Cassazione Penale, Sentenza n. 8785/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 665, comma 4, c.p.p., per incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione (GIP) che aveva deciso sull'istanza di riconoscimento della continuazione. Si sosteneva che la competenza spettasse al Tribunale di Napoli in composizione monocratica, quale giudice che aveva emesso l'ultima pronuncia divenuta irrevocabile (sentenza del 18/09/2019, confermata in appello il 31/01/2020, irrevocabile il 04/12/2020). È stata altresì dedotta violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p., poiché il Tribunale di Napoli si era già pronunciato con ordinanza di rigetto del 24/12/2021 sulla stessa istanza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che la competenza a decidere sulla riconduzione alla continuazione spettasse al giudice che ha emesso l'ultima pronuncia divenuta irrevocabile (Tribunale di Napoli) ai sensi dell'art. 665 c.p.p.; pertanto l'ordinanza del GIP è viziata per incompetenza funzionale. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso, attribuendo a quel giudice l'accertamento della pregressa decisione (rigetto del 24/12/2021) e la rideterminazione della posizione esecutiva.
Norme richiamate
art. 665 c.p.p., comma 4
La competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale e spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; tale regola è assoluta e inderogabile per la determinazione unitaria della posizione esecutiva.
art. 665 c.p.p., comma 2
"quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado"
Se in grado di appello la sentenza è stata solo confermata o riformata in ordine alla pena/misure civili, la competenza del giudice dell'esecuzione resta al giudice di primo grado; la norma si coordina con il comma 4 per definire il giudice competente in base all'effettiva ultima pronuncia irrevocabile.
art. 666 c.p.p., comma 2
Nel ricorso è stata invocata una presunta violazione, in quanto il Tribunale si sarebbe già espresso con ordinanza precedente; la Corte ha ritenuto però determinante la regola di competenza di cui all'art. 665 e ha rimesso al Tribunale anche la verifica dell'eventuale pronuncia pregressa.
Massime di principio
- La competenza a definire la posizione esecutiva fra più condanne spetta in via generale al giudice che ha emesso l'ultima pronuncia divenuta irrevocabile (art. 665 c.p.p., comma 4).
- Se l'appello ha solo confermato o riformato la sentenza in ordine alla pena o a misure civili, la competenza rimane al giudice di primo grado (art. 665 c.p.p., comma 2).
- La competenza del giudice dell'esecuzione è di natura funzionale, assoluta e inderogabile: decisioni assunte dal giudice incompetente possono essere annullate per incompetenza e i fascicoli inviati al giudice competente.
- Per stabilire competenza in situazioni con più sentenze è cruciale accertare la cronologia delle irrevocabilità delle pronunce; occorre verificare quale decisione sia stata l'ultima ad essere divenuta definitiva.
- Se esiste una precedente decisione sullo stesso oggetto (es. ordinanza di rigetto), il giudice competente dovrà valutare la portata di quella decisione (eventuale preclusione o valutazione di merito) prima di rinnovare l'accertamento sulla continuazione.
Testo integrale
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