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Legge

L.R. Puglia 2/2005

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Normativa regionaleL.R. Puglia 2/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Puglia, l’elezione diretta del Presidente della Giunta e il rinnovo del Consiglio regionale, con riparto dei seggi, presentazione delle candidature, ammissione delle liste e convocazione dei comizi. Il rinnovo avviene ogni cinque anni, salvo scioglimento anticipato; sono previsti termini stringenti per depositi, controlli e pubblicazione dei manifesti elettorali.

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Puglia

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

La legge regionale disciplina il sistema elettorale della Regione Puglia per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. Essa coordina la disciplina regionale con le norme statali richiamate, regolando composizione dell’assemblea, ripartizione dei seggi, presentazione delle candidature, ammissione delle liste e convocazione dei comizi.

Ambito di applicazione e fonti richiamate

Per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della legge regionale. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, con successive modificazioni e integrazioni. Si applicano inoltre le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, compatibili con la legge regionale.

Elezione del Presidente della Regione e collegamento con il Consiglio

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale. È proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Il Presidente eletto è membro del Consiglio regionale. Inoltre, è consigliere anche il candidato alla carica di Presidente che abbia conseguito, in ambito regionale, il numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del Presidente proclamato eletto. Per l’attribuzione del seggio si utilizza l’ultimo seggio spettante al gruppo o alla coalizione collegata al medesimo candidato non eletto; se ciò non è possibile per mancanza di seggi, si utilizza l’ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di minoranza.

Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta

Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all’Ufficio centrale regionale, che verifica ammissibilità, candidabilità ed eleggibilità. La presentazione avviene da persona espressamente delegata dal candidato, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la votazione. Con lo stesso atto di delega il candidato può conferire anche il potere di rappresentanza presso l’Ufficio centrale regionale.

La candidatura deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da:

  • delega alla presentazione;
  • dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste;
  • dichiarazione di accettazione dei collegamenti;
  • certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica del candidato e del delegato;
  • dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dalla normativa statale richiamata.

La presentazione della candidatura, la delega e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti abilitati dalla legge n. 53 del 1990.

Verifiche dell’Ufficio centrale regionale

Entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, l’Ufficio centrale regionale:

  • verifica il rispetto dei termini;
  • controlla la presenza della documentazione prescritta;
  • cancella i nominativi dei candidati privi della dichiarazione sostitutiva o per i quali risulti una causa di incandidabilità, oppure documentazione non conforme;
  • cancella i candidati che non abbiano compiuto o non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni;
  • acquisiti gli atti degli Uffici centrali circoscrizionali, decide definitivamente sulle ammissioni delle candidature, sia per la carica di Presidente sia per i gruppi di liste collegati;
  • assegna il numero progressivo ai candidati Presidente e ai gruppi di liste ammessi, mediante sorteggi distinti e successiva rinumerazione dei gruppi collegati;
  • comunica senza indugio le decisioni agli Uffici circoscrizionali e alle prefetture della regione.

Numero dei consiglieri regionali

Il Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente eletto. Di questi, ventitré sono eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e ventisette secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni provinciali

I seggi assegnati alle circoscrizioni sono ripartiti dividendo il numero degli abitanti della Regione per ventitré e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del Consiglio e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione, adottato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La popolazione è determinata sulla base dell’ultimo censimento generale, come riportato dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’ISTAT.

Convocazione dei comizi e tempistica elettorale

Il Consiglio regionale si rinnova ogni cinque anni, salvo scioglimento anticipato. Le elezioni del nuovo Consiglio devono svolgersi nel periodo compreso tra la quarta domenica precedente e i sessanta giorni successivi al compimento del quinquennio, oppure nella domenica compresa nei sei giorni successivi.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsto dallo Statuto, con esclusione delle ipotesi di cui al primo comma dell’articolo 126 della Costituzione, si procede all’indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Puglia entro sei mesi. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione. Il decreto di convocazione dei comizi e quello relativo alla ripartizione dei seggi devono essere comunicati ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori mediante manifesto affisso quarantacinque giorni prima della data delle elezioni. Il decreto di convocazione deve inoltre essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

Regime applicativo e rilevanza temporale

La disciplina è strutturata per il rinnovo periodico degli organi regionali e per eventuali scioglimenti anticipati. Le regole sui termini di presentazione delle candidature, sulle verifiche e sulla pubblicità dei comizi operano in funzione della singola tornata elettorale. La legge non contiene un termine finale di efficacia generale, ma la parte relativa all’indizione delle elezioni anticipate è stata oggetto di interventi successivi e di una pronuncia di illegittimità costituzionale parziale su una specifica porzione del comma relativo al termine semestrale nel caso di scioglimento anticipato per dimissioni del Presidente.

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