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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7184/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione che aveva negato il diritto di regresso del socio illimitatamente responsabile che, avendo concesso un pegno a garanzia dei debiti sociali ed essendo stato escusso dal creditore, aveva poi pagato. Si discuteva inoltre se la cessazione della qualità di socio prima dell'escussione del pegno incidesse sulla possibilità di esercitare il regresso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che il socio illimitatamente responsabile che ha concesso una garanzia reale (pegno) e che viene escusso dal creditore ha diritto di regresso verso la società e/o gli altri soci. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello per l'applicazione dei principi indicati (in particolare l'applicazione degli artt. 1298 e 1299 c.c. e della disciplina delle passività di cui all'art. 2263 c.c.), precisando che il diritto di regresso è compatibile anche se l'escussione avviene dopo la cessazione della qualità di socio (salvo diverse pattuizioni all'atto dell'uscita).

Norme richiamate

  • art. 1298 c.c.

    Il pagamento estingue l'obbligazione nei confronti del creditore e consente la rilevanza del regresso tra i coobbligati; il pagamento del socio estingue il debito oggettivamente riferibile a società e soci

  • art. 1299 c.c.

    Disciplina il diritto di regresso tra debitori solidali: il socio che paga può agire contro gli altri coobbligati per la loro quota

  • art. 2263 c.c.

    Regola la ripartizione delle passività tra i soci; il regresso del socio pagante deve tener conto della quota di ciascun socio secondo i criteri delle passività

  • art. 2290 c.c.

    Stabilisce la responsabilità del socio uscente per i debiti sociali pregressi; la Corte conferma che, pur essendo rimasto responsabile per debiti antecedenti alla cessazione, il socio che paga può esercitare regresso

  • art. 2304 c.c.

    Beneficium excussionis: il socio illimitatamente responsabile gode normalmente dell'escussione preventiva del patrimonio sociale; la garanzia reale (pegno) neutralizza tuttavia tale beneficio in fase esecutiva

  • art. 1950 c.c.

    Norme sul regresso del fideiussore: richiamate in analogia per confrontare la posizione del socio garante; la Corte indica che il regresso è compatibile anche per garanzie prestate dal socio

  • art. 1949 c.c.

    Disciplina la surrogazione del garante che paga; richiamata quale parametro comparativo per la tutela del soggetto che ha soddisfatto il creditore

  • art. 1936 c.c.

    Definizione di garanzia per obbligazione altrui: la fideiussione/garanzia del socio può essere ricondotta a questa fattispecie

  • art. 2871 c.c.

    Norma sul regresso del terzo ipotecario: utilizzata in analogia nei ragionamenti sulla surrogazione e sul regresso in caso di garanzia reale

  • art. 2268 c.c.

    Richiamato rispetto al beneficium excussionis e ai rapporti tra socio e società in tema di escussione dei beni sociali

Massime di principio

  • Il socio illimitatamente responsabile che paga un debito sociale (anche dopo essere stato escusso per un pegno da lui costituito) ha diritto di regresso contro la società e contro gli altri soci, nei limiti delle rispettive quote secondo la disciplina delle passività (art. 1298-1299 e art. 2263 c.c.).
  • La costituzione di una garanzia reale da parte del socio (pegno, ipoteca, fideiussione) non esclude il diritto di regresso del socio che viene escusso; tale garanzia neutralizza il beneficium excussionis in sede esecutiva ma non impedisce la rivalsa interna tra obbligati.
  • Se il socio è uscito dalla compagine, rimane comunque responsabile per i debiti sociali anteriori alla cessazione (art. 2290 c.c.), e potrà esercitare regresso verso la società e gli altri soci anche se l'escussione della garanzia avviene dopo la sua uscita, salvo patti diversi stipulati al momento dell'uscita.
  • La scelta di non agire prontamente sul patrimonio sociale da parte del creditore non libera automaticamente il socio che ha pagato dalla possibilità di regresso; d'altro canto comportamenti dolosi o violazioni gravi di dovere di correttezza possono rilevare caso per caso.
  • In sede pratica il diritto di regresso va quantificato tenendo conto della disciplina interna delle quote e delle eventuali pattuizioni parasociali: il socio che paga non può pretendere più della sua proporzione di passività salvo diversamente concordato.

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