Cassazione Penale, Sentenza n. 15371/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del G.I.P. che, decidendo sulla richiesta di archiviazione del procedimento per il reato previsto dall'art. 640 cod. pen., aveva disposto l'imputazione coatta nei confronti di Donatello Maligno Giuseppe Giacalone pur trattandosi di soggetto non indicato nel registro delle notizie di reato e senza che il pubblico ministero avesse richiesto tale misura. Il ricorrente deduceva che il provvedimento fosse "abnorme" perché il Giudice per le indagini preliminari non è autorizzato a imporre l'imputazione coatta nei confronti di persone non iscritte nel registro delle notizie di reato e non risultanti indagate dalla procura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la nozione di "abnormità" (distinguendo profilo strutturale e funzionale) e la giurisprudenza consolidata, ha concluso che il G.I.P. aveva esercitato poteri non conferitigli: non si è limitato ad ordinare le iscrizioni nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., ma ha sostituito il pubblico ministero valutando l'idoneità e la sufficienza degli elementi di prova e disponendo l'imputazione coatta verso soggetti non indagati. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza nella parte relativa all'imputazione coatta e ha disposto la trasmissione degli atti per il prosieguo al Tribunale di Marsala, ufficio G.I.P.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Individuazione del reato oggetto dell'indagine (truffa). La norma è richiamata come riferimento sostanziale per il procedimento investigativo ma non è oggetto di specifica interpretazione ermeneutica nella motivazione sul punto procedurale.
art. 335 cod. proc. pen.
Secondo la Corte il G.I.P., nelle ipotesi in cui emergano esigenze di iscrizione di nuovi soggetti non risultanti indagati, deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; non può invece sostituirsi al pubblico ministero valutando la sufficienza degli elementi di prova e ordinando l'imputazione coatta.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sezioni semplici)
numerose pronunce richiamate, tra cui Sez. U. n. 37502 del 28/04/2022; Sez. U. n. 4319 del 28/11/2013; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018; Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019
La Corte richiama e applica il concetto giurisprudenziale di "abnormità" per censurare provvedimenti endoprocedimentali che, pur formalmente rientrando nella funzione giudiziaria, esorbitano dai poteri attribuiti o determinano una stasi inemendabile del procedimento. In particolare è consolidato che è abnorme l'ordine di imputazione coatta verso soggetti non indagati o per reati diversi da quelli per cui il PM ha chiesto archiviazione.
Massime di principio
- Il G.I.P. non può imporre l'imputazione coatta nei confronti di persone non iscritte o non risultanti indagate nel registro delle notizie di reato: al massimo deve ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e lasciare alla procura le ulteriori attività d'indagine.
- Il vizio di "abnormità" ricorre quando un provvedimento giudiziario esorbita dai poteri attribuiti dall'ordinamento (profilo strutturale) o determina una stasi inemendabile del procedimento (profilo funzionale); in tali casi la via corretta è l'annullamento dell'atto impugnato e i provvedimenti successivi sono rimessi all'organo competente.
- La distinzione tra illegittimità correggibile e abnormità è cruciale: se l'errore del giudice può essere sanato da atti successivi del pubblico ministero (attività propulsive legittime), non si configura abnormità; viceversa, se l'atto determina uno sviamento non rimediabile, la Corte annulla per abnormità.
- In situazioni analoghe il pubblico ministero ha titolo per ricorrere in cassazione quando il G.I.P. eserciti poteri non conferitigli e disporre l'annullamento dell'atto impugnato è la risposta ordinaria per ripristinare la competenza del PM.
- Prassi operativa consigliata: se emergono elementi verso nuovi soggetti, il G.I.P. dovrebbe limitarsi a ordinare l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. e consentire alla procura di condurre indagini supplementari prima di qualsivoglia ordine di imputazione coatta.
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