Cassazione Civile, Ordinanza n. 03316/2026 del 14/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Le parti avevano stipulato nel 2007 un contratto preliminare di vendita avente a oggetto un terreno, con versamento di una caparra confirmatoria e, secondo il promissario acquirente, di ulteriori somme a titolo di acconto sul prezzo. Il promissario acquirente agiva nel 2011 chiedendo l'accertamento della veridicità delle sottoscrizioni, l'accertamento del proprio adempimento e dell'inadempimento del promittente venditore per mancata stipula del definitivo, il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. e il risarcimento del danno. Il promittente venditore proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente e di trattenimento della caparra. Il Tribunale accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c. e respingeva la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava. In cassazione il venditore deduceva: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse stato dichiarato inammissibile in modo errato, poiché le parti della sentenza impugnata erano state specificamente individuate; 2) violazione degli artt. 1457 e 2932 c.c., lamentando la mancata risoluzione del preliminare per decorso di oltre tre anni dalla stipula e asserita perdita di interesse alla conclusione del definitivo; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione di merito: la Corte d'appello non aveva fondato la decisione su una inammissibilità dell'appello in senso proprio, ma aveva comunque esaminato nel merito il motivo relativo al termine per la stipula del definitivo, ritenendo corretto il giudizio di primo grado sulla permanenza dell'interesse delle parti alla conclusione del contratto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui tendeva a una diversa ricostruzione del fatto e manifestamente infondato nella parte in cui assumeva che il semplice decorso di tre anni dal preliminare facesse venir meno l'interesse alla stipula, tesi non desumibile dalla giurisprudenza richiamata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la reale ratio della decisione di appello, che aveva comunque esaminato il motivo nel merito.
art. 1457 c.c.
Il termine per la stipula del definitivo non è stato ritenuto essenziale sulla base dei fatti accertati nei gradi di merito.
art. 2932 c.c.
È stata confermata l'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare, non essendo emersi un inadempimento del promissario acquirente né la perdita di interesse alla stipula.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non è violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 2645-bis co. 3 c.c.
Richiamato solo per escludere che il precedente citato dal ricorrente riguardasse il venir meno dell'interesse alla stipula del definitivo; la norma attiene alla diversa questione della trascrizione del preliminare.
Massime di principio
- In tema di appello, la denuncia di violazione dell'art. 342 c.p.c. è inammissibile se non si confronta con la reale ratio della sentenza impugnata, specie quando il giudice d'appello abbia comunque esaminato nel merito la censura formulata.
- Nel contratto preliminare di vendita, la risoluzione per inadempimento e il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. presuppongono l'accertamento, in fatto, dell'effettivo venir meno dell'interesse alla stipula o di un inadempimento della parte che chiede l'esecuzione in forma specifica; il mero decorso del tempo, da solo, non basta a far cessare l'interesse al definitivo se non risulta pattuito un termine essenziale o una specifica perdita di utilità del contratto.
- La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- In materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa.
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