Risoluzione n. 327 del 31/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la stabile organizzazione italiana di una società francese deve restare dotata di propria partita IVA, distinta da quella ottenuta tramite identificazione diretta per le operazioni intracomunitarie. Non è quindi possibile chiudere la partita IVA della stabile organizzazione, usare la posizione dell’identificazione diretta per obblighi e diritti riferiti alla stabile organizzazione, né compensare debiti e crediti tra le due posizioni fiscali.
Stabile organizzazione e partita IVA: autonomia tra posizione della stabile organizzazione e identificazione diretta
Stabile organizzazione e partita IVA: autonomia delle posizioni fiscali
La risoluzione n. 327/E del 30 luglio 2008 affronta il caso di una società francese con stabile organizzazione in Italia e con una distinta posizione IVA ottenuta mediante identificazione diretta per operazioni intracomunitarie. Il documento chiarisce che le due posizioni fiscali restano autonome e non sono intercambiabili ai fini degli adempimenti IVA e della compensazione.
Quesito posto dal contribuente
La società istante, operante nel settore della progettazione, sviluppo e costruzione di navi da guerra, ha costituito una stabile organizzazione in Italia, nella quale svolge attività di sviluppo di software per il combattimento destinati esclusivamente alla casa madre. Contestualmente, ha ottenuto una partita IVA tramite identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter del dPR n. 633/1972 per le operazioni intracomunitarie effettuate in Italia.
La società chiede se sia possibile:
- dichiarare la cessazione dell’attività della stabile organizzazione ai soli fini IVA, con conseguente chiusura della partita IVA;
- utilizzare la partita IVA da identificazione diretta per adempiere agli obblighi e esercitare i diritti relativi alla stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi;
- compensare tributi e contributi riferibili alla stabile organizzazione con l’IVA relativa alla posizione fiscale ottenuta tramite identificazione diretta.
Soluzione proposta dal contribuente
Secondo l’istante, la partita IVA della stabile organizzazione potrebbe essere chiusa perché il soggetto passivo IVA sarebbe comunque sempre la società Alfa. Di conseguenza, la partita IVA ottenuta con identificazione diretta potrebbe essere usata anche per le operazioni passive riferibili alla stabile organizzazione. Da ciò discenderebbe, sempre secondo il contribuente, anche la possibilità di compensare i tributi e contributi della stabile organizzazione con l’IVA della posizione identificata direttamente.
Inquadramento della stabile organizzazione ai fini IVA
L’Agenzia delle Entrate richiama, in assenza di una definizione legislativa specifica in materia IVA, la prassi amministrativa e la giurisprudenza. Viene citata la sentenza della Corte di Cassazione n. 9580 del 19 settembre 1990, secondo cui l’assoggettabilità ad IVA dei soggetti non residenti presuppone una stabile organizzazione nel territorio nazionale, intesa come situazione di fatto caratterizzata da:
- collegamento non occasionale con luoghi del territorio nazionale e con persone ivi operanti;
- effettivo impiego di beni e attività lavorative;
- coordinamento di tali elementi per la produzione e/o lo scambio di beni e servizi;
- effettiva, anche se limitata, autonomia funzionale.
Si richiama inoltre la risoluzione ministeriale n. 52 del 23 marzo 1999, che aveva già riconosciuto alla stabile organizzazione la funzione di assolvere tutti gli adempimenti ordinari, compresa la tenuta dei registri fiscali.
Soggettività passiva e attività economica
La risoluzione richiama l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che definisce soggetto passivo chi esercita in modo indipendente un’attività economica, e considera attività economica ogni attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, comprese quelle estrattive, agricole, di professione libera o assimilate. È attività economica anche lo sfruttamento di beni materiali o immateriali per ottenere introiti stabili.
Viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia del 29 febbraio 1996, secondo cui la qualità di soggetto passivo IVA non può essere revocata retroattivamente, salvo casi fraudolenti o abusivi, anche quando un’attività programmata non sfoci in operazioni imponibili.
Disciplina interna dell’impresa ai fini IVA
L’articolo 4 del dPR n. 633/1972, nel recepire la normativa comunitaria, definisce l’esercizio di impresa come l’esercizio abituale di attività commerciali o agricole e, inoltre, l’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi non rientranti nell’articolo 2195 c.c.
La norma prevede anche che siano comunque considerate effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da:
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società per azioni e in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento;
- società estere di cui all’art. 2507 c.c.;
- società di fatto;
- altri enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, organizzazioni senza personalità giuridica e società semplici aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole.
Da tale quadro l’Agenzia deduce che, per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, la soggettività passiva d’imposta deriva dalla natura del soggetto, indipendentemente dal compimento di singole operazioni IVA.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, l’attività della stabile organizzazione italiana consiste nello sviluppo di software per il combattimento destinati alla casa madre; tale attività è ritenuta di natura commerciale e quindi idonea a integrare un centro di imputazione fiscale ai fini IVA.
L’Agenzia precisa che la risoluzione n. 81 del 16 giugno 2006, la quale ha affermato che le prestazioni tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana sono fuori campo IVA, non incide su tale conclusione: essa ha semplicemente risolto il contrasto tra prassi e giurisprudenza sul rapporto interno tra casa madre e stabile organizzazione. Il fatto che tali prestazioni siano fuori campo IVA non elimina la natura commerciale dell’attività svolta dalla stabile organizzazione.
Ne consegue che:
- la stabile organizzazione può operare anche verso soggetti terzi, con obbligo di regolare fatturazione e registrazione;
- la stabile organizzazione deve essere munita di propria partita IVA;
- la stabile organizzazione deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA.
Articolo 35 del dPR n. 633/1972
L’Agenzia richiama l’articolo 35 del dPR n. 633/1972, secondo cui i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono presentare la dichiarazione entro trenta giorni e ricevono un numero di partita IVA che resta invariato fino alla cessazione dell’attività.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
In considerazione dell’autonomia tra la posizione fiscale della casa madre identificata direttamente e quella della stabile organizzazione, l’Agenzia conclude che la società Alfa:
- non può dichiarare la cessazione dell’attività della stabile organizzazione con conseguente chiusura della partita IVA;
- non può utilizzare la partita IVA ottenuta con identificazione diretta per adempiere agli obblighi e esercitare i diritti relativi alla stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi;
- non può compensare posizioni debitorie e creditorie riferibili a soggetti fiscali diversi.
La risoluzione si chiude con l’indicazione alle Direzioni regionali di vigilare affinché le istruzioni fornite siano osservate dagli uffici.
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