatorie; l'ordine di ablazione potrà essere confermato solo se tali elementi risultino dimostrati.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001

    Richiamate come norme urbanistiche rilevanti in tema di lottizzazione e misure in materia edilizia; utilizzate dalla difesa per contestare la legittimità della confisca generalizzata e la corretta individuazione dei beni lottizzati

  • codice di procedura penale

    Articolo sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: la Corte sottolinea che la declaratoria non esclude la possibilità di confisca solo se il reato sia stato previamente e adeguatamente accertato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi

  • codice di procedura penale

    Norma richiamata nelle censure relative alla disciplina della confisca; la Corte ne considera rilevante l'applicazione insieme agli altri principi procedurali nella valutazione dell'ablazione

  • codice di procedura penale

    Richiamato dalla difesa in ordine alle procedure relative a misure ablative e sequestri; evocato per sostenere la distinzione funzionale tra sequestro preventivo (fumus) e confisca (accertamento pieno)

  • codice di procedura penale

    Norma richiamata dalla Corte per stabilire il criterio e il campo di accertamento in sede di esecuzione: il giudice del rinvio dovrà verificare ex art. 578-bis gli elementi costitutivi della lottizzazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo

  • Protocollo n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Invocato tramite la giurisprudenza della Corte EDU (es. G.I.E.M. c. Italia) per il principio di proporzionalità: ogni ingerenza nella proprietà richiede un bilanciamento tra scopo pubblico e onere imposto al proprietario; la confisca non può essere automatica senza valutazione delle alternative

  • Giurisprudenza CEDU e nazionale

    G.I.E.M. S.r.l. c. Italia (Grande Camera, 28/06/2018) e precedenti nazionali indicati in motivazione

    La Corte ha applicato i principi della Grande Camera secondo cui l'applicazione automatica della confisca per lottizzazione abusiva contrasta con il principio di proporzionalità; ne deriva l'obbligo per il giudice di valutare alternative adeguate e la responsabilità soggettiva prima di disporre la misura

Massime di principio

  • L'erede del deceduto imputato ha legittimazione a proporre impugnazioni in sede di esecuzione contro la confisca che gli pregiudichi la proprietà, essendo necessaria tutela effettiva del diritto di difesa anche post mortem del de cuius
  • La confisca per lottizzazione abusiva è compatibile con la prescrizione del reato solo se, prima di adottarla, il giudice ha accertato con adeguata motivazione gli elementi oggettivi e soggettivi del reato
  • Il giudice dell'esecuzione (o del merito in rinvio) deve valutare la proporzionalità della confisca alla luce del principio di protezione della proprietà (art. 1 Prot. 1 CEDU): non è ammessa un'applicazione automatica della confisca senza verificare se misure meno afflittive possano raggiungere lo scopo di ripristino urbanistico
  • Nelle ipotesi di lottizzazione prevalentemente o esclusivamente negoziale occorre accertare in fatto se siano stati eseguiti interventi irreversibili o, al contrario, se siano praticabili misure ripristinatorie (demolizione, ricomposizione catastale, annullamento di lottizzazioni), che possono rendere sproporzionata la confisca
  • È necessario un rigoroso accertamento in fatto e una motivazione specifica e individualizzata sulla natura dell'illecito, sul grado di responsabilità soggettiva e sull'adeguatezza della confisca rispetto agli obiettivi di tutela urbanistica

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