Cassazione Penale, Sentenza n. 10917/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (durata anni cinque), eliminando tale sanzione; le altre statuizioni della sentenza di applicazione della pena su richiesta (pena principale con sostituzione e sanzione amministrativa) non sono state rimesse in discussione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, deducendo l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per violazione dell'art.29 cod.pen., posto che, ai sensi dell'art.33 cod.pen., tale pena accessoria sarebbe esclusa in caso di condanna per delitti colposi.
Norme richiamate
Norma che prevede l'interdizione dai pubblici uffici quale pena accessoria correlata alla durata della pena principale; il giudice di merito l'ha applicata, ma la Corte ha ritenuto che la sua applicazione sia incompatibile con l'esclusione prevista dall'art.33 per i delitti colposi.
Comma 1 esclude l'applicabilità delle pene accessorie correlate in caso di condanna per delitti colposi; la Corte ha richiamato tale disposizione per ritenere illegittima l'interdizione dai pubblici uffici inflitta al ricorrente.
Norma sostanziale del reato per cui è stata irrogata la pena principale; utilizzata in sede di qualificazione del fatto e per l'individuazione della cornice edittale della pena principale.
Rinvio alla procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), in base alla quale è stata emessa la sentenza impugnata.
art.448, comma 2bis, cod.proc.pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta a vizi tassativi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena). La Corte ha ritenuto che l'illegalità della pena accessoria rientri fra i motivi ammessi e pertanto ha esaminato il vizio.
Massime di principio
- In procedura di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammissibile per i motivi tassativi previsti dall'art.448, comma 2‑bis; l'illegalità della pena accessoria rientra tra i motivi che possono essere esaminati.
- L'art.33 cod.pen. esclude l'applicazione delle pene accessorie correlate (ad es. interdizione dai pubblici uffici) in caso di condanna per delitti colposi: se un giudice di merito le applica in tali casi, la pena accessoria è illegittima e va annullata.
- Quando la violazione riguarda esclusivamente una pena accessoria applicata contra legem, la Cassazione può annullare senza rinvio solo quella sanzione, lasciando ferme le restanti statuizioni di merito.
- La richiesta di annullamento limitata alla pena accessoria può essere formulata sia dal Pubblico Ministero sia dall'imputato e può essere accolta dalla Corte se il vizio è evidente e circoscritto alla sanzione accessoria.
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