Risoluzione n. 328 del 31/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che l’acconto dovuto dalle banche sulle ritenute degli interessi da depositi e conti correnti va versato integralmente secondo l’art. 35 del D.L. n. 46/1976, anche se il conferimento di sportelli riduce l’attività della conferente. L’eventuale eccedenza rispetto al debito effettivo potrà essere determinata solo a consuntivo e, se esistente, potrà essere chiesta a rimborso oppure compensata ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ma non già scomputata dai successivi acconti. La compensazione con altri tributi è ammessa dal 1° gennaio 2009, senza attendere il modello 770/2009.
Credito su acconti per ritenute su interessi bancari e utilizzo in compensazione
Credito su acconti per ritenute su interessi bancari e compensazione
La risoluzione esamina il trattamento dell’acconto dovuto dalle aziende ed istituti di credito sulle ritenute operate su interessi da depositi e conti correnti, in un caso in cui una banca conferisce la propria rete di sportelli a una società conferitaria, con conseguente riduzione dell’attività residua in capo alla conferente. L’Agenzia chiarisce i limiti entro cui l’eventuale eccedenza dell’acconto può essere recuperata e in quale momento può essere utilizzata in compensazione.
Quesito presentato dalla società istante
La società Alfa rappresenta di aver conferito la rete degli sportelli bancari alla società Beta con effetto dal 1° gennaio 2008. A seguito del conferimento, la quasi totalità dei rapporti di conto corrente è stata trasferita alla conferitaria, mentre alla conferente è rimasta solo una minima parte dell’attività.
In tale contesto, la conferente osserva che l’acconto sulle ritenute per interessi da depositi e conti correnti, da versarsi in due rate di pari importo entro il 16 giugno e il 16 ottobre, deve essere determinato in base alle ritenute dovute per il periodo d’imposta precedente, indipendentemente dal mutamento soggettivo e oggettivo intervenuto. Richiama inoltre la risoluzione n. 178/E del 24 novembre 2000, secondo cui non è possibile trasferire alla conferitaria gli obblighi di pagamento dell’acconto.
Secondo l’istante, l’effetto del conferimento determinerebbe già al primo acconto del 16 giugno 2008 una rilevante eccedenza, utilizzabile in compensazione, sia orizzontale sia verticale, ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445. La società chiede quindi conferma della possibilità di utilizzare il credito maturato già dal versamento dovuto nel successivo mese di luglio 2008.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
La società conferente ritiene che il credito derivante dal versamento delle ritenute su interessi da depositi e conti correnti, maturato già in occasione del primo acconto del 16 giugno 2008, possa essere utilizzato in compensazione a decorrere dal versamento dovuto nel mese di luglio 2008.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, secondo cui le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente, in acconto, un importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo d’imposta precedente. Il versamento va eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre.
La norma stabilisce inoltre che, se l’ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo d’imposta cui l’acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 602/1973, con gli interessi di cui all’art. 44 dello stesso decreto. In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 92 del D.P.R. n. 602/1973.
Valutazione dell’Agenzia sul versamento dell’acconto
Secondo l’Agenzia, dal dato letterale dell’art. 35 emerge un obbligo di versamento dell’acconto nella misura stabilita dalla legge, senza che rilevi il mutamento intervenuto nell’assetto operativo della banca. L’eventuale eccedenza rispetto alle ritenute effettivamente operate nel periodo d’imposta di riferimento può essere accertata solo a consuntivo, e solo in quel momento può dirsi esistente un importo eventualmente rimborsabile.
Nel caso di specie, il conferimento della rete di sportelli alla società Beta comporta verosimilmente un acconto sproporzionato rispetto al ridotto volume di attività rimasto in capo alla conferente. Tuttavia, tale circostanza non è considerata dall’art. 35 del D.L. n. 46/1976, che impone il calcolo dell’acconto in base ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate nel periodo d’imposta precedente. Per questa ragione, l’acconto così determinato non può essere qualificato come eccedente al momento del versamento e va comunque corrisposto.
Irrilevanza del mutamento oggettivo e richiamo alla prassi precedente
L’Agenzia conferma l’orientamento già espresso nella risoluzione n. 178/E del 24 novembre 2000, nella quale si afferma che l’art. 35 del D.L. n. 46/1976 prevede un meccanismo di determinazione dell’acconto autonomo rispetto a qualsiasi mutamento soggettivo od oggettivo che incida sull’effettivo ammontare delle ritenute dovute.
Il conferimento della rete di sportelli costituisce, nel caso analizzato, un mutamento oggettivo nella posizione del conferente, ma ciò non incide sul metodo di calcolo dell’acconto, che resta autonomo e vincolato ai dati del periodo precedente.
Rimborso o compensazione dell’eventuale eccedenza a consuntivo
Solo al termine del periodo d’imposta, quando la conferente calcolerà a consuntivo gli interessi liquidati nel corso del 2008 sui depositi e conti correnti e quindi l’imposta effettivamente dovuta, sarà possibile determinare se l’acconto versato superi le ritenute effettivamente operate nel 2008.
In tale ipotesi, la conferente potrà:
- chiedere il rimborso della somma versata in eccedenza, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 602/1973;
- avvalersi della compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Esclusione dell’applicabilità del D.P.R. n. 445/1997
L’Agenzia ritiene non applicabile l’art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, richiamato dall’istante, secondo cui il sostituto d’imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta può scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi.
Tale previsione non è estensibile all’acconto disciplinato dall’art. 35 del D.L. n. 46/1976, poiché quest’ultimo segue una disciplina speciale che impone il versamento nei termini e nelle modalità previste dalla norma.
Compensazione con altri debiti tributari e contributivi
Quanto alla possibilità di utilizzare l’eventuale eccedenza in compensazione con il versamento da effettuare nel successivo mese di luglio 2008, l’Agenzia precisa che lo scomputo da imposte come IRES e/o IRAP può avvenire nell’ambito dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che disciplina i versamenti unitari e la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e denunce periodiche.
A supporto di tale conclusione viene richiamata la risoluzione n. 92/E 100572 dell’8 giugno 1999, secondo cui l’utilizzo del credito tramite modello F24 può avvenire anche prima della presentazione effettiva della dichiarazione, poiché il diritto alla restituzione del credito sorge già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dell’eccedenza.
Pertanto, le maggiori ritenute su interessi bancari versate in acconto il 16 giugno e il 16 ottobre 2008 potranno essere utilizzate in compensazione con altri debiti tributari e/o contributivi dal 1° gennaio 2009, senza attendere la presentazione del modello 770/2009 ordinario, il cui termine di scadenza è fissato al 31 luglio 2009.
Conclusione
La soluzione prospettata dall’istante non è condivisa. L’acconto deve essere versato integralmente secondo il criterio legale, indipendentemente dal conferimento della rete di sportelli; solo l’eventuale eccedenza accertata a consuntivo potrà essere chiesta a rimborso o compensata, e la compensazione sarà possibile dal 1° gennaio 2009 secondo l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
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