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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15450/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 31/07/2024 con cui il giudice dell'esecuzione, pur avendo riqualificato il reato paesaggistico dal delitto (art. 181, co. 1-bis) alla contravvenzione (art. 181, co. 1, d.lgs. n. 42/2004) a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 56/2016, ha individuato la data di commissione del reato nel 5 maggio 2008. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.), sostenendo che nei giudizi di cognizione la datazione rilevante era risultata essere, o comunque anteriore e prossima, al 21 ottobre 2005; se così fosse, la contravvenzione sarebbe già estinta per prescrizione e conseguentemente illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha riscontrato lacune logiche e, in parte, travisamento di elementi istruttori nell'ordinanza impugnata riguardo alla determinazione del tempus commissi delicti. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte interessata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli (art. 623 c.p.p.), affinché il giudice dell'esecuzione compia le verifiche necessarie e chiarisca se, nel giudizio di cognizione, sia stato formato un accertamento irrevocabile sulla data di commissione del reato paesaggistico e, in funzione di ciò, accerti l'eventuale estinzione per prescrizione e la conseguente revoca dell'ordine di rimessione in pristino. In sostanza il ricorso è stato accolto limitatamente alla necessità di nuova verifica e chiarimento, con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis

    La Corte costituzionale (sent. n. 56/2016) ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma; ciò ha comportato che, in sede di esecuzione, la fattispecie originariamente sussunta nel co. 1-bis potesse essere riqualificata come contravvenzione ai sensi del co. 1, con conseguenze sul termine di prescrizione e sulla liceità della pena inflitta.

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1

    Ricondotta la fattispecie nell'ambito contravvenzionale, si applicano i termini prescrizionali più brevi (5 anni), con possibile estinzione del reato se il termine è maturato; la riqualificazione obbliga il giudice dell'esecuzione a verificare d'ufficio la prescrizione.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9

    Le sanzioni amministrative accessorie (es. ordine di demolizione e rimessione in pristino) conseguono alle sentenze di condanna per i reati edilizi/paesaggistici; pertanto, in caso di estinzione del reato per prescrizione, tali ordini devono essere revocati.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Richiamata perché il ricorso denunciava vizio di motivazione e travisamento delle prove ai fini della determinazione del tempus commissi delicti; la Corte ha esaminato la motivazione dell'ordinanza impugnata e riscontrato lacune logico-giuridiche.

  • Imputazioni: D.P.R. n. 380/2001 art. 44 lett. c) e d.lgs. n. 42/2004 art. 146

    Le imputazioni del giudizio di cognizione richiamavano fatti ed elementi dei capi relativi all'abuso edilizio e alla mancanza di autorizzazione paesaggistica; la Corte ha valutato il nesso tra le imputazioni e la formulazione della data di accertamento del reato nei giudicati di merito.

Massime di principio

  • Se una norma penale viene parzialmente dichiarata incostituzionale e la fattispecie è riqualificata (delitto -> contravvenzione), il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare e dichiarare l'estinzione per prescrizione anche se il giudice della cognizione non lo ha fatto.
  • In sede esecutiva non è ammessa la modifica della data del fatto già accertata con sentenza passata in giudicato; il giudice dell'esecuzione deve attenersi agli accertamenti irrevocabili del giudizio di cognizione, salvo che emergano elementi che rendano imprescindibile una nuova verifica.
  • Quando la riqualificazione del reato determina termini prescrizionali più brevi, il computo dei termini e delle sospensioni (indicate espressamente nei provvedimenti di merito) è determinante per stabilire se la prescrizione sia maturata e dunque per l'eventuale revoca delle misure accessorie (es. demolizione).
  • L'ordine di demolizione o di rimessione in pristino è una sanzione accessoria collegata alla condanna: se il reato sottostante si estingue per prescrizione, tali ordini devono essere revocati dal giudice competente; l'autorità amministrativa conserva comunque i propri poteri autonomi.
  • Se le sentenze di cognizione contengono affermazioni contrastanti (es. diversa ricostruzione dei fatti o della presenza di operai), il giudice dell'esecuzione, prima di decidere sull'estinzione per prescrizione e sulle misure accessorie, deve chiarire compiutamente le risultanze istruttorie o rimandare il giudizio per accertamenti supplementari.

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