Cassazione Penale, Sentenza n. 15450/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/07/2024 con cui il giudice dell'esecuzione, pur avendo riqualificato il reato paesaggistico dal delitto (art. 181, co. 1-bis) alla contravvenzione (art. 181, co. 1, d.lgs. n. 42/2004) a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 56/2016, ha individuato la data di commissione del reato nel 5 maggio 2008. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.), sostenendo che nei giudizi di cognizione la datazione rilevante era risultata essere, o comunque anteriore e prossima, al 21 ottobre 2005; se così fosse, la contravvenzione sarebbe già estinta per prescrizione e conseguentemente illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha riscontrato lacune logiche e, in parte, travisamento di elementi istruttori nell'ordinanza impugnata riguardo alla determinazione del tempus commissi delicti. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte interessata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli (art. 623 c.p.p.), affinché il giudice dell'esecuzione compia le verifiche necessarie e chiarisca se, nel giudizio di cognizione, sia stato formato un accertamento irrevocabile sulla data di commissione del reato paesaggistico e, in funzione di ciò, accerti l'eventuale estinzione per prescrizione e la conseguente revoca dell'ordine di rimessione in pristino. In sostanza il ricorso è stato accolto limitatamente alla necessità di nuova verifica e chiarimento, con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-bis
La Corte costituzionale (sent. n. 56/2016) ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma; ciò ha comportato che, in sede di esecuzione, la fattispecie originariamente sussunta nel co. 1-bis potesse essere riqualificata come contravvenzione ai sensi del co. 1, con conseguenze sul termine di prescrizione e sulla liceità della pena inflitta.
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1
Ricondotta la fattispecie nell'ambito contravvenzionale, si applicano i termini prescrizionali più brevi (5 anni), con possibile estinzione del reato se il termine è maturato; la riqualificazione obbliga il giudice dell'esecuzione a verificare d'ufficio la prescrizione.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
Le sanzioni amministrative accessorie (es. ordine di demolizione e rimessione in pristino) conseguono alle sentenze di condanna per i reati edilizi/paesaggistici; pertanto, in caso di estinzione del reato per prescrizione, tali ordini devono essere revocati.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Richiamata perché il ricorso denunciava vizio di motivazione e travisamento delle prove ai fini della determinazione del tempus commissi delicti; la Corte ha esaminato la motivazione dell'ordinanza impugnata e riscontrato lacune logico-giuridiche.
Imputazioni: D.P.R. n. 380/2001 art. 44 lett. c) e d.lgs. n. 42/2004 art. 146
Le imputazioni del giudizio di cognizione richiamavano fatti ed elementi dei capi relativi all'abuso edilizio e alla mancanza di autorizzazione paesaggistica; la Corte ha valutato il nesso tra le imputazioni e la formulazione della data di accertamento del reato nei giudicati di merito.
Massime di principio
- Se una norma penale viene parzialmente dichiarata incostituzionale e la fattispecie è riqualificata (delitto -> contravvenzione), il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare e dichiarare l'estinzione per prescrizione anche se il giudice della cognizione non lo ha fatto.
- In sede esecutiva non è ammessa la modifica della data del fatto già accertata con sentenza passata in giudicato; il giudice dell'esecuzione deve attenersi agli accertamenti irrevocabili del giudizio di cognizione, salvo che emergano elementi che rendano imprescindibile una nuova verifica.
- Quando la riqualificazione del reato determina termini prescrizionali più brevi, il computo dei termini e delle sospensioni (indicate espressamente nei provvedimenti di merito) è determinante per stabilire se la prescrizione sia maturata e dunque per l'eventuale revoca delle misure accessorie (es. demolizione).
- L'ordine di demolizione o di rimessione in pristino è una sanzione accessoria collegata alla condanna: se il reato sottostante si estingue per prescrizione, tali ordini devono essere revocati dal giudice competente; l'autorità amministrativa conserva comunque i propri poteri autonomi.
- Se le sentenze di cognizione contengono affermazioni contrastanti (es. diversa ricostruzione dei fatti o della presenza di operai), il giudice dell'esecuzione, prima di decidere sull'estinzione per prescrizione e sulle misure accessorie, deve chiarire compiutamente le risultanze istruttorie o rimandare il giudizio per accertamenti supplementari.
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