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Ordinanza

Ordinanza n. 1971/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanza istruttoriaRito elettorale

Atto impugnato: proclamazione degli eletti al Consiglio della Municipalità di Chirignago-Zelarino, nonché verbali di scrutinio e delle operazioni elettorali, nella parte relativa al conteggio delle preferenze del ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato la proclamazione degli eletti pubblicata il 4 giugno 2026 e i verbali delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio della Municipalità di Chirignago-Zelarino, sostenendo che gli fossero state attribuite 99 preferenze anziché almeno 105. In particolare, ha contestato il verbale della sezione elettorale n. 222, che gli attribuiva una sola preferenza, deducendo che almeno sette schede contenessero invece una sua preferenza. A sostegno ha richiamato la dichiarazione sostitutiva del rappresentante di lista presente allo spoglio, il quale aveva annotato una difformità nei conteggi. Ha chiesto la verificazione delle schede e la correzione del risultato elettorale, con la propria proclamazione in luogo di una delle candidate elette.

La decisione

Il TAR non ha definito né il rito né il merito e ha disposto un approfondimento istruttorio. Ha rilevato che la dichiarazione del rappresentante di lista sembra trovare riscontro in una possibile incongruenza interna al verbale della sezione n. 222, tra il prospetto riassuntivo e l’analitica delle preferenze. Inoltre, le sei schede che si assumono non attribuite al ricorrente potrebbero incidere sullo scarto rispetto alle due candidate proclamate elette. Ha quindi incaricato il Prefetto di Venezia, o un funzionario delegato, di acquisire il plico della sezione, assicurare il contraddittorio nell’apertura, individuare le sole schede della lista contenenti preferenze per il ricorrente e le tabelle di scrutinio, formarne copie conformi e trasmettere gli atti al TAR entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La verificazione è limitata ai profili già dedotti nel ricorso. Udienza di prosecuzione fissata al 10 dicembre 2026; ogni decisione è riservata.

Norme richiamate

  • art. 130, comma 9, c.p.a.

    non è riportato nel testo un passaggio interpretativo o applicativo riferibile alla norma

    La norma è richiamata quale fondamento della richiesta di correzione del risultato elettorale; l’ordinanza non ne interpreta né decide l’applicazione.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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