Ordinanza n. 1791/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza del Comune alla sentenza n. 239/2025 del Tribunale di Lagonegro, che lo aveva condannato al pagamento di € 87.739,50, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese di lite in favore degli avvocati distrattari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La creditrice e gli avvocati distrattari hanno proposto ricorso per ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la notifica della sentenza al Comune, il decorso del termine di 120 giorni, il passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’obbligo di pagamento; hanno chiesto l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Comune ha eccepito in via principale l’incompetenza territoriale del TAR Campania, sostenendo che la sentenza da eseguire era stata emessa dal Tribunale di Lagonegro, ricadente nella circoscrizione del TAR Basilicata; in subordine ha dedotto la cessazione della materia del contendere per l’avvenuto pagamento. I ricorrenti hanno aderito all’eccezione di incompetenza e chiesto la cessazione della materia del contendere, con spese a carico del Comune per soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, ritenendo prioritario esaminare la competenza, quale presupposto processuale, rispetto alla questione di merito della cessazione della materia del contendere. In base al combinato disposto degli artt. 14, comma 3, 112, comma 2, lett. c), e 113, comma 2, c.p.a., la competenza per l’ottemperanza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire; poiché il Tribunale di Lagonegro ricade nella circoscrizione del TAR Basilicata, il TAR Campania non poteva decidere né sull’avvenuto pagamento né sulla cessazione della materia del contendere. Ha indicato come competente il TAR Basilicata, disponendo che la causa possa esservi riassunta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Spese compensate, anche perché i ricorrenti hanno aderito all’eccezione e il Comune aveva chiesto la compensazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, c.p.a.
È sufficiente sul punto osservare che in materia di giudizio di ottemperanza il comma 3 dell’art. 14 c.p.a. stabilisce la natura funzionalmente inderogabile della competenza del T.A.R.
Nel giudizio di ottemperanza la competenza del TAR è funzionale e inderogabile.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
È sufficiente sul punto osservare che in materia di giudizio di ottemperanza il comma 3 dell’art. 14 c.p.a. stabilisce la natura funzionalmente inderogabile della competenza del T.A.R.
La disposizione concorre, insieme agli artt. 14, comma 3, e 113, comma 2, c.p.a., a individuare il giudice competente per l’ottemperanza; nel caso deciso, la competenza spettava al TAR della circoscrizione in cui ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel caso di specie il giudice che ha emesso la sentenza da ottemperare (vale a dire il Tribunale di Lagonegro) ha sede ricompresa nella circoscrizione riferibile al T.A.R. per la Basilicata e non già in quella della Sezione staccata di Salerno del T.A.R. per la Campania.
Per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza la competenza del TAR è funzionalmente inderogabile e deve essere esaminata prima delle questioni di merito, compresa la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la decisione da eseguire; dichiarata la propria incompetenza, il TAR indica il giudice competente e il termine perentorio per la riassunzione.
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