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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1580

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1580 della Commissione, del 19 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle valute strettamente correlate previsto dalla disciplina prudenziale dell’Unione, ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013. La modifica interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197, sostituendone l’allegato con un nuovo elenco di coppie di valute. L’aggiornamento è motivato dall’esigenza di riflettere la correlazione effettiva tra le rispettive valute sulla base dei dati disponibili al 31 marzo 2017. Il regolamento è direttamente applicabile e si inserisce nel quadro delle norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE.

Aggiornamento dell’elenco delle valute strettamente correlate ai fini della disciplina prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, limitatamente all’utilizzo dell’elenco delle valute strettamente correlate rilevante per l’articolo 354 di tale regolamento. Incide sul contenuto dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197, sostituendolo integralmente con un nuovo elenco aggiornato di coppie di valute. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nessuna esclusione specifica è prevista, salvo il fatto che la modifica riguarda esclusivamente l’allegato relativo alle valute strettamente correlate.

Aggiornamento dell’elenco delle valute strettamente correlate ai fini prudenziali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1580 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197, che stabilisce norme tecniche di attuazione in materia di valute strettamente correlate ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013. L’intervento mira ad aggiornare l’elenco delle coppie di valute per assicurare che esso continui a riflettere la correlazione effettiva tra le rispettive monete, sulla base dei dati disponibili fino al 31 marzo 2017.

Base giuridica e contesto tecnico

La Commissione adotta il regolamento in forza dell’articolo 354, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento. Il testo si fonda sui progetti di norme tecniche di attuazione predisposti dall’ABE. La Commissione richiama inoltre che, poiché le modifiche non comportano cambiamenti sostanziali significativi, l’ABE non ha effettuato una consultazione pubblica aperta, ritenendola sproporzionata rispetto alla portata e all’impatto dell’intervento.

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 con il nuovo allegato del regolamento 2018/1580. Ne deriva un aggiornamento complessivo dell’elenco delle valute strettamente correlate, articolato in 26 parti, che include relazioni tra EUR e varie valute dell’Europa centrale e orientale e del bacino mediterraneo, nonché relazioni tra altre valute regionali e il dollaro USA, il dollaro di Singapore, il renminbi cinese e altre valute asiatiche e mediorientali.

Contenuto del nuovo allegato

Il nuovo allegato elenca, tra le altre, le seguenti associazioni di valute:

  • euro (EUR) con ALL, BAM, BGN, CZK, HRK, HUF, MAD, RON e RSD;
  • dirham degli Emirati arabi (AED) con CNY, HKD, LBP, MOP, PHP, SGD, THB, TWD e USD;
  • kuna croata (HRK), fiorino ungherese (HUF), leu romeno (RON) e dinaro serbo (RSD) con diversi gruppi di valute strettamente correlate;
  • nuovo shekel israeliano (ILS) con MAD e THB;
  • rupia indiana (INR) con THB;
  • won sudcoreano (KRW) con SGD;
  • zloty polacco (PLN) con HUF. L’allegato costituisce il riferimento operativo per l’applicazione della disciplina prudenziale sulle valute strettamente correlate.

Entrata in vigore e forza obbligatoria

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco delle valute strettamente correlate

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. La sostituzione aggiorna le coppie di valute considerate strettamente correlate ai fini della disciplina prudenziale richiamata dall’articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Base giuridica e finalità dell’intervento

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 354, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. La finalità è assicurare che l’elenco delle coppie di valute continui a rispecchiare la correlazione effettiva tra le rispettive valute, alla luce delle serie storiche di dati considerate fino al 31 marzo 2017.

Origine tecnica della modifica

Il testo si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dalla Banca europea per la vigilanza bancaria (ABE). La Commissione richiama anche l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 per spiegare che l’ABE non ha svolto una consultazione pubblica aperta, ritenuta sproporzionata rispetto alla portata e all’impatto delle modifiche.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Nuovo allegato con le coppie di valute strettamente correlate

L’allegato contiene un elenco aggiornato, articolato in 26 parti, delle valute strettamente correlate tra loro o con l’euro, comprendendo ad esempio EUR con ALL, BAM, BGN, CZK, HRK, HUF, MAD, RON e RSD; AED con CNY, HKD, LBP, MOP, PHP, SGD, THB, TWD e USD; e ulteriori collegamenti per altre valute quali ILS, INR, KRW, MKD, PLN e altre. L’elenco sostituisce quello previgente ai fini dell’applicazione prudenziale.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialeservizi bancarimercati finanziarinorme tecniche di attuazione

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