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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 1272 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Guardia di Finanza ha rinvenuto presso la succursale italiana della società "XX" documentazione extracontabile che indicava la detenzione, da parte di soggetti italiani (tra cui il Sig. "YY"), di attività finanziarie in Svizzera formalmente qualificate come polizze assicurative (prodotto "Life Portfolio International" del gruppo "ZZ"). Il Sig. "YY" aveva sottoscritto nel 2005 una polizza emessa da "ZZ" LIFE (BERMUDA) LTD versando un premio di €1.482.946 che doveva essere indicato nel quadro RW. L'Amministrazione ha ritenuto che tali attività non fossero state dichiarate e ha tassato i rendimenti occultati applicando l'imposta sostitutiva ex art.26 DPR 600/73 e sanzioni ex art.12, comma 2 bis DL 78/2009 per gli anni 2007-2013. Il contribuente ha eccepito, tra l'altro, il riconoscimento di minusvalenze imputabili ai rendimenti, la riduzione delle sanzioni per buona fede ai sensi dell'art.7 D.Lgs.472/97 e la decadenza dell'azione accertatrice per alcuni anni; ha inoltre documentato la volontà di regolarizzare le posizioni (dichiarazione del 03/07/2014 e autorizzazione allo scambio di informazioni con l'Amministrazione).

La decisione

La Commissione ha respinto le doglianze relative ai calcoli delle minusvalenze ritenendo insufficienti le contestazioni dell'appellante rispetto agli aggiustamenti operati dall'Ufficio (che avevano già tenuto conto delle minusvalenze nella proposta di conciliazione). Ha altresì condiviso l'applicabilità, in via procedurale, delle previsioni di raddoppio dei termini di accertamento contenute nei commi 2bis e 2ter dell'art.12 del DL 78/2009 (in linea con la giurisprudenza della Cassazione). Tuttavia, la Commissione ha accolto il motivo relativo all'applicabilità dell'art.7, comma 4, D.Lgs. 472/1997: considerata la collaborazione effettiva del contribuente (dichiarazione alla banca svizzera del 03/07/2014, autorizzazione allo scambio di informazioni, indicazione di ulteriori attività in sede di contraddittorio e iniziative di regolarizzazione), sono state rideterminate le sanzioni applicando il comma 4 dell'art.7. Per il resto gli accertamenti sono stati confermati. Le spese del giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 167/1990 (monitoraggio fiscale)

    Norma di riferimento per l'obbligo di indicazione nel quadro RW delle attività finanziarie detenute all'estero; impianto fattuale fondato su questa disciplina.

  • DPR 600/1973

    Utilizzata dall'Ufficio per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui rendimenti occultati.

  • DL 78/2009

    art. 12, commi 2, 2-bis, 2-ter

    L'Ufficio ha applicato la sanzione aggravata prevista dall'art.12; la Commissione ha ritenuto che i commi 2-bis e 2-ter, avendo natura procedimentale, possano trovare applicazione anche per periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore (seguendo la giurisprudenza di legittimità).

  • D.Lgs. 472/1997

    La Commissione ha ritenuto applicabile il comma 4 in presenza di concreta adesione e collaborazione del contribuente, con conseguente riduzione delle sanzioni.

  • D.Lgs. 471/1997

    Norme richiamate in sede di proposta conciliativa dall'Ufficio per l'irrogazione di sanzioni in misura ridotta rispetto al raddoppio previsto da DL 78/2009.

  • Giurisprudenza di riferimento

    Ordinanza Cass. n. 2662/2018; Ordinanza Cass. n. 12745/2020

    Richiamate dalle parti e dalla Commissione per argomentare la non retroattività o la natura procedimentale delle norme sulla durata dei termini di accertamento; la Commissione segue l'interpretazione che qualifica le disposizioni come procedimentali e quindi applicabili anche a periodi precedenti.

Massime di principio

  • La collaborazione effettiva del contribuente con l'Amministrazione (es. dichiarazione di volontaria regolarizzazione, autorizzazione allo scambio di informazioni, indicazione di attività emerse in contraddittorio) può legittimare l'applicazione dell'art.7, comma 4, D.Lgs.472/1997 e comportare una riduzione significativa delle sanzioni.
  • Le contestazioni generiche sui conteggi (es. minusvalenze) senza indicazione puntuale degli errori non sono sufficienti a convincere il giudice; è necessario produrre calcoli dettagliati e documentazione probatoria specifica.
  • Secondo giurisprudenza consolidata, alcune disposizioni che incidono sulla procedura di accertamento (es. commi 2-bis e 2-ter art.12 DL 78/2009) possono essere interpretate come norme procedurali e applicate anche a periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore; occorre valutare attentamente la qualificazione della norma.
  • L'accettazione parziale di proposte concilitative o atti di autotutela da parte dell'Ufficio può delimitare e rendere più probabile la conferma di talune poste in giudizio; tuttavia la riforma parziale è possibile se il contribuente dimostra elementi rilevanti di collaborazione.
  • In controversie fiscali con elementi transfrontalieri (polizze estere, conti in Svizzera) è fondamentale documentare l'origine dei fondi, il timing della disponibilità e le iniziative di regolarizzazione per mitigare sanzioni e contestazioni.
  • In caso di esito parziale favorevole la compensazione delle spese di giudizio è una possibilità che i giudici possono applicare quando nessuna parte ottiene una vittoria piena.

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