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Sentenza

Sentenza n. 16289/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202602293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1376/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1376/2025, pubblicata il 3 febbraio 2025, notificata e passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato, con applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'amministrazione non ha fornito chiarimenti o elementi per dimostrare la corretta esecuzione; il diritto riconosciuto dal titolo e i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione in sede di ottemperanza. Per il caso di persistente inadempimento, previa richiesta della ricorrente, è nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. È respinta la domanda di penalità di mora: la nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, ragione esimente rispetto all'applicazione delle astreintes. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Stante la potestà discrezionale esercitabile nel giudizio di ottemperanza nel valutare la sussistenza di ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes (Cons. Stato, Ad. Plen., 15/2014), deve tenersi in considerazione, quale ragione esimente, l’odierna nomina del Commissario per il caso di persistente inadempimento al decorso del termine di sessanta giorni.

    Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora è oggetto di valutazione discrezionale; la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento può costituire una ragione esimente che ne giustifica il mancato riconoscimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non fornisce elementi che dimostrino la corretta esecuzione del titolo, può essere ordinato di dare attuazione alla prestazione riconosciuta dal giudicato; i presupposti della pretesa già accertata dal titolo non sono nuovamente sindacabili in questa sede.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.
  • La penalità di mora nel giudizio di ottemperanza non è automatica: la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative e, nel caso concreto, la nomina di un commissario ad acta può giustificarne il diniego.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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