Sentenza del 07/09/2015 n. 3737 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 131/1986 - Prevalenza della natura intrinseca dell'atto rispetto alla sua forma - Rileva - Ipotesi - Conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione delle quote - Rideterminazione delle operazioni in cessione indiretta del ramo d'azienda - Corretta - Applicazione dell'imposta di registro proporzionale - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 a una sequenza negoziale composta dal conferimento di un ramo d'azienda e dalla successiva cessione delle partecipazioni societarie a terzi. Il ricorrente contestava la possibilità di considerare unitariamente le operazioni e di riqualificarle come una cessione indiretta del ramo d'azienda, sostenendo la rilevanza della forma e dell'autonomia dei singoli atti.
La decisione
La riqualificazione operata dall'Ufficio è stata ritenuta legittima. Ai fini dell'imposta di registro deve prevalere la natura intrinseca degli atti e i loro effetti giuridici sostanziali rispetto alla forma negoziale e alla loro eventuale articolazione in più atti. Il conferimento del ramo d'azienda seguito dalla cessione delle quote è stato quindi considerato, nella sostanza, una cessione indiretta del ramo d'azienda, con applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
La natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione devono essere interpretati, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo e dagli atti ad esso collegati.
La norma impone di privilegiare la sostanza giuridica e gli effetti reali dell'operazione rispetto alla forma e alla denominazione degli atti. È quindi possibile valutare unitariamente più negozi collegati e riqualificarli quando realizzano, nella sostanza, un diverso risultato economico-giuridico.
d.P.R. n. 131/1986, disciplina dell'imposta di registro proporzionale
Quando l'operazione è riqualificata come cessione di un ramo d'azienda, trova applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale, anziché il trattamento eventualmente previsto per il conferimento o per la cessione delle partecipazioni considerati isolatamente.
Massime di principio
- Nell'imposta di registro la qualificazione fiscale non dipende esclusivamente dal nomen iuris o dalla forma dei singoli contratti, ma dalla loro natura intrinseca e dagli effetti giuridici complessivi.
- Una sequenza di atti formalmente distinti può essere riqualificata unitariamente quando gli atti sono collegati e perseguono un risultato sostanziale equivalente a una cessione diretta di azienda o di ramo d'azienda.
- Il conferimento di un ramo d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria può essere trattato come cessione indiretta del ramo d'azienda, con applicazione dell'imposta proporzionale.
- La scelta di articolare un'operazione in più negozi non esclude, di per sé, la riqualificazione fiscale, se la struttura complessiva evidenzia un trasferimento sostanziale dell'azienda o del ramo.
- Per valutare casi analoghi occorre esaminare il collegamento tra gli atti, la loro sequenza temporale, gli effetti giuridici prodotti e il risultato complessivo perseguito dalle parti.
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