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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 1996 - Comm. Trib. Prov. Milano

Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali - Regime fiscale agevolato - Non sussiste - Normativa successiva più favorevole - Applicabilità - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il mancato riconoscimento del regime fiscale agevolato previsto per gli enti sportivi dilettantistici, sostenendo che tale disciplina dovesse applicarsi anche alle società di capitali prive di scopo di lucro. La controversia riguardava inoltre l'applicazione di una normativa successiva più favorevole e la conseguente rideterminazione delle sanzioni.

La decisione

La sentenza ha stabilito che le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, anche se prive di scopo di lucro, non possono beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla normativa di riferimento. Tuttavia, ove sussista un'obiettiva incertezza interpretativa sulla portata delle disposizioni, oppure sia intervenuta una disciplina successiva più favorevole al contribuente, l'Amministrazione finanziaria deve ricalcolare le sanzioni applicando il trattamento più favorevole. Ne deriva il rigetto della pretesa relativa all'applicazione del regime agevolato, con possibile riduzione delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Normativa sul regime fiscale agevolato per gli enti sportivi dilettantistici

    Il regime agevolato non si applica alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, anche quando non perseguono finalità lucrative.

  • Principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria

    Quando una normativa successiva risulta più favorevole al contribuente, essa deve essere applicata alle sanzioni, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

  • Principio dell'obiettiva condizione di incertezza normativa

    Se la portata o l'ambito di applicazione della normativa presentano un'incertezza interpretativa oggettiva, tale circostanza può incidere sull'applicazione o sulla rideterminazione delle sanzioni, pur non comportando necessariamente il riconoscimento dell'agevolazione fiscale.

Massime di principio

  • La forma giuridica dell'ente può essere decisiva per accedere a un'agevolazione fiscale: l'assenza di scopo di lucro non basta, se la legge limita il beneficio a specifiche categorie soggettive.
  • Le agevolazioni fiscali sono normalmente soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese per analogia a soggetti non espressamente inclusi.
  • Una normativa successiva più favorevole può incidere sulle sanzioni anche quando non consente di ottenere retroattivamente il beneficio fiscale principale.
  • L'incertezza normativa oggettiva può giustificare una riduzione o esclusione delle sanzioni, ma deve riguardare concretamente la difficoltà interpretativa della disciplina applicabile.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra imposta dovuta, accesso all'agevolazione e sanzioni: il mancato riconoscimento del beneficio non implica automaticamente la piena applicazione delle sanzioni originarie.

Testo integrale

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