Cassazione Penale, Sentenza n. 30804/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra numerose condanne irrevocabili per reati diversi commessi in un arco temporale molto ampio. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che: l'estensione temporale dei fatti non sarebbe di per sé decisiva; la motivazione sarebbe stereotipata; il giudice avrebbe dovuto riconoscere almeno una continuazione parziale per gruppi di reati; lo stato di tossicodipendenza del condannato, pur non essendo sufficiente da solo, avrebbe valore di indizio e sarebbe stato ingiustificatamente trascurato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito di un apprezzamento già congruamente svolto dal giudice dell'esecuzione. Ha confermato che, ai fini della continuazione, occorre verificare la presenza di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso e che nel caso concreto l'ampio arco temporale, l'elevato numero e l'eterogeneità degli episodi deponevano per una abitualità delinquenziale, non per una programmazione unitaria. Ha inoltre escluso che la tossicodipendenza potesse sostituire i parametri ordinari richiesti per il riconoscimento del vincolo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
La continuazione richiede un unico disegno criminoso, cioè una programmazione iniziale, almeno per linee essenziali, di più condotte in vista di un fine unitario; non basta una mera abitualità a delinquere o una scelta di vita orientata alla commissione di reati.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause esimenti della colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea
È richiamato il principio secondo cui, anche in sede esecutiva, il giudice deve accertare indicatori concreti dell'unicità del disegno criminoso e non può fondare il riconoscimento della continuazione su un solo indice isolato quando i reati successivi siano comunque frutto di decisioni autonome ed estemporanee.
Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010
Il disegno criminoso consiste in una rappresentazione unitaria, sin dal momento ideativo, delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali, tale da escludere autonome risoluzioni criminose.
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010
La programmazione del disegno criminoso può essere anche solo di massima, purché i reati risultino previsti almeno in linea generale, con possibilità di adattamento alle evenienze, e purché vi sia un unico scopo o intento sufficientemente specifico.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un unico disegno criminoso, desumibile da concreti indicatori fattuali e non da una generica tendenza a delinquere.
- In sede esecutiva il giudice deve compiere una verifica sostanziale dei tempi, delle modalità di commissione, dell'omogeneità delle violazioni, delle causali e della contiguità spazio-temporale, ma nessun singolo indice è da solo sufficiente se il quadro complessivo depone per determinazioni autonome.
- L'ampio arco temporale tra i fatti e la loro pluralità possono costituire indici di abitualità criminosa incompatibili con l'unità del disegno, specie quando i reati siano eterogenei.
- La tossicodipendenza del condannato può al più assumere valore indiziario, ma non sostituisce i requisiti legali del reato continuato e non basta, da sola, a fondare il vincolo.
- Le censure di legittimità contro il diniego della continuazione sono inammissibili quando si risolvono in una sollecitazione alla rivalutazione del merito dell'apprezzamento già compiuto dal giudice dell'esecuzione.
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