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Ordinanza

Ordinanza n. 1626/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva -del foglio di via obbligatorio n. -OMISSIS- Reg. M.P. emesso in data 17.03.2023 dal Questore di Bologna e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;

Giustizia amministrativa202300283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato la domanda cautelare né i motivi di ricorso: ha dichiarato interrotto il processo, con decorrenza dal verificarsi dell'evento interruttivo, perché la sospensione disciplinare del difensore aveva determinato il venir meno dello ius postulandi. Il processo potrà essere riassunto nei termini di legge.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Bologna il 17 marzo 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del foglio di via obbligatorio e degli atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio è stata comunicata la sospensione disciplinare del difensore del ricorrente dal 5 settembre 2026 al 5 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, c. p. a. e 299 e ss. c.p.c., con eventuale riassunzione nei termini di legge, essendo venuto meno lo “ius postulandi”;

    La perdita dello ius postulandi del difensore, conseguente alla sospensione disciplinare comunicata al giudice, determina l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, c. p. a. e 299 e ss. c.p.c., con eventuale riassunzione nei termini di legge, essendo venuto meno lo “ius postulandi”;

    Le disposizioni richiamate disciplinano l'interruzione del processo e la sua eventuale riassunzione nei termini di legge in seguito al venir meno dello ius postulandi.

Massime di principio

  • La sospensione disciplinare del difensore, quando comporta il venir meno dello ius postulandi nel processo amministrativo, determina l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a.; il giudizio può essere riassunto nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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