Ordinanza n. 126/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’atto n. prot. 2535 del 24 marzo 2026, con il quale il Responsabile del SUAPE dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura, Sportello territoriale di San Teodoro, ha disposto l'inefficacia della DUA - Dichiarazione unica autocertificativa - trasmessa dalla società Immobiliare Esse B S.r.l. sul portale regionale in data 11 febbraio 2026, acquisita al prot. n. 1074 del 12 febbraio 2026, codice univoco 05626550585-11022026-0953.980081, e ha disposto il divieto di iniziare e/o proseguire l’attività/l’intervento di cui alla DUA citata, relativa a un “Parcheggio e sistema di controllo degli accessi in località Spiaggia Isuledda Costa Caddu”, in località “Isuledda” snc, nell’area identificata in catasto - sezione terreni al Foglio 24, Mappali 1132 e 1115; nonché, “per quanto occorrer possa”: - della nota dell'Ufficio Urbanistica del Comune di San Teodoro (prot. 5105 del 24 marzo 2026) richiamata e allegata al provvedimento impugnato; - della Deliberazione n. 26 del 19 agosto 2025, nella parte in cui modifica gli artt. 14 e 10 del “Regolamento d’uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture”, in variante rispetto al vigente PUL del Comune di San Teodoro, ove dovesse interpretarsi quale norma di immediata efficacia per l’applicazione delle c.d. misure di salvaguardia ai sensi della l. n. 1902/1952; e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa dell’asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto SUAPE che ha dichiarato inefficace una DUA e vietato l’inizio o la prosecuzione di un intervento per parcheggio e sistema di controllo degli accessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’atto con cui il Responsabile del SUAPE dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura ha dichiarato inefficace la DUA trasmessa per la realizzazione di un parcheggio e di un sistema di controllo degli accessi in località Isuledda, nel Comune di San Teodoro, vietando l’inizio o la prosecuzione dell’attività o dell’intervento. Sono stati impugnati, per quanto occorrer potesse, anche la nota dell’Ufficio Urbanistica comunale richiamata nell’atto e la deliberazione consiliare comunale n. 26 del 19 agosto 2025, nella parte in cui modifica il regolamento d’uso e le norme tecniche del PUL, qualora interpretata come immediatamente efficace quale misura di salvaguardia. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia la questione cautelare relativa all’efficacia delle misure di salvaguardia conseguenti all’adozione preliminare della deliberazione comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per sospendere gli atti impugnati, poiché la realizzazione dell’intervento appariva prima facie non consentita dalle misure di salvaguardia attivate dall’adozione della deliberazione consiliare n. 26 del 19 agosto 2025. La deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio e sul BURAS, aveva modificato gli artt. 10 e 14 del regolamento d’uso e delle norme tecniche del PUL ed era qualificata come adozione preliminare ai sensi dell’art. 20 della l.r. 45/1989. Il giudice ha valorizzato anche il richiamo espresso, nella deliberazione, all’art. 12, comma 3, del d.P.R. 380/2001, quale fondamento dell’effetto sospensivo sui nuovi titoli. La motivazione è resa allo stato degli atti e con riserva di ogni ulteriore valutazione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata respinta per l’assenza dei relativi presupposti.
art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001
È richiamato dalla deliberazione comunale quale fondamento dell’effetto sospensivo delle misure di salvaguardia sui nuovi titoli.
art. 20 l.r. 45/1989
La deliberazione comunale è qualificata come adozione preliminare ai sensi e per gli effetti di tale disposizione regionale.
l. 1902/1952
È richiamata nell’oggetto del ricorso in relazione alla possibile applicazione delle misure di salvaguardia, senza un’autonoma interpretazione nella motivazione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando un intervento risulti prima facie incompatibile con misure di salvaguardia derivanti dall’adozione preliminare di una variante o modifica dello strumento urbanistico, tale incompatibilità può escludere, allo stato del sommario esame, la concessione della sospensione degli atti amministrativi impeditivi dell’intervento.
- La pubblicazione della deliberazione di adozione preliminare dello strumento urbanistico sull’Albo pretorio e sul bollettino ufficiale regionale costituisce un elemento valorizzabile per ritenere conoscibili e operative le misure di salvaguardia ad essa collegate.
- Il richiamo espresso, nell’atto di adozione preliminare, all’art. 12, comma 3, del d.P.R. 380/2001 può fondare, in sede cautelare, la valutazione preliminare dell’effetto sospensivo sui nuovi titoli edilizi o abilitativi incompatibili con le modifiche adottate.
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