Cassazione Civile, Sentenza n. 7188/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di due cartelle di pagamento per somme relative a presunte entrate patrimoniali: indennità di occupazione di suolo pubblico per il 2004. La ricorrente deduceva nullità del ruolo e difetto di esecutorietà chiedendo che le somme fossero qualificate come pretese di natura privatistica e risarcitoria (indennità per occupazione abusiva tramite infissione stabile di impianti pubblicitari), non come entrata pubblicistica iscrivibile direttamente a ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili e/o infondati diversi motivi per carenze espositive e richiamate limitazioni di censura in sede di legittimità, ma ha accolto parzialmente i motivi terzo e quarto. In particolare la Corte ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello che aveva ammesso l'iscrizione a ruolo senza titolo esecutivo per l'indennità da occupazione abusiva, stabilendo che, essendo tale indennità di natura privatistica e accessoria rispetto alla COSAP, il Comune deve previamente dotarsi di un titolo esecutivo per procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo. La sentenza impugnata è cassata nella parte relativa a tale affermazione e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per il prosieguo e la determinazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato dalle parti in relazione alla qualificazione delle opposizioni e agli effetti del giudicato; la Corte ha rilevato che i rilievi fatti alla qualificazione delle opposizioni erano vizi espositivi o inammissibili e non ha fatto valere un diverso effetto del 2909 per mutare l'esito.
d.lgs. n. 46/1999, art. 17
Prevede la possibilità per l'ente di procedere alla riscossione coattiva; la Corte ha ricordato che tale potere non è automatico per somme aventi natura privatistica, le quali richiedono un titolo esecutivo.
d.lgs. n. 46/1999, art. 21
Stabilisce le modalità di iscrizione a ruolo delle entrate comunali. La Corte ha interpretato l'art.21 nel senso che, se la pretesa ha natura privatistica (come l'indennità da occupazione abusiva), l'iscrizione a ruolo è subordinata al conseguimento di un titolo esecutivo.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e d.lgs. n. 448/1998
Riferiti alla disciplina della COSAP e alle modifiche introdotte dalla legge n. 448/1998. La Corte ha richiamato l'orientamento che configura il canone come corrispettivo di una concessione effettiva o presunta e ha distinto la COSAP (rapporto principale) dall'indennità accessoria per occupazione abusiva: pur essendo la COSAP collegata a beni pubblici, la natura della pretesa patrimoniale può essere privatistica e richiedere titolo esecutivo per la riscossione coattiva.
Massime di principio
- Quando il Comune pretende somme definite "indennità" per occupazione abusiva con funzione risarcitoria, tali pretese possono avere natura privatistica e non legittimano automaticamente l'iscrizione a ruolo per riscossione coattiva senza titolo esecutivo.
- La COSAP (canone per l'occupazione di suolo pubblico) e l'indennità da occupazione abusiva vanno distinte: la prima è un corrispettivo connesso alla concessione, la seconda può costituire credito diverso e accessorio, con diversa qualificazione giuridica.
- Per iscrivere a ruolo crediti di natura privatistica gli enti locali devono prima acquisire un titolo esecutivo secondo le ordinarie regole del rapporto creditorio; l'iscrizione diretta a ruolo senza titolo è suscettibile di annullamento.
- In sede di cassazione le censure devono essere esposte con chiarezza e completezza: vizi di motivazione generici, lacunosi o questioni attinenti a giudicati esterni mal documentati sono spesso dichiarati inammissibili.
- La produzione tardiva di sentenze che si presume costituiscano giudicato esterno non sostituisce l'onere di averle tempestivamente dedotte nei gradi precedenti; il potere di rilevo d'ufficio della Corte è limitato a condizioni temporali prescrittive.
Testo integrale
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