Ordinanza n. 1763/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: 1) della Determinazione del Comune di Torre del Greco n. 2031 del 16/07/2025 - VI Settore con la quale è stata disposta l’esclusione dalla ricorrente dalla gara avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed ai lavori per gli interventi per la mitigazione del rischio erosione costiera e per il recupero ambientale del litorale del comune di Torre del Greco (CUP J52H22000020001 CIG 9722325C63) per un importo di € 9.649.953,96 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e compensi per la progettazione esecutiva; 2) della nota del Comune di Torre del Greco del 17/9/2025 prot. 58422 con la quale è stata comunicata l’esclusione; 3) della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione del 13.8.2025; 4) di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento: 1) della Determinazione del Comune di Torre del Greco n. 2581 del 18-09-2025, con la quale è stata confermata l’esclusione delle ricorrenti e disposta la revoca in autotutela della suddetta procedura di gara; 2) di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per l'affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e ai lavori di mitigazione del rischio di erosione costiera, nonché successiva conferma dell'esclusione e revoca in autotutela della procedura di gara
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la determinazione comunale che ne ha disposto l'esclusione dalla gara per un appalto integrato concernente interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera e recupero ambientale del litorale, la successiva comunicazione dell'esclusione, la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha confermato l'esclusione e revocato in autotutela la procedura di gara. La motivazione della revoca è stata individuata dall'Amministrazione nella programmazione di un ulteriore intervento, denominato valorizzazione della linea di costa del Comune, di importo complessivo pari a € 84.166.032,71, ritenuto idoneo a consentire una soluzione integrata e non puntuale, un livello complessivo di sicurezza maggiore, la difesa delle infrastrutture e la migliore valorizzazione dell'intero tratto costiero e delle risorse disponibili. L'ordinanza non riporta in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti contro l'esclusione o la revoca.
La decisione
Il TAR ha riservato al definitivo ogni decisione sulle questioni di rito e di merito e non ha quindi deciso la legittimità dell'esclusione né quella della revoca della gara. In via istruttoria ha ordinato al Comune di Torre del Greco di produrre entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza tutta la documentazione utile a definire l'ulteriore intervento di valorizzazione della linea di costa, con particolare riferimento agli atti di programmazione, progettazione e finanziamento. Ha inoltre disposto la produzione, entro lo stesso termine, di una relazione amministrativa di chiarimenti, sottoscritta dal Segretario generale, volta a illustrare il contenuto essenziale dei documenti e lo stato attuale dei relativi procedimenti. L'udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata all'8 luglio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 567/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 568/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 569/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 573/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 539/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 1648/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →