Cassazione Civile, Ordinanza n. 09813/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un controllo formale, svolto ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 115/2002, sull'importo del contributo unificato dovuto per un precedente ricorso tributario. L'ufficio aveva rilevato un insufficiente versamento, rideterminando il numero degli atti impugnati in 20 e quantificando il contributo dovuto in euro 690,00, con euro 120,00 già versati, e aveva quindi emesso un invito di pagamento. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che il ricorso originario riguardasse un solo atto, cioè l'avviso di intimazione, e non anche gli atti presupposti; di conseguenza il contributo unificato non avrebbe dovuto essere calcolato sulla pluralità degli atti anteriori. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza e violazione di varie norme processuali e tributarie, censurando la decisione della CGT per avere ritenuto dovuto il contributo in relazione agli atti presupposti e per avere ricostruito in fatto l'originaria domanda come impugnazione sostanziale anche delle cartelle e dei ruoli. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione delle norme sulla elezione di domicilio e sulla notificazione, sostenendo l'irritualità della notifica dell'atto. La resistente ha resistito con controricorso, contestando la fondatezza dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che il ricorso cumulava censure eterogenee, prospettava in modo promiscuo violazioni di legge e vizi motivazionali e, soprattutto, mirava a una diversa ricostruzione del contenuto del ricorso originario e dell'interpretazione data dai giudici di merito agli atti processuali, attività non sindacabile nei termini dedotti. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nei ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato si determina sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato. La Corte ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che non vi era inesistenza della notificazione ma, al più, una questione sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che l'atto era stato tempestivamente impugnato. Ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese, a euro 300,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c., a euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 se dovuto.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata quale base del controllo formale sull'insufficiente versamento del contributo unificato.
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
il contributo unificato nei ricorsi cumulativi tributari va determinato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamo rilevante per la disciplina speciale del processo tributario, che incide sul criterio di calcolo del contributo unificato.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
la Corte ribadisce che il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, tassativo e riconducibile chiaramente a uno dei vizi tipizzati.
art. 1362 c.c. e ss.
l'interpretazione del contenuto degli atti processuali richiede la deduzione della violazione dei criteri ermeneutici o del vizio motivazionale sull'applicazione degli stessi.
art. 47 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla elezione di domicilio, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 83 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di elezione di domicilio e notificazioni, senza esito favorevole.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato per la condanna ulteriore del ricorrente in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta e della manifesta infondatezza/inammissibilità della censura.
art. 380 c.p.c.
norma procedurale richiamata per la proposta definitoria e la trattazione camerale.
art. 380-bis c.p.c.
procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto, se ricorrono i presupposti.
D.M. 7 agosto 2023, n. 110
la doglianza sull'irritualità del controricorso per violazione del decreto è stata ritenuta infondata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 276 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non idoneo a scalfire la decisione impugnata.
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto e l'interpretazione degli atti.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato nel primo motivo per denunciare nullità della sentenza, ma la censura è stata reputata inammissibile.
art. 10 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento.
art. 104 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, tassativi e chiaramente riconducibili a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; la formulazione cumulativa e promiscuamente eterogenea delle censure può determinare inammissibilità.
- La contestazione della ricostruzione del contenuto degli atti processuali compiuta dal giudice di merito non può essere proposta come violazione di legge, ma richiede una specifica censura dell'interpretazione dell'atto secondo i criteri ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Nel processo tributario, ai fini del contributo unificato, nei ricorsi cumulativi il valore va calcolato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, quando la domanda sostanziale investe più atti presupposti.
- L'omessa notifica dell'atto presupposto integra un vizio procedurale che si riflette sull'atto successivo e non impone, di regola, un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, potendo il contribuente agire nei confronti di uno solo di essi.
- La notificazione non è inesistente quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come accade se la parte lo impugna tempestivamente; in tal caso non si configura nullità idonea a travolgere il procedimento.
- In presenza di ricorso inammissibile o manifestamente infondato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il giudice può applicare le ulteriori conseguenze economiche previste dall'art. 96, comma 3, c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove ne ricorrano i presupposti.
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