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Risoluzione

Risoluzione n. 330 del 31/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, per una società non residente operante in Italia tramite rappresentante fiscale, nel quadro VT della dichiarazione IVA la ripartizione regionale delle operazioni verso consumatori finali può essere effettuata assumendo come luogo di esercizio dell’attività il domicilio fiscale del rappresentante fiscale. La soluzione consente di compilare integralmente il quadro VT anche in assenza di un luogo di esercizio proprio del soggetto estero.

Interpello sul quadro VT IVA per società estera con rappresentante fiscale

Quadro VT della dichiarazione IVA per soggetto estero con rappresentante fiscale

La risoluzione esamina le modalità di compilazione del quadro VT della dichiarazione annuale IVA di una società di diritto britannico, Alfa, che opera in Italia tramite rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972. Il tema riguarda in particolare la ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili effettuate verso consumatori finali.

Quesito posto dal contribuente

L’istante, in qualità di rappresentante fiscale della società estera, chiede chiarimenti su come compilare il quadro VT della dichiarazione IVA 2008, con riferimento alla distribuzione regionale delle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali. Il dubbio nasce dal fatto che la società non residente svolge l’attività in Italia tramite rappresentanza fiscale e non dispone di un autonomo luogo di esercizio sul territorio nazionale.

Soluzione proposta dal contribuente

Il contribuente ritiene che, ai fini della ripartizione dell’importo delle operazioni imponibili e della relativa imposta su base regionale, debba essere indicato il luogo del domicilio fiscale in cui la società risulta registrata tramite il rappresentante fiscale.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina del quadro VT, introdotto nella dichiarazione IVA 2005 in attuazione dell’art. 33, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale quadro è destinato alla separata indicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso consumatori finali e soggetti titolari di partita IVA.

In particolare:

  • nel campo VT1 devono essere indicati i dati relativi alla separata indicazione delle operazioni;
  • nei righi da VT2 a VT22 va effettuata la ripartizione, per regioni e province autonome, delle operazioni imponibili effettuate verso consumatori finali e della relativa imposta;
  • tale adempimento è finalizzato al monitoraggio dell’IVA in funzione del cosiddetto federalismo fiscale;
  • dalla dichiarazione IVA 2005 in poi, la compilazione di almeno uno dei righi regionali è divenuta obbligatoria e la procedura telematica richiede necessariamente tale compilazione.

L’Agenzia osserva quindi che, nel caso di un soggetto non residente che opera tramite rappresentante fiscale, non esiste uno specifico “luogo di esercizio dell’attività” riferibile direttamente al contribuente estero. A supporto, richiama anche le istruzioni del modello AA7/9, secondo cui il soggetto non residente che nomina un rappresentante fiscale deve indicare esclusivamente la sede estera e il domicilio fiscale del rappresentante, senza compilare il campo relativo all’indirizzo del luogo di svolgimento dell’attività.

Soluzione interpretativa finale

Per consentire la compilazione completa del quadro VT, l’Agenzia conclude che il rappresentante fiscale può assumere come “luogo di esercizio dell’attività”, ai fini della ripartizione su base regionale delle operazioni imponibili effettuate dalla società nei confronti dei consumatori finali e della relativa imposta, il luogo coincidente con il proprio domicilio fiscale.

Vigilanza sull’applicazione

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni e i principi espressi siano puntualmente osservati.

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