Cassazione Civile, Sentenza n. 7193/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Europrotect aveva venduto tessuti a CDM per divise ministeriali e si era concordato che il pagamento dal Ministero sarebbe stato versato su un conto Unicredit e poi girato a Europrotect. Dopo il versamento, Unicredit ha invece compensato la somma con debiti di CDM verso la banca. Europrotect ha citato CDM e Unicredit: ottiene condanna contro CDM, ma la domanda contro Unicredit è rigettata per mancanza di prova che la banca avesse assunto un mandato di pagamento. Il ricorso in Cassazione viene inizialmente dichiarato improcedibile per mancato deposito della relata di notifica; Europrotect propone revocazione sostenendo che la relata era in atti depositata dalla controparte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto la revocazione ritenendo che vi fosse un errore di fatto (la relata era effettivamente presente negli atti, depositata dalla controparte), ha quindi revocato l'ordinanza che aveva dichiarato improcedibile il ricorso e ha deciso nel merito. Rigetta il ricorso di Europrotect: non risultano prove sufficienti dell'assunzione del mandato da parte di Unicredit (pur ammettendo che il mandato potesse formarsi anche per fatti concludenti), e la richiesta di prova testimoniale, non reiterata nella comparsa conclusionale dopo il rigetto in primo grado, è stata considerata abbandonata. Dispone la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
La mancata produzione della relata autenticata può comportare l'improcedibilità del ricorso; tuttavia, se la relata è comunque presente nel fascicolo perché depositata dalla controparte, l'improcedibilità non sussiste
art. 366 c.p.c.
Regola la revocazione per errore di fatto; la Corte ha ammesso la revocazione perché la decisione impugnata era basata su un errore percettivo relativo a un documento presente negli atti
Cass. Sez. Un. 10648/2017
Principio secondo cui l'assenza della relata depositata dal ricorrente è sanabile se la relata è comunque presente nel fascicolo per deposito della controparte
Cass. Sez. Un. 8312/2019
Estende il principio alla notificazione telematica via PEC: la documentazione telematica può sanare l'omesso deposito della relata
art. 1326 c.c.; art. 1327 c.c.; art. 1723 c.c.; art. 1411 c.c.; art. 116 c.p.c.
Norme richiamate in relazione alla formazione del contratto e al mandato: la Corte osserva che, sebbene non sia richiesta forma scritta per il mandato, la sua prova (anche per fatti concludenti) è necessaria; l'assenza di tale prova è valutazione di merito
art. 183 c.p.c.; art. 189 c.p.c.; art. 356 c.p.c.
Norme relative all'assunzione della prova testimoniale: se il giudice di primo grado non ammette una prova, la parte ha l'onere di reiterare specificamente la richiesta nella comparsa conclusionale, altrimenti la richiesta è considerata abbandonata salvo dimostrazione di volontà contraria
Cass. Sez. Un. 9005/2009
Giurisprudenza citata in tema di documentazione della notificazione e dell'importanza della relata
Cass. Sez. Un. 24170/2004
Principio secondo cui il ricorso per revocazione non deve necessariamente riproporre i motivi dell'originario ricorso purché contenga la domanda di decisione nel merito
Cass. 33103/2021; Cass. 5741/2019
Giurisprudenza che conferma l'onere di reiterare richieste istruttorie nella comparsa conclusionale o, in difetto, la considerazione di abbandono, salvo elementi che dimostrino la volontà di insistere
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n.115/2002
Richiamato nella parte finale: la Corte prende atto che il tenore del dispositivo può giustificare il pagamento previsto dalla norma, se dovuto
Massime di principio
- Quando il pagamento di un prezzo deve essere girato dalla banca al fornitore, è essenziale provare in modo chiaro l'assunzione del mandato da parte della banca: il mandato può essere anche implicito, ma richiede prove concrete di comportamenti idonei a dimostrarlo
- La mancata produzione della relata di notifica può comportare improcedibilità del ricorso, ma l'omissione è sanabile se la relata è comunque presente nel fascicolo per deposito della controparte o se la notificazione è telematica e documentata via PEC
- La revocazione per errore di fatto è uno strumento efficace quando la decisione è fondamentalmente basata su un errore percettivo di un fatto decisivo (es. omissione di un documento presente negli atti)
- Se il giudice di primo grado non ammette una prova testimoniale, la parte deve reiterare espressamente la richiesta nella comparsa conclusionale per non perdere la possibilità di acquisirla in sede di appello o cassazione, salvo che dagli altri atti risulti inequivocabilmente la volontà di insistere
- Le valutazioni di fatto dei giudici di merito (ad esempio sulla mancanza di prova dell'assunzione di un mandato) sono difficili da censurare in Cassazione: occorre dimostrare che la valutazione fattuale sia manifestamente illogica o priva di base probatoria
- In caso di successi e insuccessi reciproci su questioni diverse tra le parti, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali
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