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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 1135 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Atti della autorità giudiziaria - Sentenza non definitiva - Assoggettamento all'imposta - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta di registro, nonché ai relativi tributi ipotecari e catastali, di una sentenza non definitiva dell'autorità giudiziaria. La contestazione si fondava sull'eventuale impugnabilità o pendenza del giudizio, sostenendo implicitamente che l'imposta non fosse dovuta prima del passaggio in giudicato della decisione.

La decisione

La sentenza ha affermato che, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta di registro anche quando, al momento della registrazione, siano stati impugnati o siano ancora impugnabili. L'imposta deve quindi essere liquidata e assolta provvisoriamente sulla base dell'atto registrato; il relativo importo sarà eventualmente oggetto di conguaglio o rimborso in base alla successiva decisione passata in giudicato. L'assoggettamento all'imposta sussiste pertanto anche per la sentenza non definitiva.

Norme richiamate

  • Art. 37 del d.P.R. n. 131/1986

    Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta di registro anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base alla successiva sentenza passata in giudicato.

    La norma impone la registrazione e il pagamento dell'imposta anche prima che la decisione giudiziaria divenga definitiva. L'imposizione ha carattere provvisorio e può essere rettificata, mediante conguaglio o rimborso, dopo il passaggio in giudicato della decisione resa sull'impugnazione.

Massime di principio

  • L'impugnabilità o la non definitività di una sentenza non impediscono, di regola, l'applicazione dell'imposta di registro al momento della registrazione.
  • Il pagamento iniziale dell'imposta sugli atti giudiziari deve essere considerato provvisorio quando il contenuto della decisione può essere modificato in sede di impugnazione.
  • Dopo la definizione irrevocabile della controversia, l'imposta deve essere ricalcolata sulla base della decisione passata in giudicato, con eventuale richiesta di conguaglio o rimborso.
  • In situazioni analoghe, la mera pendenza dell'impugnazione non costituisce motivo sufficiente per escludere l'obbligo di registrazione o sospendere il pagamento del tributo.

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