Ordinanza n. 1121/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In sede di ottemperanza, determinazioni comunali che hanno dichiarato impossibile demolire la sopraelevazione abusiva e dare esecuzione alla sentenza, richiamando l’art. 38, comma 2, d.P.R. 380/2001
Esito
La controversia
Il privato ha promosso il giudizio per ottenere l’ottemperanza a una precedente sentenza del TAR Puglia e, con motivi aggiunti, ha chiesto la declaratoria di nullità o l’annullamento delle determinazioni comunali che avevano ritenuto impossibile demolire la sopraelevazione realizzata sull’immobile della controinteressata e, conseguentemente, eseguire la sentenza, applicando l’art. 38, comma 2, d.P.R. 380/2001. Il testo non riporta ulteriori motivi di censura. In precedenza, il Tribunale aveva disposto una verificazione per accertare se la rimozione della sopraelevazione abusiva fosse possibile senza compromettere stabilità e integrità delle parti legittime dell’edificio e con quali modalità e costi.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza né deciso i motivi aggiunti. Poiché la Regione Puglia ha comunicato di non essere più competente per le funzioni di edilizia sismica e ha indicato la Città Metropolitana di Bari quale struttura competente, il Tribunale ha sostituito il verificatore precedentemente nominato con il dirigente della sezione Genio Civile, calcoli statici ed edilizia sismica della Città Metropolitana di Bari. Ha confermato i quesiti già formulati, assegnato 120 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la relazione, previa convocazione delle parti e con facoltà di nominare consulenti tecnici di parte, e confermato l’udienza pubblica del 9 giugno 2027. La liquidazione del compenso del verificatore è riservata a tale udienza. Ha inoltre disposto la comunicazione dell’ordinanza al Comune di Taranto, che aveva chiesto chiarimenti su una nomina già revocata.
Norme richiamate
art. 66 d.lgs. 104/2010
con ordinanza n. 774 del 2026, il Tribunale ha disposto, ai sensi dell’articolo 66 del codice del processo amministrativo, una verificazione affidata al Genio Civile di Bari - Regione Puglia, al fine di accertare se la sopraelevazione abusiva realizzata sull’immobile della controinteressata possa essere rimossa senza pregiudicare la stabilità e l’integrità delle parti legittime dell’edificio, e con quali modalità e costi.
La verificazione è disposta per accertare, mediante valutazione tecnica, la possibilità di rimuovere la sopraelevazione abusiva senza pregiudicare le parti legittime dell’edificio, nonché le modalità e i costi dell’intervento.
Come è indicizzato
Testo integrale
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