Risoluzione n. 329 del 31/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, se una società di persone si scioglie senza attivare la liquidazione formale e il socio superstite prosegue l’attività come impresa individuale, la società deve comunque presentare le dichiarazioni entro i termini ordinari dell’art. 2 del DPR 322/1998. Nel caso concreto, vanno presentati il modello Unico SP e Irap SP per il periodo fino allo scioglimento, mentre il socio superstite presenta le dichiarazioni come persona fisica per il periodo successivo, oltre a una dichiarazione IVA con due moduli distinti.
Termine di presentazione della dichiarazione in caso di scioglimento di società di persone senza liquidazione formale
Termine di presentazione della dichiarazione in caso di scioglimento di società di persone senza liquidazione formale
La risoluzione affronta gli obblighi dichiarativi di una società di persone che si è sciolta per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, senza avviare una formale procedura di liquidazione, mentre il socio superstite ha proseguito l’attività in forma individuale. L’Amministrazione chiarisce il regime applicabile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.
Quesito sottoposto all’Agenzia
La fattispecie riguarda una s.n.c. composta da due soci. Dopo il recesso di uno dei soci il 9 novembre 2006, decorso inutilmente il termine di sei mesi per ricostituire la compagine sociale, la società si è sciolta il 9 maggio 2007. Il socio superstite ha continuato l’attività come impresa individuale, presentando il modello AA9/8 con indicazione della modifica da s.n.c. a ditta individuale.
Il contribuente chiede quali siano gli obblighi dichiarativi della società per il periodo d’imposta dal 1° gennaio 2007 all’8 maggio 2007, richiamando precedenti orientamenti ministeriali e di prassi.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, poiché la società di persone ha cessato l’attività senza formale liquidazione, la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP dovrebbe essere presentata entro il 31 luglio 2008, cioè nel termine ordinario previsto dall’art. 2 del DPR 22 luglio 1998, n. 322. La modulistica da utilizzare sarebbe quella del Modello Unico 2008 – Società di persone.
Inquadramento civilistico dello scioglimento
L’Agenzia richiama l’art. 2272, comma 1, n. 4, c.c., applicabile anche alle s.n.c. per effetto dell’art. 2293 c.c., secondo cui la società si scioglie quando viene meno la pluralità dei soci e questa non è ricostituita entro sei mesi.
Nel caso esaminato, essendo decorso inutilmente tale termine, la società si è sciolta pur in assenza di una formale procedura di liquidazione, mentre l’attività è proseguita in capo al socio superstite come ditta individuale.
Liquidazione volontaria e cessazione della società
La risoluzione evidenzia che, per le società di persone, la procedura formale di liquidazione prevista dagli artt. 2275 c.c. e seguenti non è imposta in modo assoluto. I soci possono infatti definire i rapporti sociali anche con modalità diverse dalla liquidazione formale.
L’art. 2275 c.c. richiede la nomina dei liquidatori solo se il contratto sociale non prevede il modo di liquidare il patrimonio e i soci non siano d’accordo sul relativo metodo. Ne deriva che può esistere una liquidazione volontaria, alternativa a quella formale.
La risoluzione n. 47/E del 3 aprile 2006, richiamata nel documento, aveva già chiarito che la continuazione dell’attività da parte del socio superstite in forma individuale presuppone comunque la liquidazione della società, intesa sia come volontaria sia come formale, con assegnazione del patrimonio residuo al socio superstite e successiva estinzione della società ai sensi degli artt. 2311 e 2312 c.c., previa cancellazione dal Registro delle Imprese.
Continuità dell’attività e profili fiscali
La risoluzione ribadisce che il passaggio dalla società di persone alla ditta individuale costituisce una trasformazione “atipica” o in senso generico, distinta dalla trasformazione disciplinata dagli artt. 2498 e seguenti c.c., perché coinvolge soggetti giuridici distinti.
Tuttavia, sotto il profilo fiscale, la continuità oggettiva dell’attività d’impresa comporta la neutralità fiscale dell’operazione, come chiarito dalla circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E, paragrafo 1.10.
Termini di presentazione delle dichiarazioni
Per le società di persone sciolte senza avviare la procedura formale di liquidazione, si applicano i termini ordinari previsti dall’art. 2 del DPR 322/1998. Non trova invece applicazione l’art. 5 del medesimo decreto, che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni nei casi di liquidazione, poiché la procedura di liquidazione ordinaria non è stata attivata.
La dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP devono quindi essere trasmesse in via telematica entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Nel caso specifico, tale termine era inizialmente il 31 luglio 2008, poi prorogato al 30 settembre 2008 dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, in corso di conversione al momento della risoluzione.
Obblighi dichiarativi nel caso concreto
Per il periodo d’imposta dal 1° gennaio 2007 al 9 maggio 2007, la società, in persona del legale rappresentante, deve presentare in via telematica:
- la dichiarazione dei redditi con modello Unico 2008 – società di persone;
- la dichiarazione IRAP con modello Irap 2008 – società di persone.
Poiché il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, tali dichiarazioni devono essere presentate in forma non unificata.
Per il periodo successivo, dal 10 maggio 2007 al 31 dicembre 2007, il socio superstite che prosegue l’attività deve presentare in via telematica:
- la dichiarazione dei redditi con modello Unico 2008 – persone fisiche;
- la dichiarazione IRAP con modello Irap 2008 – persone fisiche.
Inoltre, deve essere presentata la dichiarazione IVA composta da due moduli:
- uno intestato alla società, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 9 maggio 2007;
- uno intestato alla ditta individuale, per il periodo dal 10 maggio 2007 al 31 dicembre 2007.
Esito interpretativo
L’Agenzia conclude che, in assenza di liquidazione formale, la società sciolta deve comunque adempiere agli obblighi dichiarativi secondo i termini ordinari dell’art. 2 del DPR 322/1998. La prosecuzione dell’attività da parte del socio superstite richiede la separata gestione dichiarativa dei due periodi d’imposta, distinti tra la società e la successiva impresa individuale.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano osservati dagli uffici.
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