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Sentenza

Sentenza n. 5663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'azione ex art. 116 c.p.a. volta all'ostensione di dati relativi all'abilitazione di un laboratorio ai test SARS-CoV-2 e ai test positivi trasmessi alle ASL

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente aveva presentato un'istanza di accesso civico generalizzato per conoscere, da un lato, la data di autorizzazione o abilitazione del laboratorio allo svolgimento dei test molecolari rt-PCR per SARS-CoV-2 e, dall'altro, il numero complessivo dei test positivi trasmessi alle ASL, con indicazione delle ASL destinatarie, delle date di invio e dei quantitativi comunicati. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che la prima richiesta riguardasse mere informazioni non riconducibili a dati o documenti detenuti dall'amministrazione e che la seconda richiedesse un'attività complessa di ricerca, estrapolazione, anonimizzazione, aggregazione ed elaborazione dei dati. In appello sono stati dedotti tre motivi: erroneità della qualificazione della prima richiesta come informazione non accessibile e riconducibilità dell'attività del laboratorio agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013; difetto di motivazione e erroneità della decisione sulla seconda richiesta, sostenendo che i dati erano già stati comunicati all'Istituto Superiore di Sanità e potevano essere agevolmente estratti e anonimizzati; erroneità della condanna alle spese, in ragione della novità della questione e del mutamento giurisprudenziale.

La decisione

Nel corso del giudizio d'appello, in esecuzione degli ordini istruttori adottati dalla Sezione, la ASL ha depositato un report contenente i dati richiesti: la data a decorrere dalla quale il laboratorio era abilitato alla trasmissione dei dati epidemiologici relativi ai test SARS-CoV-2 e il numero dei test positivi effettuati nel periodo indicato, con le ASL destinatarie e le date di esecuzione e trasmissione. La stessa appellante ha riconosciuto che l'ostensione era satisfattiva del proprio interesse. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto venuta meno la controversia sostanziale e l'interesse alla decisione sui motivi d'appello, dichiarando cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito le censure sull'accesso. Le spese sono state integralmente compensate per entrambi i gradi, considerando l'ostensione intervenuta in corso di causa, la condotta collaborativa della ASL e la consistenza e complessità dell'attività di ricerca documentale.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni

    La norma costituisce il fondamento dell'istanza di accesso civico generalizzato; la sentenza non ne definisce nel merito l'ambito applicativo perché la sopravvenuta ostensione ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 2-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013

    limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse

    La disposizione è stata invocata dall'appellante per sostenere l'applicazione degli obblighi di trasparenza all'attività del laboratorio, ma la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 116 c.p.a.

    È stata indicata quale base processuale dell'azione proposta in primo grado per ottenere l'accertamento del diritto di accesso e la condanna all'ostensione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate; la decisione si è conclusa con la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'ostensione sopravvenuta.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio in materia di accesso, l'amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta e il ricorrente riconosce che l'ostensione soddisfa il proprio interesse, viene meno la controversia sostanziale e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta ostensione satisfattiva rende non più necessaria la decisione sui motivi riguardanti l'ampiezza del diritto di accesso e la legittimità del diniego o del silenzio dell'amministrazione.
  • La complessità e consistenza dell'attività di ricerca documentale svolta dall'amministrazione, unitamente alla sua condotta processuale collaborativa e all'ostensione intervenuta in corso di causa, possono giustificare la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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