Cassazione Penale, Ordinanza n. 34668/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 settembre 2025 della Corte d’appello di Roma, che ne aveva affermato la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. I due motivi contestavano l’affermazione di responsabilità e, in particolare, sostenevano che i carabinieri intervenuti non stessero compiendo un atto d’ufficio. Secondo la Corte di cassazione, le doglianze sollecitavano una rivalutazione o una diversa lettura delle prove, già esaminate e disattese dal giudice di merito. La sentenza riferisce che i carabinieri erano intervenuti a seguito della segnalazione di una lite in corso, per prevenire lesioni, percosse o altri reati e una perturbazione dell’ordine pubblico; l’imputato, dopo essere sceso dall’abitazione e avere manifestato l’intenzione di usare violenza nei confronti del fratello, aveva minacciato e insultato i carabinieri mentre questi si frapponevano tra i due.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: entrambi i motivi miravano a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità, e riproponevano questioni già adeguatamente vagliate dalla Corte d’appello con motivazione ritenuta corretta. L’intervento dei carabinieri per prevenire la prosecuzione della lite e possibili reati rientrava nei loro doveri d’ufficio. Conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta la parte conclusiva completa del dispositivo né consente di precisare eventuali importi o ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte territoriale ha evidenziato che i Carabinieri erano intervenuti perché era stata segnalata una lite in atto con la correlata necessità «di evitare eventuali lesioni o percosse o altri reati e, comunque, una perturbazione dell'ordine pubblico. Il che rientra nei doveri d'ufficio».
Ai fini della contestata resistenza, l’intervento dei carabinieri volto a prevenire lesioni, altri reati o turbative dell’ordine pubblico costituisce attività compiuta nell’adempimento dei doveri d’ufficio.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.; il brano disponibile non specifica ulteriormente le statuizioni adottate.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, sollecita una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti già vagliati dal giudice di merito.
- L’intervento delle forze dell’ordine per interrompere una lite e prevenire lesioni, altri reati o una perturbazione dell’ordine pubblico rientra nei doveri d’ufficio.
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