Cassazione Civile, Ordinanza n. 31685/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per TOSAP relativo agli anni 1991-1993, emesso per l’occupazione del suolo pubblico mediante griglie di aerazione. Successivamente, a seguito di un procedimento amministrativo, veniva accertato che tali griglie non erano tassabili e il Comune rimborsava solo le annualità 1991-1993. Il condominio chiedeva poi anche il rimborso delle somme pagate per TOSAP 1994-1998 e per COSAP 1999-2015, ma il Comune negava il rimborso di queste ulteriori annualità. La CTR accoglieva il ricorso del condominio ritenendo che l’accertamento amministrativo sulla non tassabilità delle bocche di lupo valesse anche per gli anni successivi e che il termine triennale per il rimborso decorresse solo da tale accertamento definitivo. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione delle norme sulla decadenza/prescrizione e sull’art. 51, comma 6, d.lgs. 507/1993, sostenendo che l’accertamento relativo al 1991-1993 non poteva estendersi alle annualità successive e non poteva sospendere o interrompere il termine per il rimborso di somme diverse; con il secondo censurava il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda di rimborso del COSAP, deducendo che la controversia apparteneva al giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha dichiarato che la domanda di rimborso del COSAP per gli anni 1999-2015 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cassando sul punto la sentenza impugnata e rimettendo le parti davanti al giudice ordinario. Quanto alla domanda di rimborso della TOSAP per gli anni 1994-1998, la Corte ha ritenuto errata la decisione della CTR: l’accertamento definitivo intervenuto nel 2015 riguardava solo le annualità 1991-1993 e non poteva far decorrere, né sospendere/interrompere, il termine per rimborsare somme pagate in anni successivi e non oggetto di contestazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del condominio su tale parte. Il Comune è risultato vittorioso in Cassazione ed il condominio è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 51, comma 6, d.lgs. 507/1993
"I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione"
Il termine triennale per chiedere il rimborso decorre dal pagamento oppure dal definitivo accertamento del diritto alla restituzione; tale accertamento deve riguardare proprio la pretesa di cui si chiede il rimborso e non può estendersi automaticamente a annualità diverse e non contestate.
art. 50 d.lgs. 507/1993
"entro la scadenza fissata dalla legge del 31 dicembre"
Richiamato per indicare che i pagamenti TOSAP delle annualità considerate erano stati effettuati tempestivamente secondo la disciplina applicabile.
art. 63 d.lgs. 446/1997
Richiamato come norma istitutiva del COSAP sostitutivo della TOSAP per gli anni successivi al 1999.
art. 2937 ss. c.c.
Richiamate dal ricorrente in relazione alla dedotta erronea affermazione della CTR circa l’effetto sul decorso di prescrizione/decadenza.
art. 360, nn. 1 e 4, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per denunciare il vizio relativo alla giurisdizione e al presunto difetto di motivazione/contraddittorietà.
art. 384 c.p.c.
"Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.384 c.p.c. la causa può, per questa parte, essere decisa immediatamente nel merito"
La Corte ha deciso nel merito la domanda relativa alla TOSAP 1994-1998 perché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- In materia di rimborso di entrate locali, il termine di decadenza previsto dalla legge decorre dal pagamento oppure dal definitivo accertamento del diritto alla restituzione; quest’ultimo rileva solo per la specifica pretesa oggetto di accertamento e non per pretese diverse o annualità non comprese nel giudizio definitorio.
- L’accertamento della non debenza di un tributo riferito a determinate annualità non si estende automaticamente ad annualità successive, se queste non erano oggetto di contestazione o di accertamento nel procedimento che ha condotto alla decisione definitiva.
- La pendenza di un ricorso amministrativo o tributario sospende/interrompe i termini solo con riguardo alla pretesa oggetto di quel ricorso, non rispetto a domande di rimborso autonome e distinte.
- Le controversie relative al COSAP appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il relativo obbligo di pagamento non ha natura tributaria ma di corrispettivo per l’occupazione del suolo pubblico.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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